8 MARZO 2024 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel Gruppo BPER Banca
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel Gruppo BPER Banca
VERBALE DI ACCORDO
INDICE
Premesse
Art. 1 – Premessa
Art. 2 – Ambito di Applicazione
Art. 3 – Istituzione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza del Gruppo BPER Banca
Art. 4 – Definizione Ambiti Territoriali
Art. 5 – Regolamento Elettorale
Art. 6 – Permessi RLS di Gruppo
Art. 7 – Accesso RLS di Gruppo
Art. 8 – Concorso Spese
Art. 9 – Formazione RLS
Art. 10 – Casella di posta elettronica
Art. 11 – Durata
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
Il giorno 08 Marzo 2024, in Modena,
tra
l’Azienda BPER Banca S.p.A. in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”) e in nome e per conto delle aziende coinvolte,
e
la Delegazione di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:
FABI nelle persone di Antonella Sboro, Alessandro Mutini, Claudia Diodà, Stefano Seghezza, Pierluigi Baldini, Giuseppe De Felice, Adriano Di Martino, Emanuele Cabboi, Andrea Zucchi, Alessandro Frontini, Giuseppe Imperio, Alberto Loda, Antonio Giovanni Vavassori, Alfredo Villa, Rossella Penserini, Stefano Del Soldato Scavino, Lanfranco Nanetti, Rossella Orlando, Antonella Favoino, Antonino Geraci, Stefano Rossi Mel, Federica Padovani, Laura Querzè, Mauro Bertolino, Vincenzo Persico, Massimo Morelli, Antonio Patera, Fabio Maravalli, Giuseppe Galleri, Giovanni Dell’Aquila, Franca Di Gaetano, Luca Alessandrelli;
FIRST nelle persone di Emilio Verrengia, Elisabetta Artusio, Alberto Broggi, Maurizio Davi, Franca Fancellu, Filippo Antonio Roberto Fiori, Michele Fiscarelli, Bruna Massa, Francesco Melis, Matteo Muzio, Massimiliano Perona, Andrea Pisu, Salvatore Porcu, Mario Raimondi, Sabrina Schieri, Gianpietro Spigone, Andrea Anguissola, Antonella Manca, Fabrizio Mattioli, Luca Mellano, Marco Militerno, Giulio Olivieri, Efisio Paulis, Eva Pellegrini, Antonio Polcaro, Raffaella Ravarra, Patrizia Severi, Alberto Staffa;
FISAC nelle persone di Nicola Cavallini, Pasquale Bruno Lorenzo, Andrea Matteuzzi, Alessandro Lobina, Marco Del Brocco, Eleonora Orlandi, Maria Agueci, Sabrina Marricchi, Alfredo Pellone, Glorita Unida, Anna Trovato, Carlo Gallinotti, Fausto Segati, Gianni Gaudenzi, Piergiorgio Carta, Samuel Paganini, Nunzia Colantonio;
UILCA nelle persone di Marco Aversa, Paolo Tassi, Claudia Dabbene, Alessandra Piccoli, Pierre D’Alessio , Antonio Continolo, Luca Cremonini, Alberto Forlai, Claudio Migliorini, Rino Tramuto, Aldo Vallarelli, Mario Rosario Azzaro, Francesco Battaglia, Barbara Arienti, Piero Mele, Dario Tognoli, Maria Luisa Serina, Mauro Corte, Sandro Marchese, Antonino La Rosa, Giuseppe Abate, Beatrice Assandri, Giorgini Erica, Mattei Maurizio, Giacomo Negro;
UNISIN nelle persone di Andrea Bonvicini, Claudio Febbraro, Alessia Ronchetti, Raffaello Andalò, Domenico Sechi, Manuel Mari, Luca Troilo, Fortunato Bruno, Matteo Bruni, Marco Pegolo, Nicola Scognamiglio, Maria Angela Angeretti, Matteo Bruni, Alessandro Pellicoro, Samantha Burzi, Simone Menichini, Mirko Menicacci, Roberto Venturelli, Alberto Carloni, Paolo Bellotti, Sara Brancolini, Marco Farfanelli, Federico Soliani Raschini, Sabrina Balducchi, Fabio Massini, Simone Gizzi, Gianluigi Budriesi
- il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l’espletamento delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito, per brevità, “RLS”);
- con l’Accordo del 4 febbraio 2016, integrato dal Verbale di Riunione del 16 marzo 2016, qui integralmente richiamati, l’ABI e le OO.SS. di settore hanno inteso procedere alla revisione dell’accordo nazionale del 12 marzo 1997 in materia di RLS, in considerazione del mutato contesto normativo, dei cambiamenti degli assetti organizzativi del settore del credito, nonché del maggior rilievo assunto dalla dimensione dei “gruppi”;
- il suddetto accordo nazionale ha definito i criteri di computo del numero degli RLS, i relativi permessi orari per l’espletamento delle funzioni, nonché le materie oggetto di loro competenza;
- il medesimo accordo rinvia alla sede aziendale/di Gruppo la definizione degli ambiti territoriali per lo svolgimento del mandato, le modalità di accesso ai luoghi di lavoro, nonché il concorso alle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate dagli RLS per l’esercizio delle loro funzioni;
- le Parti, nel confermare la volontà di istituire gli RLS di Gruppo, intendono con il presente accordo convenire sul tema oggetto del suddetto confronto;
si conviene quanto segue
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Ambito di Applicazione
Secondo quanto previsto dall’art.3 dell’Accordo ABI 4 febbraio 2016 vengono istituiti i RLS di Gruppo con riferimento alle Aziende facenti parte del Gruppo che alla data di sottoscrizione del presente Accordo sono quelle indicate nell’Allegato 1.
