30 LUGLIO 2026 FUSIONE BPERFACTOR S.P.A. IN FACTORIT S.P.A. – EVOLUZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO
Verbale di Accordo
Gruppo BPER Banca S.p.A. – Fusione per incorporazione di BPER Factor S.p.A. in Factorit S.p.A.
– Evoluzione assetto organizzativo Factorit S.p.A.
Indice
- Premesse
- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Rapporti di lavoro
- Art. 3 – Anzianità
- Art. 4 – Trattamenti economici riconducibili a riconoscimenti/erogazioni economiche individuali
- Art. 5 – Premio Aziendale
- Art. 6 – Ex premio di rendimento
- Art. 7 – Ferie, ex festività e Banca ore
- Art. 8 – Borse di Studio
- Art. 9 – Provvidenze per familiari portatori di handicap
- Art. 10 – Monoreddito
- Art. 11 – Formazione
- Art. 12 – Previdenza complementare
- Art. 13 – Assistenza sanitaria integrativa
- Art. 14 – Coperture accessorie
- Art. 15 – Mobilità territoriale
- Art. 16 – Part time
- Art. 17 – Premio di fedeltà
- Art. 18 – Migrazione sistemi informativi
- Art. 19 – Iscrizioni sindacali – Agibilità sindacali
- Art. 20 – Procedimenti disciplinari e valutazione della prestazione
- Art. 21 – Incontri di verifica
- Raccomandazioni e dichiarazioni finali
Il giorno 30 luglio 2026 in Modena,
tra
l’Azienda BPER Banca S.p.A., anche in qualità di Capogruppo, di seguito, per brevità, “BPER” o “Capogruppo”, e in nome e per conto delle aziende interessate
e
le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:
FABI
Antonella Sboro, Alessandro Mutini, Marcello Cuttitta, Emanuele Cabboi, Adriano Di Martino, Alessandro Frontini, Luca Panfietti, Andrea Faldarini, Alfio Catania, Stefano Del Soldato Scavino, Pierluigi Baldini, Giuseppe De Felice, Giuseppe Imperio, Alberto Loda, Antonio Giovanni Vavassori, Alfredo Villa, Rossella Penserini, Lanfranco Nanetti, Rossella Orlando, Antonella Favoino, Stefano Rossi Mel, Federica Padovani, Laura Querzè, Mauro Bertolino, Massimo Morelli, Antonio Patera, Fabio Maravalli, Giuseppe Galleri, Franca Di Gaetano, Antonino Geraci, Alfredo Billeci, Paolo Guarcello, Andrea Riganello, Bruno Sabato, Giovanni Zavattari.
FIRST/CISL
Broggi Alberto, Fiscarelli Michele, Franca Fancellu, Schieri Sabrina, Antonio Polcaro, Efisio Paulis, Francesco Melis, Gianpietro Spigone, Gabriele Rossi, Marco Piccolo, Salvatore Porcu, Stefano Flematti, Mario Raimondi, Andrea Anguissola, Cinzia Bonsetti, Massimiliano Perona, Luca Mellano, Patrizia Severi, Bruna Massa, Valeria Siniscalchi, Andrea Pisu, Alberto Staffa, Antonella Manca, Luca Salvoni, Marco Militerno, Manila Martinelli, Fulvio Velotto, Francesca Cozza, Vincenzo Capezzuto, Emilio Verrengia.
FISAC/CGIL
Nicola Cavallini, Pasquale Bruno Lorenzo, Carlo Gallinotti, Eleonora Orlandi, Piergiorgio Carta, Sandro Moretti, Maria Agueci, Nunzia Colantonio, Marco Del Brocco, Rita D’Inzeo, Alessandro Lobina, Paola Palmieri, Alfredo Pellone, Michele Sciotto, Gianni Gaudenzi, Grazia Carla Maria Scarpa, Pierfrancesco Tatozzi, Alberto Arioli, Mauro Crescini, Paolo Riga.
