4 giugno 2013 P.I. 2012-2014 FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA S.P.A. – BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.
VERBALE DI INCONTRO
Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna – Piano Industriale 2012 – 2014. “Il nuovo Gruppo BPER: crescita, valore e territorio in un Paese che cambia”. Fusione per incorporazione di “Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A.”, di “Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A.” e di “Banca Popolare di Aprilia S.p.A.” nella Capogruppo “Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop.” prevista nel Piano Industriale di Gruppo 2012-2014.
Procedura art. 47 della Legge 428/90 ed ex artt. 17 e 21 CCNL 19 gennaio 2012.
Indice
- Premesse
- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Riallocazione risorse
- Art. 3 – Rapporti di lavoro
- Art. 4 – Anzianità
- Art. 5 – Trattamento retributivo complessivo
- Art. 6 – Partecipazione agli Utili
- Art. 7 – Opzione di scelta
- Art. 8 – Clausola di salvaguardia
- Art. 9 – Fondo pensione
- Art. 10 – Polizza sanitaria
- Art. 11 – Premio di anzianità/fedeltà
- Art. 12 – Speciale erogazione di fine rapporto (CIA Bper)
- Art. 13 – Indennità ruoli chiave
- Art. 14 – Inquadramenti e mansioni
- Art. 15 – Mobilità
- Art. 15 bis – Mobilità professionale e territoriale
- Art. 16 – Agibilità sindacali
- Art. 17 – Incontro di verifica
Il giorno 4 giugno 2013, in Modena,
tra
l’Azienda Banca popolare dell’Emilia Romagna – Soc. Coop. in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”) e in nome e per conto delle aziende coinvolte, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Corni, Stefano Verdi, Andrea Prandi, Donatella Mazzei, Silvia Spagni, Annalisa Nervegna, Roberto Testoni, Maurizio Zavagnini
e
le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UILCA
premesso che
- il 13 marzo 2012 è stato approvato il Piano Industriale 2012 – 2014 “Il nuovo Gruppo BPER: crescita, valore e territorio in un Paese che cambia” (di seguito Piano) ed è stato presentato a tutte le OO.SS. ed alle comunità rappresentandone le linee guida nonché le relative azioni abilitanti, sia ordinarie che straordinarie, unitamente agli obiettivi ed ai connessi razionali economico – finanziari;
- il Piano prevede la realizzazione di un intenso programma di cambiamento volto al raggiungimento di obiettivi strategici quali la semplificazione del Gruppo, la generazione di crescita ed efficienza, il rafforzamento della solidità patrimoniale, l’ottimizzazione del presidio dei rischi e il mantenimento di un adeguato profilo di liquidità;
- in data 15 settembre 2012 è stato sottoscritto tra le parti un accordo quadro complessivo con il quale si definiscono le modalità attraverso le quali perseguire gli obiettivi di riduzione di organico previsti e le ricadute sul Personale derivanti dalla operazioni conseguenti all’applicazione del Piano;
- la razionalizzazione ed integrazione delle componenti del Gruppo, che si pone l’obiettivo di pervenire ad una progressiva semplificazione della struttura operativa, ad una riduzione dei costi da perseguire attraverso l’intervento su diverse componenti di costo e ad un miglioramento dell’efficienza, prevede la progettualità “Fusioni e cessioni sportelli”, attivata nel richiamato Piano, in cui si inserisce il progetto di fusione per incorporazione di “Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A.” (Bls), di “Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A.” (Carispaq) e di “Banca Popolare di Aprilia S.p.A.” (Bpa) nella Capogruppo “Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop.” (Bper);
