VAP Premio Aziendale personale dirigente 2022
VERBALE DI ACCORDO
Per la definizione del Premio Aziendale per il personale appartenente alla categoria Dirigenti di BPER Banca
Il giorno 1 luglio 2022, in Modena,
tra
– l’azienda Bper Banca Spa (di seguito, per brevità, “BPER”);
e
● gli Organismi Sindacali Aziendali:
FABI nelle persone di Antonella Sboro, Michele Sacco, Pierluigi Baldini, Giuseppe De Felice, Adriano Di Martino, Andrea Zucchi, Alessandro Frontini, Giuseppe Imperio, Alberto Loda, Antonio Giovanni Vavassori, Alfredo Villa, Rossella Penserini, Lanfranco Nanetti, Rossella Orlando, Antonella Favoino, Stefano Rossi Mel, Federica Padovani, Laura Querzè, Mauro Bertolino, Vincenzo Persico, Massimo Morelli, Antonio Patera, Fabio Maravalli, Giuseppe Galleri, Giovanni Dell’Aquila, Antonino Geraci, Francesca Ferrari, Marco Gri, Riccardo De Angelis.
FIRST CISL nelle persone di Elisabetta Artusio, Maurizio Davi, Michele Fiscarelli, Luca Mellano, Giulio Olivieri, Antonio Polcaro, Mario Raimondi, Sabrina Schieri, Patrizia Severi, Gianpietro Spigone, Alberto Broggi, Emilio Verrengia, Andrea Anguissola, Nicola De Feudis, Andrea Foti, Marco Militerno, Eva Pellegrini, Marco Piccolo, Roberto Simonazzi, Antonella Tidona, Raffaele Ugolini;
FISAC CGIL nelle persone di Andrea Matteuzzi, Anna Trovato, Raffaella Avallone, Grazia Carla Scarpa, Nicola Cavallini, Bruno Lorenzo, Paolo Salati, Marco Del Brocco, Beatrice Cherici, Samuel Paganini, Luca Copersini, Fausto Segati, Alfonso Ferrante, Valentina Bertocchi.
UILCA nelle persone di Paolo Tassi, Marco Aversa, Claudia Dabbene, Alessandra Piccoli, Lorenzo Colapietro, Antonio Continolo, Luca Cremonini, Franco Di Pretoro, Alberto Forlai, Claudio Migliorini, Rino Tramuto, Mario Rosario Azzaro, Francesco Battaglia, Barbara Arienti, Dario Tognoli, Maria Luisa Serina, Pierre D’Alessio, Gazzotti Luca, Losenno Antonella;
UNISIN nelle persone di Andrea Bonvicini, Patrizia Calabrese, Claudio Febbraro, Alessia Ronchetti, Raffaello Andalò, Manuel Mari, Luca Troilo, Fortunato Bruno, Matteo Bruni, Marco Pegolo, Nicola Scognamiglio, Maria Angela Angeretti, Mauro Sangiorgio, Matteo Bruni, Alessandro Pellicoro, Samantha Burzi, Simone Menichini, Mirko Menicacci, Roberto Venturelli, Alberto Carloni, Paolo Bellotti, Sara Brancolini
premesso che
▪ il trattamento economico stabilito per i Dirigenti (ex art 10 CCNL 13/07/2015) prevede l’attribuzione di un ‘Premio Aziendale’;
▪ le parti richiamano la normativa attualmente vigente relativamente all’applicazione di regime fiscale agevolato per le erogazioni premiali riconosciute al verificarsi di particolari condizioni e presupposti;
▪ l’Azienda ricorda e richiama integralmente gli accordi di seguito elencati:
– l’Accordo 13 novembre 2012 “Il nuovo Gruppo BPER: crescita, valore e territorio in un Paese che cambia” disciplina modalità e tempistiche di erogazione del premio aziendale per le risorse interessate;
– l’Accordo 26 novembre 2016 finalizzato all’assunzione del personale ex RBS, disciplina i rapporti di lavoro, trattamento economico e normativo per le risorse interessate;