UILCA
Tassi Paolo, Aversa Marco, Cremonini Luca, D’Alessio Pierre, Negro Giacomo, Tramuto Calogero, Abate Giuseppe, Arienti Barbara, Assandri Beatrice, Azzaro Mario Rosario, Baldisserri Luca, Basili Marco, Battaglia Francesco, Biondo Antonio, Bortolani Gabriele, Brambilla Guido, Dabbene Claudia, Fastiggi Giulia, Ferrari Francesca, Forlai Alberto, Fusari Maurizio, Fusco Cesira, La Rosa Antonino, Losenno Antonella, Marchese Sandro, Micheli Davide, Migliorini Claudio, Negro Giacomo, Petrei Massimiliano, Piccoli Alessandra, Serina Maria Luisa, Tomain Michela, Tognoli Dario.
UNISIN
Andrea Bonvicini, Ezio Sala Tenna, Claudio Febbraro, Alessia Ronchetti, Raffaello Andalò, Manuel Mari, Luca Troilo, Fortunato Bruno, Marco Pegolo, Nicola Scognamiglio, Alessandro Pellicoro, Simone Menichini, Mirko Menicacci, Roberto Venturelli, Alberto Carloni, Paolo Bellotti, Sara Brancolini, Marco Farfanelli, Federico Soliani Raschini, Fabio Massini, Simone Gizzi, Gianluigi Budriesi, Luca Ghimenti, Valeria Cossu, Riccardo Angelo Marchelli, Nicola Bossi, Luca Morozzo Della Rocca, Matteo Fuggiaschi, Omar Zanella, Michele Verlingieri, Gianluca Dagnino, Giovanni Di Cola.
premesso che
- in coerenza con il percorso di complessive sinergie, nonché in linea con gli intendimenti strategici aziendali in ordine alla progressiva semplificazione della struttura societaria del Gruppo BPER Banca, tenuto conto dell’ingresso nel Gruppo stesso di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., successivamente fusa per incorporazione in BPER Banca S.p.A., e delle Società da questa controllate, è prevista la fusione per incorporazione di BPER Factor S.p.A., di seguito anche “BPER Factor”, in Factorit S.p.A., di seguito anche “Factorit”, con decorrenza attualmente individuata al 2 novembre 2026, subordinatamente alle delibere inerenti e conseguenti e alle autorizzazioni da parte degli enti e delle autorità preposti;
- in particolare, per il Gruppo, l’operazione di fusione, di seguito per brevità anche “incorporazione” o “fusione”, permetterà la razionalizzazione del presidio del comparto factoring, dando vita ad un primario player di settore a livello nazionale, con la possibilità di sfruttare le opportunità commerciali di una più estesa rete distributiva, beneficiando delle sinergie conseguenti all’aggregazione e alla semplificazione operativa, valorizzando pienamente il valore del brand;
- in data 28 aprile 2026, attraverso la trasmissione dell’informativa – che qui si richiama integralmente – agli Organismi Sindacali Nazionali, del Gruppo BPER, di Factorit e di BPER Factor, si è dato avvio alle procedure sindacali in applicazione dell’art. 47 della L. 428/90 e delle applicabili disposizioni di CCNL;
- in data 7 maggio 2026, è stato illustrato alle Organizzazioni Sindacali il contenuto della informativa sopra citata;
- successivamente, si sono svolti incontri fra le Parti riferiti alle procedure sindacali previste dalla normativa vigente, proseguiti fino alla data odierna, dandosi atto di voler procedere nella trattativa alla ricerca di un’intesa condivisa;
- le Parti, nel darsi atto di aver sviluppato nel corso della procedura un confronto in ordine alle misure economiche, giuridiche e sociali delle ricadute nei confronti del personale, intendono con il presente accordo convenire sui temi oggetto del suddetto confronto,
si è convenuto quanto segue
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Rapporti di lavoro
I rapporti di lavoro dei dipendenti in servizio presso BPER Factor proseguiranno – alla data di efficacia della fusione – in capo a Factorit senza soluzione di continuità e senza modifica dell’originaria data di assunzione, ivi compresa l’anzianità, anche convenzionale, già riconosciuta.