- in data 7 febbraio 2013, attraverso la consegna dell’informativa – che qui si richiama integralmente – agli Organismi Sindacali delle Banche coinvolte, si è dato avvio alla procedura sindacale in applicazione dell’art. 47 della L. 428/90, nonché degli artt. 17 e 21 del vigente CCNL, per l’operazione di fusione per incorporazione di Bls, di Carispaq e di Bpa nella Capogruppo e contestuale riorganizzazione aziendale interna a Bper, necessaria all’integrazione di quanto riveniente dall’operazione di fusione;
- l’operazione non comporta di per sé riduzioni del personale in servizio e pertanto, nonostante le risorse liberate tipiche di operazioni di fusione, non si procederà ad alcuna risoluzione del rapporto di lavoro in relazione ai programmi di riposizionamento delle stesse risorse. Detta operazione avverrà altresì nel rispetto dell’equilibrio organizzativo e funzionale dell’azienda incorporante, tenendo conto delle professionalità e competenze acquisite dal personale delle incorporate, compatibilmente con le esigenze aziendali;
- gli orari di lavoro e di sportello non subiranno variazioni per effetto delle fusioni, si intendono confermati gli accordi vigenti per nastri orari extra standard;
- gli effetti delle Fusioni ai fini contabili e fiscali, partiranno a far data dal 1 gennaio 2013, mentre l’efficacia giuridica decorre dal 27 maggio 2013;
- le Parti, nel darsi atto di aver sviluppato nel corso della Procedura un confronto in ordine agli indirizzi, alle modalità di realizzazione dell’incorporazione societaria illustrate nell’informativa ed alle misure economiche, giuridiche e sociali previste nei confronti del Personale e – intendono con il presente accordo convenire sui temi oggetto del suddetto confronto;
- nel corso della trattativa la OO.SS. hanno sottoposto all’azienda un articolato progetto destinato alla riallocazione di risorse e finalizzato a limitare al massimo la mobilità territoriale valorizzando le professionalità esistenti sui territori;
- Le parti hanno concordemente prorogato i termini della procedura ex art. 17 e 21 CCNL al fine di gestire efficacemente la concomitanza di più processi nella procedura;
- le Parti, nel darsi atto di aver sviluppato nel corso della Procedura un confronto in ordine agli indirizzi, alle modalità di realizzazione dell’incorporazione societaria illustrate nell’informativa ed alle misure economiche, giuridiche e sociali previste nei confronti del Personale – intendono con il presente accordo convenire sui temi oggetto del suddetto confronto;
- costituita la delegazione ad hoc di cui all’art. 21 del vigente CCNL il giorno 7 marzo 2013 sono iniziati gli incontri fra le parti riferiti alla procedura sindacale prevista dalla normativa vigente, proseguiti fino alla data odierna.
si è convenuto quanto segue.
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
Art. 2 – Riallocazione risorse
Di seguito uno schema che evidenzia la situazione degli organici al giorno 1/1/2013:
| Azienda | Totale risorse | Rete | Bper Services | DG |
|---|---|---|---|---|
| BPA | 193 | 144 | 49 | |
| BPLS | 617 | 451 | 166 | |
| CRAQ | 436 | 297 | 8 | 131 |
| Totale complessivo | 1246 | 892 | 8 | 346 |
Il numero di risorse occupate presso la Rete Territoriale non è previsto che subisca variazioni conseguenti alle operazioni in parola.
Le Direzioni Territoriali occuperanno 41 risorse (ex Carispaq), 15 (ex Bpa) e 58 (ex Bls).
Raccomandazione delle OO.SS.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo raccomandano che venga garantita la congruità degli organici nella rete territoriale, anche in considerazione delle variazioni degli stessi intervenute per effetto delle manovre sul personale ex accordo 15/9/2012 e/o dovute a cessazioni per qualsivoglia fattispecie.