– l’Accordo 12 giugno 2017 e l’Accordo 19 gennaio 2018 “fusione per incorporazione di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara Spa in Bper Banca” disciplinano il trattamento retributivo complessivo per le risorse interessate;
– l’Accordo 21 gennaio 2021 che prevede per i colleghi rivenienti dalla fusione di Cr Bra e Cr Saluzzo destinatari dell’ex premio di rendimento una decurtazione degli importi spettanti a titolo di eventuale Premio Aziendale;
▪ le Parti con l’accordo di armonizzazione del 01/07/2022, hanno concordato di superare le previsioni relative alle esclusioni o decurtazioni o riassorbimenti del premio aziendale richiamate negli accordi elencati nel punto precedente;
▪ le Parti intendono riconoscere l’impegno dei dipendenti appartenenti alla categoria dei Dirigenti attraverso l’erogazione del Premio Aziendale composto da un Premio Base, e da una “maggiorazione”;
▪ Le Parti propongono di addivenire ad un’intesa in tema di Premio Aziendale e della maggiorazione dello stesso per i dipendenti appartenenti alla categoria dei Dirigenti;
▪ le Parti intendono con il presente Verbale di Accordo definire, per il solo 2022, i criteri previsti per l’erogazione del Premio Aziendale;
▪ il raggiungimento degli obiettivi di cui al successivo art. 2 punto b) sono effettivamente incerti alla data della sottoscrizione del presente Accordo;
si è convenuto quanto segue.
Art.1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.
Art.2 – Importo del “Premio Aziendale” – criteri di determinazione, attribuzione ed erogazione
a) Determinazione del Premio Aziendale
Fermo che l’azienda presenti un risultato delle attività ordinarie positivo1 – al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni1 il “risultato delle attività ordinarie” viene inteso come utile netto – voce 300) del bilancio individuale al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni (art. 51 CCNL comma 6), nonché al netto di eventuali accantonamenti rivenienti dalla manovra sul personale di cui all’accordo 28.12.2021 imputabili all’anno 2022.
queste ultime laddove imputate al risultato ordinario – l’Azienda intende riconoscere, per il solo anno 2022, un Premio Aziendale come definito nell’art. 3 che segue.
1 il “risultato delle attività ordinarie” viene inteso come utile netto – voce 300) del bilancio individuale al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni (art. 51 CCNL comma 6), nonché al netto di eventuali accantonamenti rivenienti dalla manovra sul personale di cui all’accordo 28.12.2021 imputabili all’anno 2022.
b) Criteri di determinazione dell’incrementalità
Il raggiungimento dell’incremento di almeno uno dei parametri sotto riportati nel periodo 1.1.2022- 31.12.2022 rispetto alla medesima voce riferita al periodo 1.1.2021 – 31.12.2021 consentirà l’applicazione del regime fiscale previsto dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma
182 e ss. L. 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall’art. 1, comma 160, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e l’art. 1 comma 28 L. 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni intervenute per effetto di Atti di legge successivi, tempo per tempo vigenti e in
conformità agli orientamenti di prassi intervenuti nel tempo, come meglio specificato agli articoli che seguono.