A tutto il personale dipendente incorporato, di seguito anche “personale incorporato”, continueranno ad essere applicate, anche dopo la data di incorporazione di BPER Factor in Factorit, sia la contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigente, sia le normative nazionali del settore del credito che disciplinano specifiche materie.
A decorrere dalla data di efficacia della fusione, nei confronti di tutto il personale dipendente di Factorit, di seguito anche “personale Factorit”, compreso quindi anche il personale già dipendente di Factorit anteriormente a tale data, di seguito anche “personale già dipendente di Factorit”, verrà applicata la normativa di secondo livello del Gruppo BPER e di BPER Banca, di seguito anche “BPER”, tempo per tempo vigente, in sostituzione di tutte le previsioni, le elargizioni e le provvidenze di derivazione aziendale in essere presso Factorit, salvo quanto eventualmente già erogato al medesimo titolo e con riferimento al medesimo periodo di competenza e salvo quanto diversamente previsto dal presente Verbale di Accordo.
Art. 3 – Anzianità
Il personale incorporato conserverà le anzianità convenzionali e di effettivo servizio maturate e riconosciute presso BPER Factor alla data di effetto della fusione, salvo quanto diversamente specificato nel presente Accordo.
Art. 4 – Trattamenti economici riconducibili a riconoscimenti/erogazioni economiche individuali
Il personale incorporato conserverà presso Factorit l’inquadramento attribuito, l’anzianità di servizio, anche convenzionale, maturata, nonché i trattamenti economici in essere presso BPER Factor al momento della fusione, ove riconducibili a riconoscimenti/erogazioni economiche individuali, che manterranno le stesse caratteristiche attuali.
Resta inteso che, a seguito della fusione per incorporazione di BPER Factor in Factorit, gli eventuali patti accessori stipulati dai dipendenti interessati dall’operazione con BPER Factor ed in essere al momento dell’incorporazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo patti di non concorrenza, patti di prolungamento del preavviso contrattuale e patti di stabilità, comunque denominati, manterranno la loro validità nei confronti di Factorit, con i conseguenti reciproci diritti e obblighi tra le parti.
Art. 5 – Premio Aziendale
Per il 2026, competenza 2026, erogazione 2027:
- nei confronti del personale incorporato, troveranno applicazione le previsioni vigenti presso BPER Factor con riferimento al periodo antecedente alla fusione e quelle vigenti presso Factorit per il periodo successivo;
- nei confronti del personale già dipendente di Factorit, troveranno applicazione le previsioni vigenti presso Factorit.
A partire dal 2027, competenza 2027, erogazione 2028, nei confronti del personale Factorit troveranno applicazione le previsioni tempo per tempo vigenti presso BPER Banca relative al Premio Aziendale e eventuale Speciale Erogazione Welfare, fatto salvo quanto eventualmente concordato tra le Parti.
Art. 6 – Ex premio di rendimento
Il personale Factorit, qualora già percettore dell’ex Premio di Rendimento in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 50 c. 6 CCNL 23 novembre 2023, continuerà a percepire anche successivamente alla fusione la quota di tale Premio di Rendimento eccedente lo standard di settore eventualmente percepita in applicazione delle inerenti previsioni di CCNL, la quale manterrà le stesse caratteristiche attuali.
Art. 7 – Ferie, ex festività e Banca ore
Per quanto attiene alle ferie maturate e non godute, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi di cui all’articolo 108, comma 7, del CCNL 23 novembre 2023, all’anzianità, al comporto, all’aspettativa e a eventuali ulteriori spettanze maturate e non godute relative al personale incorporato, Factorit subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso BPER Factor.