Esodi
In base a quanto definito dall’accordo del 15 settembre 2012 circa l’esodo volontario e l’accesso al Fondo di Solidarietà, nella tabella che segue si riporta l’evidenza della situazione delle risorse che hanno aderito, alla data odierna:
| Banca | Totale |
|---|---|
| BPA | 7 |
| BPLS | 12 |
| CRAQ | 28 |
| Totale | 47 |
Ulteriori riallocazioni
Ulteriori riallocazioni di risorse saranno effettuate nei seguenti ambiti:
| Ambiti | BLS | CRAQ | BPA | TOT |
|---|---|---|---|---|
| Ispettorato | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Risorse Umane | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Organizzazione – Presidio Orga | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Organizzazione – Cost Mgmt | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Logistica – Spedizioni/Autisti | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Logistica – Portineria | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Logistica – Archivio/Magazzino | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tecnico Immobili | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Contenzioso | 6 | 4 | 2 | 12 |
| Antiriciclaggio | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Ragioneria | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Precontenzioso | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Monitoraggio Qualità Credito | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Segreteria Amministrativa | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOT | 30 | 28 | 16 | 74 |
Poli di Bper Services
Sono stati strutturati due Poli della Società consortile Bper Services sulle piazze di Lanciano e L’Aquila che occupano complessivamente 45 risorse.
Anche considerando quanto indicato al punto 10 delle premesse Bper dichiara la propria disponibilità ad incrementare le riallocazioni sopra descritte in un numero massimo di ulteriori 10 risorse nelle unità produttive nell’ambito della Direzione Territoriale Lanciano e dei presidi del Gruppo sulla piazza lancianese.
Tutti i dipendenti delle società oggetto di incorporazione potranno essere interessati, in base alla propria professionalità, dalle riallocazioni di cui sopra.
Le risorse non ricollocate negli ambiti sopra dettagliati andranno inizialmente a rafforzare le strutture operative site in Modena (sia di Bper che di Bper Services); la mobilità che si venisse a creare sarà gestita prioritariamente attraverso la ricerca del consenso del personale interessato; la ricollocazione verrà effettuata ricercando la valorizzazione del personale stesso.
La mobilità professionale e territoriale avverrà nel rispetto dei principi fondanti l’accordo di Gruppo del 15/9/2012.
Dichiarazione aziendale
Sono in corso analisi organizzative di fattibilità, che dovranno necessariamente essere legate anche alle professionalità presenti sui territori, volte all’ulteriore potenziamento di unità organizzative proprie della Capogruppo e di Bper Services decentrate sui territori oggi presidiati dalle incorporande.
Dichiarazione delle OO.SS.
Le Organizzazioni Sindacali auspicano che le analisi organizzative suddette possano consentire la ricollocazione presso le strutture delocalizzate nei diversi territori di quelle risorse che in una prima fase risultassero coinvolte in eventuali processi di mobilità territoriale.
Per quanto riguarda, infine, le risorse attualmente distaccate presso altre Società, all’atto della fusione la Capogruppo si sostituirà all’incorporata come datore di lavoro distaccante, salvo diversi accordi.
Art. 3 – Rapporti di lavoro
Si è concordemente deciso che detta operazione, pur evidenziando risorse liberate, non determinerà interventi sui livelli occupazionali dell’attuale personale in servizio e, pertanto, non si procederà ad alcuna risoluzione del rapporto di lavoro per effetto della fusione per incorporazione. I rapporti di lavoro dei dipendenti in servizio presso le banche incorporande proseguiranno – alla data dell’operazione – in capo a Bper senza soluzione di continuità, così come previsto dall’art. 2112 del c.c. Al Personale continueranno ad essere applicate sia la contrattazione collettiva nazionale sia le normative nazionali del settore del credito che disciplinano specifiche materie. Al personale proveniente dalle banche incorporande, in applicazione dell’art. 2112, 3° comma, del c.c., verranno applicati i trattamenti economici e normativi tempo per tempo previsti dalle normative aziendali vigenti in Bper, salvo quanto di seguito specificato.
Art. 4 – Anzianità
Il Personale conserverà le anzianità convenzionali e di effettivo servizio maturate presso le banche incorporande alla data di effetto della fusione per ogni previsione del CCNL, con eccezione di quanto previsto nel presente accordo. Verranno altresì conservati i diritti derivanti da eventuali patti individuali.