Art. 3 – Istituzione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza del Gruppo BPER Banca
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs 81/2008, come integrato dall’art. 2 dell’Accordo Nazionale 4 febbraio 2016, è istituita la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza del Gruppo BPER Banca, organismo che ha sede presso la Direzione Generale della Capogruppo. Al fine di garantire una omogenea distribuzione le Parti hanno definito un numero complessivo di 49 RLS, nonché la loro distribuzione in relazione all’articolazione territoriale del Gruppo e in relazione al numero dei dipendenti occupati alla data del 31 dicembre 2023 come indicato nell’Allegato 2.
I RLS neoeletti subentreranno agli attuali RLS.
In caso di operazioni societarie e/o evoluzioni organizzative che determinino una variazione nel numero degli RLS si procederà a valutare gli effetti ed a individuare le relative soluzioni entro sei mesi dall’evento, salvo diverso accordo tra le Parti, fermo restando quanto disciplinato nel presente Accordo.
Nel caso in cui durante il mandato il rappresentante per la sicurezza venga a cessare dall’incarico, per qualunque causale, si procede a nuova elezione nel rispettivo ambito territoriale entro 90 giorni dall’evento.
Resta ferma la durata in carica per il periodo residuo.
Art. 4 – Definizione Ambiti Territoriali
Per garantire una omogenea distribuzione sul territorio dei RLS, come previsto dall’art. 4, c. 4 dell’Accordo Nazionale 4 febbraio 2016, gli ambiti territoriali sono individuati in relazione all’articolazione organizzativa e in relazione al numero dei dipendenti occupati alla data del 31 dicembre 2023 e definiti Ambiti Territoriali, come indicato all’articolo precedente e nell’Allegato 2. I RLS eletti ai sensi del presente articolo svolgeranno le proprie prerogative attribuite dal D.lgs.81/2008, nell’Ambito territoriale di appartenenza e per la quale sono stati designati.
Art. 5 – Regolamento Elettorale
Per quanto attiene alle elezioni della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di Gruppo, come previsto dall’art. 4 comma 10 dell’Accordo Nazionale 4 febbraio 2016, si rinvia al Regolamento elettorale che verrà redatto dalle Organizzazioni Sindacali e trasmesso all’Azienda.
Le prime elezioni dei RLS di Gruppo sono indette unitariamente a cura delle Delegazioni Sindacali di Gruppo firmatarie dell’Accordo RLS, entro 90 giorni dalla data di stipula del presente Accordo. Le elezioni successive devono essere indette, ogni quattro anni, a cura delle medesime
Delegazioni Sindacali di Gruppo, almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato degli RLS di Gruppo.
In occasione di ciascuna successiva scadenza elettorale, le parti potranno incontrarsi per confrontarsi circa gli eventuali aggiornamenti necessari sia in ordine alla composizione dei territori sia al numero di RLS eleggibili, almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato dei RLS.
Eventuali successive modifiche al Regolamento elettorale apportate dalle Organizzazioni Sindacali dovranno essere trasmette all’Azienda.
Requisito necessario alla candidatura a RLS è che l’interessato abbia sede di lavoro (assegnazione/distacco) presso l’ambito territoriale di riferimento all’atto della presentazione delle candidature.
La Capogruppo supporterà il Comitato Elettorale nello svolgimento delle elezioni, mettendo a disposizione sugli strumenti aziendali adeguati spazi informativi dedicati.
Art. 6 – Permessi RLS di Gruppo
La Capogruppo darà corso nei confronti di ciascun RLS di Gruppo al riconoscimento delle n° 60 ore annuali, fruibili con le modalità previste dall’art. 6 dell’Accordo Nazionale 4 febbraio 2016.
Dal suddetto monte ore sono esclusi i tempi di viaggio strettamente necessari per recarsi nei luoghi di lavoro ove si esegue l’accesso, laddove gli stessi si trovino al di fuori di un Comune dove è situata la sede di lavoro del RLS di Gruppo – ad eccezione dei Comuni con numero pari o superiore a 250.000 abitanti -, e siano comunque situati all’interno dell’ambito territoriale di competenza di ciascun RLS di Gruppo.
Le richieste di permesso potranno essere inserite dai RLS autonomamente nella procedura presenze, con un preavviso di un giorno lavorativo. La procedura presenze avviserà con un messaggio automatico il Responsabile della risorsa o un suo delegato.