1. Delta incremento Anno su Anno, avvenuto nel corso dell’intero esercizio, del rapporto tra il Prodotto Bancario Lordo (Finanziamenti Netti + Raccolta Diretta + Raccolta Indiretta con polizze Vita) e il numero sportelli
2. Delta incremento Anno su Anno, avvenuto nel corso dell’intero esercizio, del rapporto tra il Prodotto Bancario Lordo (Finanziamenti Netti + Raccolta Diretta + Raccolta Indiretta con polizze Vita) e il numero dipendenti
3. Delta incremento Anno su Anno, avvenuto nel corso dell’intero esercizio, del rapporto tra la Raccolta a Vista e il numero dipendenti
4. Incremento Anno su Anno del Rapporto tra Proventi Operativi Netti maturati nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
5. Incremento Anno su Anno del Rapporto tra il Risultato della Gestione Operativa maturata nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
6. Decremento Anno su Anno del rapporto tra gli Oneri Operativi e i Proventi Operativi Netti maturati nel corso dell’intero esercizio (Cost / Income)
7. Decremento Anno su Anno del rapporto tra le Rettifiche su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato maturate nel corso dell’intero esercizio e i Crediti a Clientela Netti
8. Delta incremento Anno su Anno, avvenuto nel corso dell’intero esercizio, del rapporto di copertura dei crediti deteriorati
9. Delta decremento Anno su Anno, avvenuto nel corso dell’intero esercizio, del rapporto tra il Crediti Deteriorati Netti (Sofferenze+Inadempienze probabili+Scaduti) e i Crediti a Clientela Netti
10. Delta incremento Anno su Anno, avvenuto nel corso dell’intero esercizio, del rapporto tra il Numero di Terminali Pos attivi e il numero sportelli
11. Delta incremento Anno su Anno, avvenuto nel corso dell’intero esercizio, del rapporto tra il Numero di Carte Bancomat in essere e il numero sportelli
12. Incremento Anno su Anno del Rapporto tra Utile netto maturato nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
13. Incremento Anno su Anno del rapporto tra il Primo margine (Margine di interesse + commissioni nette) maturato nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
14. Decremento Anno su Anno del Rapporto tra Altre spese amministrative maturate nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
15. Decremento del rapporto tra spese del personale maturate nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
16. Delta decremento Anno su Anno, avvenuto nel corso dell’intero esercizio, del rapporto tra i Crediti Deteriorati Lordi (Sofferenze+Inadempienze probabili+Scaduti) e i Crediti a Clientela Lordi
17. Delta Decremento, avvenuto nel corso dell’intero esercizio, del rapporto tra le sofferenze lorde e i Crediti a Clientela Lordi
18. Delta incremento Anno su Anno, avvenuto nel corso dell’intero esercizio, del rapporto di copertura dei crediti in sofferenze
Resta comunque inteso che nel caso in cui non fossero verificate le condizioni di cui al presente punto b), in presenza di superamento delle previsioni di cui al precedente punto a), gli importi di cui al presente accordo verranno comunque riconosciuti esclusivamente in denaro e tassati in
misura piena.
c) Criteri di attribuzione del Premio Aziendale
Il Premio Aziendale, in quanto spettante, viene percepito dal personale nell’anno successivo a quello di competenza, in misura proporzionale al periodo di servizio prestato nell’arco dell’anno.
Al riguardo resta stabilito che il Premio Aziendale:
a) nel caso di assenza dal servizio si applica, per analogia con l’altro personale dipendente della BPER, la disciplina prevista ai commi 9° e 10° dell’articolo 51 del vigente C.C.N.L. per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie
e strumentali;
b) spetta ai Dirigenti che abbiano superato il periodo di prova nell’anno di riferimento;
c) è escluso dal computo del trattamento di fine rapporto;
d) non viene attribuito qualora il rapporto di lavoro risulti risolto alla data di erogazione dello stesso per le seguenti motivazioni:
– giusta causa ad iniziativa dell’azienda ai sensi dell’articolo 2119 c.c.;
– giustificato motivo soggettivo ad iniziativa dell’azienda ai sensi dell’articolo 3 della legge 15/7/1966 n. 604;
– dimissioni, qualora siano stati riscontrati atti di infedeltà a carico del dipendente di gravità tale da comportare, in costanza di rapporto di lavoro, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. I fatti che comportano la mancata attribuzione del premio aziendale devono essere portati a conoscenza dell’interessato con comunicazione scritta;
e) il Premio Aziendale viene erogato per l’anno o frazione in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro con accesso al Fondo Straordinario di Solidarietà;
f) non viene attribuito per l’anno (o frazione) in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni senza l’immediato diritto alla percezione della pensione di legge o per inabilità;
g) è escluso dalla determinazione del trattamento integrativo di pensione.
h) il Premio aziendale non sarà erogato in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo.
i) il Premio aziendale per il personale a part-time è proporzionato all’orario di lavoro prestato.
d) Erogazione del Premio Aziendale
Il Premio Aziendale sarà erogato entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di competenza.