Art. 5 – Trattamento retributivo complessivo
Al personale proveniente dalle banche incorporate verrà riconosciuto, con riferimento all’inquadramento posseduto, il trattamento economico di natura retributiva complessivo (di origine contrattuale collettiva, nazionale, aziendale o individuale) previsto in Bper, in applicazione dell’art. 2112 c.c., in sostituzione di quanto previsto nell’azienda di provenienza, salvo quanto di seguito specificato.
Art. 6 – Partecipazione agli Utili
L’inquadramento iniziale dei dipendenti incorporati, e fatto salvo quanto definito nel successivo art. 7, con riferimento al riparto della partecipazione agli utili della Bper, avverrà attribuendo al personale incorporato le corrispondenti quote individuali (punti) relative alla categoria/livello retributivo/ruolo chiave di appartenenza e riferite al 1° triennio di anzianità e secondo i criteri ordinari.
Per coloro che erano destinatari della quota extra standard del premio di rendimento presso le banche incorporate, che non effettuano l’opzione prevista dal successivo articolo 7, è previsto che dal 1° gennaio 2015 sarà riconosciuto l’ingresso nel 2° triennio della tabella dei punti della partecipazione agli utili e dal 1° gennaio 2017 sarà riconosciuto l’ingresso nel 3° triennio della tabella dei punti della partecipazione agli utili.
Art. 7 – Opzione di scelta
È data facoltà ai dipendenti delle banche incorporate destinatari delle seguenti voci retributive:
| Quota extra standard premio di rendimento |
| Assegno ex art. 13 CIA Carispaq |
| Indennità ex mensa |
di mantenere gli importi delle erogazioni sopra riportate manifestando tale volontà ed espressamente dichiarando la propria rinuncia alle seguenti erogazioni previste presso l’incorporante:
| Partecipazione agli Utili |
| Erogazione 40% |
| Premio di rendimento sulla partecipazione agli utili risultante |
| Indennità integrative alla PU (con o senza finalità sociali) |
| Buono regalo (ad es. Cadhoc) |
Tale facoltà dovrà essere manifestata entro e non oltre il 30 novembre 2013.
Coloro i quali si avvarranno di tale facoltà potranno richiedere il passaggio alle condizioni previste presso l’incorporante, e quindi la possibilità di percepire le erogazioni della tabella di cui sopra, entro il 30 novembre di ogni anno a valere sull’anno di competenza in cui la scelta viene effettuata, con termine ultimo il 30 novembre 2016, riferito all’anno 2016.
In riferimento al riparto della partecipazione agli utili della Banca popolare dell’Emilia Romagna, a costoro sarà attribuito il 1° triennio della tabella dei punti della partecipazione agli utili senza dall’anno di percezione e secondo i criteri ordinari. Coloro i quali si avvarranno della facoltà del presente articolo e non richiederanno il passaggio alle condizioni previste presso l’incorporante entro il 30/11/2016, beneficeranno dell’erogazione ex 40% prevista dall’art. 27 del vigente CIA Bper dal 1/1/2020.
Art. 8 – Clausola di salvaguardia
Esclusivamente per coloro che non effettueranno la scelta di cui all’articolo precedente entro il 30 novembre 2013 viene prevista una salvaguardia retributiva valida per gli anni 2013, 2014 e 2015, calcolata raffrontando quanto di seguito specificato:
| Voci di competenza 2012 | Voci di competenza 2013, 2014 e 2015 |
|---|---|
| Quota extra standard premio di rendimento | Partecipazione agli Utili |
| Assegno ex art. 13 CIA Carispaq | Erogazione 40% |
| Indennità ex mensa | Premio di rendimento sulla partecipazione agli utili risultante |
| Indennità integrative alla PU (con o senza finalità sociali) |
Qualora spettante, la salvaguardia verrà attuata attraverso la corresponsione di un importo una tantum, non utile ai fini della quantificazione del TFR, da erogarsi, rispettivamente, entro le mensilità di settembre 2014, 2015 e 2016.