Art. 8 – Borse di Studio figli dei dipendenti e lavoratori studenti
Al personale già dipendente di Factorit verranno applicate le normative tempo per tempo previste presso BPER Banca a decorrere dai trattamenti relativi all’anno accademico/scolastico 2028/2029.
Fino all’anno accademico/scolastico 2027/2028 al personale già dipendente di Factorit continuerà a trovare applicazione il trattamento previsto dall’articolo 3 dell’Accordo stralcio al Contratto Integrativo Aziendale per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali di Factorit S.p.A. del 19 dicembre 2018.
Fino all’anno accademico/scolastico 2027/2028 al personale già dipendente di Factorit troverà inoltre applicazione quanto previsto dall’articolo 10 del Contratto Integrativo Aziendale per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali di Factorit S.p.A.
Art. 9 – Provvidenze per familiari portatori di handicap
A partire dall’anno 2027, anche al personale già dipendente di Factorit verranno riconosciute le provvidenze per familiari portatori di handicap secondo le previsioni tempo per tempo in essere presso BPER.
Art. 10 – Monoreddito
A partire dall’anno 2027, erogazione 2028, anche al personale già dipendente di Factorit verranno riconosciute le provvidenze a titolo di monoreddito secondo le previsioni tempo per tempo in essere presso BPER.
Art. 11 – Formazione
Le Parti, riconoscendo il ruolo fondamentale della formazione puntuale, congrua e pianificata per la riconversione dei ruoli professionali, richiamano in materia quanto previsto dall’art. 7 dell’Accordo del Gruppo BPER del 19 dicembre 2025, Manovra esodi.
In ogni caso, l’assegnazione del personale, oggetto della procedura, a mansioni diverse rispetto a quelle svolte in precedenza sarà supportata da adeguati e preventivi, se necessari, interventi di riqualificazione. Saranno previsti interventi formativi preventivi, se necessari, anche nelle successive eventuali evoluzioni dei ruoli collegati alla presente procedura.
In particolare, al fine di favorire l’ingresso nel nuovo ruolo, saranno predisposte idonee iniziative di formazione e affiancamento, anche con ricorso a finanziamenti pubblici e/o del fondo di solidarietà di settore e/o del Fondo Banche Assicurazioni (FBA).
Art. 12 – Previdenza complementare
Nei confronti del personale Factorit, che alla data di fusione risulti già iscritto a regimi di previdenza complementare a contribuzione definita previsti dalla contrattazione aziendale di riferimento anteriormente alla fusione, da tale data troveranno applicazione tutte le disposizioni tempo per tempo previste per il personale di BPER Banca, incluse quelle concernenti la contribuzione minima prevista a carico azienda e la relativa base imponibile, fermo restando il mantenimento di eventuali superiori contribuzioni aziendali, intese come percentuale, base di calcolo e dinamiche già previste, che saranno mantenute anche per coloro che decidessero di aderire ad altra forma di previdenza tra quelle presenti in BPER Banca sancite dagli accordi per l’adesione collettiva, in oggi Fondo Pensione Arca Previdenza e Fondo Pensione Previbank.
Dalla data di fusione il personale non iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare, nonché il personale di nuova assunzione in Factorit avrà facoltà di iscrizione ai fondi pensioni previsti in BPER, in oggi Fondo Pensione Arca Previdenza e Fondo Pensione Previbank, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, con riconoscimento delle previsioni tempo per tempo vigenti per il personale di BPER Banca; la contribuzione avrà decorrenza a far data dal mese successivo alla data stessa di iscrizione.
In caso di adesione ad una forma di previdenza complementare, si precisa che tutti i tre canali di conferimento mensili maturandi, contributo a carico azienda, contributo dipendente ed eventuale TFR, dovranno comunque confluire in un’unica forma previdenziale.
Resta ferma l’applicazione delle previsioni legislative tempo per tempo vigenti in materia.