Art.3 – “Premio Aziendale” – composizione
I Dirigenti percepiranno un “Premio Aziendale” complessivo composto da:
– Premio Base;
– maggiorazione.
(i) Premio Base
Il Premio Base è determinato con riferimento all’applicazione del parametro 410 di cui all’Accordo per Aree Professionali e Quadri Direttivi di Bper del 01/07/2022.
(ii) Maggiorazione
Per la determinazione della maggiorazione del “Premio Aziendale” per il 2022 si procede come segue:
a) “Premio Aziendale” complessivo: si ottiene moltiplicando l’importo del Premio Base con il risultato del rapporto fra la gratificazione di Natale spettante a ciascun Dirigente e quella convenzionalmente prevista di seguito indicata.
Nel computo della “gratificazione di Natale spettante a ciascun Dirigente” sono considerate esclusivamente le seguenti voci retributive:
a. Stipendio (art.8 del C.C.N.L. 13/07/2015);
b. Assegni “ad personam”;
c. Assegni di grado.
La “gratificazione di Natale prevista convenzionalmente” è quella risultante dalla sommatoria della voce stipendio contrattualmente prevista per la categoria dei Dirigenti maggiorata dell’importo di €. 507,46 (importo già attribuito all’ex procuratore grado 6 in classe massima di
anzianità).
b) La maggiorazione del Premio Aziendale: è quella risultante dalla sottrazione tra quanto definito al punto a), “Premio Aziendale” complessivo ed il Premio Base di cui al romanino (i).
c) Nel caso in cui l’importo del “Premio Aziendale” complessivo, derivante dalla sommatoria del Premio Base e della maggiorazione (di cui al punto b) fosse inferiore all’importo corrispondente all’applicazione del parametro 450 di cui all’Accordo per Aree Professionali e Quadri Direttivi di Bper del 01/07/2022, l’importo del “Premio Aziendale” complessivo spettante sarà pari a tale valore, considerando la parte eccedente rispetto al Premio Base come maggiorazione del Premio Aziendale.
I Dirigenti percepiranno il “Premio Aziendale” nella seguente forma:
– somme lorde in denaro par un valore pari al 40% del Premio Aziendale complessivo (Premio Base + maggiorazione) calcolato secondo la formula di cui al presente articolo;
Verificata la compatibilità della presente intesa con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 182 e ss. L. 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall’art. 1, comma 160, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e l’art. 1 comma 28 L. 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni intervenute per effetto di Atti di legge successivi, tempo per tempo vigenti e in conformità agli orientamenti di prassi intervenuti nel tempo – per i dipendenti che rientrassero nelle previsioni della sopra citata normativa- verrà applicata, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo (tenendo conto anche degli altri emolumenti percepiti nel corso del 2023 ed assoggettati all’imposta sostitutiva del 10%) di 3.000,00 euro lordi, nonché la possibile destinazione – in sostituzione, in tutto o in parte percentuale delle suddette somme, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa – a piano welfare. Qualora i dipendenti di cui al presente articolo optassero per quest’ultima ipotesi verranno offerti, nell’ambito di “pacchetti welfare”, servizi/beni/utilità (di cui si dirà nel seguito) aggiuntivi per un valore pari al 15% del premio destinato a tale piano di welfare in luogo dell’erogazione monetaria; ad ogni modo, va da sé che, comunque, l’importo totale delle somme destinabili a pacchetti welfare non potrà superare il limite complessivo di € 3.000,00.