Art. 9 – Fondo pensione
Possibilità di mantenere l’iscrizione ai fondi attuali, differenti da quelli in essere presso la Capogruppo (Previp e Conto Previdenza di Fondiaria) fino al 31/12/2013 continuando a beneficiare del contributo a carico azienda. Dall’1/1/2014 il contributo a carico azienda sarà previsto unicamente in caso di iscrizione ai Fondi Pensione previsti in Bper: Arca e Previbank.
Da 1/1/2014 il contributo a carico azienda, per i dipendenti delle banche incorporate e salvo quanto di seguito specificato, sarà pari al 3,5%; fino a tale data saranno mantenute le attuali aliquote di contribuzione previste per ciascuno.
Per le risorse ex Carispaq per le quali è previsto un contributo a carico azienda pari al 6,5% viene definito che detta contribuzione verrà portata al 6% da 1/1/2014 e che da 1/1/2020 sarà portata al 5,5%.
Per i colleghi ex BPA che beneficiano della contribuzione al 3,75% viene definito il mantenimento di tale contribuzione.
Art. 10 – Polizza sanitaria
Bpa: medesima polizza già in essere presso Bper. Bls: mantenimento dell’attuale polizza per tutto il 2013; passaggio alle condizioni Bper da 1/1/2014. Carispaq: mantenimento dell’attuale polizza fino al 30/6/2013; passaggio alle condizioni Bper dall’1/7/2013.
Art. 11 – Premio di anzianità/fedeltà
Maturazione
Conteggio pro-quota della suddetta erogazione, nel rispetto del periodo di servizio prestato presso l’azienda di provenienza e che verrà prestato presso Bper.
Corresponsione
Corresponsione dei rispettivi importi, calcolati in base al punto che precede, alle scadenze previste.
Art. 12 – Speciale erogazione di fine rapporto (Cia Bper)
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata:
- per coloro che abbiano maturato complessivamente un periodo di servizio fino a 25 anni tra l’azienda di provenienza e Bper: erogazione di quanto previsto al punto 1 del citato verbale proporzionalmente al periodo di servizio prestato presso Bper (totale erogazione/25 moltiplicato per il n° di anni di servizio prestati in Bper);
- per coloro che abbiano maturato complessivamente un periodo di servizio superiore a 25 anni tra l’azienda di provenienza e Bper: erogazione di quanto previsto al punto 2 del citato verbale proporzionalmente al periodo di servizio prestato presso Bper (totale erogazione/25 moltiplicato per il n° di anni di servizio prestati in Bper).
Art. 13 – Indennità ruoli chiave
Rete
Mantenimento delle previsioni in essere presso le aziende di provenienza fino al 31/12/2013. Applicazione delle previsioni in essere presso la Capogruppo dalla classificazione 2014 (2/2013-1/2014).
Direzione Generale
Applicazione delle previsioni contenute nella Regolamentazione inquadramento Quadri Direttivi, in essere presso la Capogruppo, per quanto applicabile, dal momento del passaggio in Bper.
Art. 14 – Inquadramenti e mansioni
Nelle adibizioni alle mansioni del personale oggetto della presente procedura saranno tenute in considerazione e valorizzate le capacità, le conoscenze professionali, le esperienze, la professionalità e le anzianità maturate dai dipendenti, come previsto dalle norme di legge e di contratto.
Il Personale in servizio presso le banche incorporate conserverà presso Bper l’inquadramento acquisito alla data della fusione, e continuerà ad essere adibito, ove possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, alle medesime mansioni, ovvero a mansioni comunque riconducibili al citato inquadramento, ricercando se possibile una collocazione che consenta la continuità professionale.
In caso di percorsi professionali non più compatibili con la riorganizzazione oggetto della presente procedura che prevedono la maturazione di un inquadramento, alle risorse inserite in tali percorsi verrà garantito alla data di maturazione l’inquadramento previsto, qualora questo fosse maturato entro il mese di dicembre 2013.