Art. 7 – Accesso RLS di Gruppo
L’accesso dei RLS ai luoghi di lavoro dovrà avvenire con preventiva comunicazione scritta del RLS interessato, anche per e-mail, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione competente (per struttura oggetto di sopralluogo), ai riferimenti mail di cui all’art. 10 del presente Accordo o ad un addetto da questi incaricato.
La comunicazione di accesso da parte di RLS deve avvenire di norma con un preavviso di almeno una giornata lavorativa, salvo casi di rapina o infortunio ovvero casi di particolare gravità ed urgenza.
La comunicazione dovrà specificare il luogo di lavoro interessato dal sopralluogo e la data dell’accesso.
L’accesso, eventualmente, potrà anche essere effettuato in presenza di un rappresentante aziendale (il Responsabile dell’UOG oggetto di sopralluogo e/o persona da lui delegata e/o il RSPP o persona dallo stesso incaricata).
L’attività di sopralluogo dovrà avere come oggetto le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori, evitando, quando possibile, modalità che possano distogliere gli stessi dal normale svolgimento delle mansioni e/o provocare interruzioni del servizio al pubblico.
Gli RLS sono tenuti ad annotare ed inviare entro breve termine le eventuali osservazioni conseguenti all’accesso effettuato tramite posta elettronica, alla struttura competente in materia di salute e sicurezza (RSPP).
Art. 8 – Concorso Spese
La Capogruppo e le Aziende di cui all’allegato 1 concorrono alle maggiori spese, rispetto a quelle normalmente sostenute nell’abituale sede di lavoro, sostenute da ciascun RLS di Gruppo in occasione della fruizione delle ore di permesso inerenti all’espletamento del mandato attraverso l’accesso ai luoghi di lavoro, nonché della partecipazione a visite e verifiche di cui all’art. 50, comma 1 lett. i) del D. Lgs 81/2008, con riferimento agli accordi tempo per tempo vigenti in tema di incontri sindacali in presenza e ai seguenti criteri:
- a fronte delle spese effettivamente supportate e documentate sostenute per l’esercizio delle sue funzioni presso unità operative situate in comuni diversi da quello della sede di lavoro, sarà riconosciuto un contributo nel limite massimo di € 20,00 per il pranzo (in luogo del buono pasto) e di 140,00 € nell’eventualità di cena e pernottamento;
- si provvederà al rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici dal comune in cui il rappresentante ha sede di lavoro (o dalla residenza se in comune diverso dalla sede di lavoro) alla dipendenza o all’ufficio della Direzione Generale oggetto della visita con riferimento all’art. 74 comma 1 lettera a) secondo comma CCNL vigente;
- qualora l’utilizzo dei mezzi pubblici risulti eccessivamente difficoltoso, in considerazione della tipologia di percorso o dei tempi di viaggio, potrà essere utilizzata l’auto privata ovvero il taxi e l’aereo (a cui si applicheranno i criteri di rimborso previsti dal regolamento di Gruppo per le Missioni), previa autorizzazione da parte dell’Azienda al riferimento mail relazionisindacali@bper.it.
Il medesimo trattamento verrà applicato in occasione di riunioni di cui all’art. 50 c. 1 lettera l) del Dlgs 81/2008, nonché ad eventuali ulteriori riunioni convocate su iniziativa della Capogruppo. Le trasferte effettuate dai RLS di Gruppo inerenti all’esercizio delle funzioni e delle facoltà loro attribuite, sono escluse dal computo per il riconoscimento del trattamento di diaria. L’autorizzazione delle spese è a carico del responsabile della risorsa.
Art. 9 – Formazione RLS
Si darà corso nei confronti dei RLS agli interventi formativi previsti dall’Accordo Nazionale 4 febbraio 2016, dall’art. 28 del CCNL 19 dicembre 2019 come rinnovato in data 23 novembre 2023 e nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 81/2008.
Art. 10 – Casella di posta elettronica
Le Parti intendono attivare una casella di posta elettronica dedicata alle comunicazioni tra i RLS di Gruppo e i RSPP nominati all’interno dello stesso Gruppo, di cui ai seguenti riferimenti:
- safety@bper.it
prevenzioneprotezione@bancosardegna.it→ safety@bancosardegna.it (modificato con comunicazione del 5 luglio 2024)- safety@bperfactor.it
- rspp@sardaleasing.it
Art. 11 – Durata
Il presente Accordo avrà validità sino al 30 giugno 2028 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori tre anni e così successivamente di triennio in triennio, qualora non venga disdettato almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza.
Per quant’altro non disciplinato dal presente accordo si rinvia alla vigente normativa contrattuale e di legge.
| Le Organizzazioni Sindacali FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL UILCA UNISIN | BPER Banca S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate) |
ALLEGATO 1
BPER BANCA S.P.A.
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
BIBANCA S.P.A.
SARDALEASING S.P.A.
BPER FACTOR S.P.A.
BANCA CESARE PONTI S.P.A.
ALLEGATO 2
| Ambiti Territoriali | N° Rls |
| Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia | 12 |
| Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise | 20 |
| Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia | 11 |
| Sardegna | 6 |