Al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 punto b) del presente Verbale di Accordo, si conviene che i dipendenti che abbiano ricevuto, nell’anno precedente a quello di erogazione delle somme di cui al presente Verbale di Accordo, redditi di lavoro dipendente di importo
superiore ad euro 80.000,00 percepiranno le somme lorde, che verranno assoggettate a tassazione ordinaria, senza possibilità di destinazione – in sostituzione, in tutto o in parte delle suddette somme, a piano welfare.
– un pacchetto welfare di importo pari al 60% del Premio Aziendale complessivo (Premio Base + maggiorazione) calcolato secondo la formula di cui al presente articolo;
Gli importi destinati a welfare saranno maggiorati del 15%.
Art.4 – Pacchetto Welfare
La destinazione delle somme a welfare di cui all’art. 3 del presente Accordo avverrà secondo quanto di seguito previsto.
Pacchetto Welfare:
Viene introdotto un “Pacchetto Welfare” che prevede l’erogazione di una combinazione tra beni, servizi ed utilità, lasciando ai lavoratori la facoltà di scegliere la composizione degli stessi tra un paniere di servizi preventivamente definiti rientranti tra quelli previsti dal comma 2, comma 3, comma 4 dell’art. 51 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dalla L. 208/2015, dalla L. 232/2016 e dalla L. 205/2017 e successive modifiche e integrazioni intervenute per effetto di Atti di legge successivi, tempo per tempo vigenti e in conformità agli orientamenti di prassi intervenuti nel tempo.
Art. 5 – Erogazione del Premio Aziendale 2022 per Dirigenti cessati dal servizio
I dipendenti cessati dal servizio (appartenenti alla categoria dei Dirigenti) ma destinatari del Premio aziendale secondo quanto stabilito nel presente Accordo, che rientrassero nelle previsioni di cui all’articolo 1, comma 186 della L. 208/2015, dalla L. 232/2016 e dalla L. 205/2017 e successive modifiche e integrazioni intervenute per effetto di Atti di legge successivi, tempo per tempo vigenti e in conformità agli orientamenti di prassi intervenuti nel tempo, saranno destinatari degli importi lordi di cui all’art. 3 e verrà applicata, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 euro lordi. Non sarà invece possibile la destinazione – in sostituzione, in tutto o in parte delle suddette somme – a piano welfare.
Art. 6 – Clausole finali
I contenuti dell’iniziativa relativa all’introduzione del nuovo “pacchetto welfare” saranno oggetto di apposita comunicazione a tutto il Personale, anche con riferimento al periodo di fruizione dei servizi, beni ed utilità.
La quota destinata al Piano Welfare eventualmente non fruita dal dipendente non darà mai diritto ad alcuna liquidazione monetaria della stessa.
La quota residua risultante dal Piano Welfare a fine 2023 (riferita all’eventuale destinazione del Premio aziendale di cui al presente accordo), una volta scaduto il termine che verrà definito entro il quale effettuare le scelte nell’ambito dello stesso, verrà destinata all’anno successivo (2024), e potrà essere utilizzata per fruire di beni e servizi di cui al “pacchetto welfare”. Laddove la cifra residua non venga utilizzata entro il termine che verrà definito per l’anno 2024, la stessa verrà destinata ad alimentare la posizione individuale del dipendente presso la forma di previdenza aziendale cui lo stesso aderisce.
Precisazione a verbale
L’erogazione del Premio Aziendale 2022 avverrà sul presupposto che siano rispettati i requisiti prudenziali minimi previsti dalla normativa di vigilanza, in coerenza con le previsioni di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento e con le eventuali
indicazioni dell’Autorità di Vigilanza.
Nel caso in cui non si verificassero le previsioni di cui all’art. 2 comma a) del presente Accordo le Parti si incontreranno per una verifica congiunta.
Organismi Sindacali Aziendali BPER Banca S.p.A.
FABI
FIRST CISL
FISAC CGIL
UILCA
UNISIN