Negli altri casi di risorse inserite in percorsi professionali non più compatibili con la riorganizzazione oggetto della presente procedura l’azienda valuterà lo sviluppo inquadramentale anche in base all’eventuale nuovo percorso professionale.
Art. 15 – Mobilità
Si conferma che in materia di mobilità verranno applicate le previsioni di cui all’accordo del 15 settembre 2012.
Art. 15 bis – Mobilità professionale e territoriale
Il processo potrà comportare mutamenti di mansioni e di ruoli organizzativi, e potrà rendere necessario il ricorso alla mobilità professionale del Personale intesa anche come acquisizione di diversificate esperienze lavorative, nel rispetto delle norme vigenti in tema di equivalenza di mansioni e fungibilità.
L’eventuale cambiamento di mansione, verrà effettuato attraverso appositi interventi di riqualificazione professionale attuata se necessario anche mediante interventi formativi e adeguato affiancamento addestrativo, cercando, laddove possibile, la condivisione con i lavoratori interessati.
Le parti convengono sulla centralità della formazione sia come strumento di sviluppo professionale del personale che nell’ambito di processi di riconversione e riqualificazione.
In tale ottica, concordano che alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale connessi alla realizzazione del presente progetto vengano assicurati adeguati percorsi di formazione, affiancamento e addestramento.
Pertanto, in relazione alle esigenze di qualificazione, riqualificazione e collocazione professionale conseguenti agli interventi di cui al presente accordo, verranno tempestivamente predisposti adeguati piani di formazione e di addestramento necessari a qualificare adeguatamente la risorse coinvolte, così da favorirne il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità.
Le parti si danno atto fin d’ora che gli interventi formativi che saranno erogati nell’ambito dei processi di mobilità professionale, in quanto strettamente funzionali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui all’art. 5 lett. a), punto 1) del D.M. 158/2000, come successivamente modificato, e delle previsioni dell’accordo 8/7/2011, si avvarranno, anche in concorso tra loro, dei contributi ivi previsti e dei fondi nazionali e comunitari. Per tali interventi formativi si applicheranno le previsioni definite dalle parti a livello nazionale.
Al fine di poter mantenere i lavoratori negli ambiti territoriali di provenienza, al Personale potranno essere attribuite mansioni non equivalenti in deroga all’art. 2103 c.c., possibilmente ricercando il consenso della risorsa.
Per quanto riguarda la mobilità territoriale si prevede il mantenimento in favore degli ex dipendenti delle incorporate delle previsioni in essere presso le rispettive banche fino al 30.06.2016.
Raccomandazione delle OO.SS.
Le Organizzazioni sindacali raccomandano che la gestione del Personale sia improntata al massimo contenimento della mobilità territoriale e che nei casi in cui questo non sia possibile vengano ricercate soluzioni atte a supportare economicamente i lavoratori.
Art. 16 – Agibilità sindacali
Per le Rappresentanze Sindacali Aziendali attualmente costituite presso le incorporate, si riconosce l’ultrattività della normativa tempo per tempo vigente in materia di agibilità sindacali fino al 31/12/2013, entro tale data le parti si incontreranno per definire un protocollo relativo alle agibilità sindacali.
Norme transitorie
Per quanto riguarda la normativa prevista per le borse di studio di cui all’art. 8 BPA è previsto il mantenimento delle previsioni riferite all’anno scolastico 2012-2013.
È data facoltà ai lavoratori delle banche incorporate di poter chiedere le condizioni riservate ai dipendenti Bper e secondo le regole stabilite presso l’incorporante.
Art. 17 – Incontro di verifica
A richiesta di una delle parti si terrà un incontro di verifica relativo ai processi di mobilità derivanti dalla procedura di fusione entro il mese di gennaio 2014.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono di considerare esaurite le procedure avviate in applicazione degli articoli 17 e 21 del CCNL del 19 gennaio 2012.
L’Azienda BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA S. C. | Le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO – F.D. FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UILCA |