Le previsioni tempo per tempo vigenti in BPER Banca, relative alla possibilità di trasferimento del TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 e ancora nella disponibilità dell’Azienda ai fondi pensione previsti dalla negoziazione collettiva, troveranno applicazione anche nei confronti del personale già dipendente di Factorit a far data dal 1° gennaio 2027.
Art. 13 – Assistenza sanitaria integrativa
Nei confronti del personale già dipendente di Factorit continueranno a trovare applicazione le coperture aziendali in essere presso Factorit fino al 31 dicembre 2026.
Dal 1° gennaio 2027 al personale Factorit, compreso quindi anche il personale già dipendente di Factorit, saranno applicate le previsioni tempo per tempo vigenti in materia presso BPER Banca.
Per il personale già dipendente di Factorit che cessi dal servizio per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà in base all’Accordo 19 dicembre 2025, Manovra, si confermano le previsioni ivi disciplinate in materia.
Art. 14 – Coperture accessorie
Il personale già dipendente di Factorit sarà destinatario delle previsioni relative a Infortuni professionali ed extra professionali, Premorienza e Invalidità, indennizzo per malattia/infortunio che risolve il rapporto di lavoro e LTC aggiuntiva tempo per tempo vigenti in BPER a far data dal 1° gennaio 2027.
Sino al 31 dicembre 2026, a favore del personale in argomento verranno mantenute le coperture accessorie in essere presso Factorit.
Art. 15 – Mobilità territoriale
Al personale già dipendente di Factorit, la normativa tempo per tempo vigente in BPER Banca verrà applicata in caso di trasferimenti aventi decorrenza a partire dalla data di efficacia della fusione.
Art. 16 – Part time
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà il contratto a tempo parziale già in essere alla data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione, alle stesse condizioni pattuite, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si dovessero rendere necessari a causa della possibile modifica dell’orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita.
I rapporti di lavoro a tempo parziale in scadenza entro il 30 settembre 2026 saranno prorogati automaticamente di 24 mesi, salvo diversa richiesta della lavoratrice o del lavoratore, alle stesse condizioni previste dai contratti individuali, salvo eccezionali ragioni tecnico/organizzative/produttive.
Le domande di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già presentate presso le aziende di provenienza saranno tenute in considerazione dall’azienda in coerenza con gli accordi tempo per tempo vigenti.
Art. 17 – Premio di fedeltà
Con riferimento al Premio Fedeltà di cui all’articolo 13 del Contratto Integrativo Aziendale per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali di Factorit S.p.A., a partire dalla data della fusione la previsione viene mantenuta esclusivamente al personale già dipendente di Factorit e già beneficiario della previsione, che non ne abbia ancora beneficiato.
Per il personale incorporato, resta fermo quanto previsto dall’articolo 10 del Verbale di Accordo BPER Factor 26 febbraio 2024.
Art. 18 – Migrazione sistemi informativi
Ai fini della migrazione dei sistemi informativi l’Azienda provvederà a comunicare con un adeguato preavviso ai/alle dipendenti interessati/e ed alle Organizzazioni Sindacali la programmazione delle attività di formazione e affiancamento ed eventuali richieste di trasferta, con conseguente applicazione dei trattamenti contrattualmente previsti.
Art. 19 – Iscrizioni sindacali – Agibilità sindacali
Factorit manterrà, senza soluzione di continuità, l’iscrizione del personale incorporato alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo cui ciascun dipendente incorporato abbia aderito alla data della fusione.
Sino al 31 dicembre 2027 Factorit accorderà le prerogative previste per i Dirigenti RSA ai dipendenti incorporati che ricoprano tali incarichi alla data della integrazione e ai RLS la proroga alla stessa scadenza prevista per quelli di Gruppo.
Art. 20 – Procedimenti disciplinari e valutazione della prestazione
Anche ai sensi dell’art. 49 del CCNL del 23 novembre 2023, in relazione ad eventi correlati ad attività svolte nel periodo dell’armonizzazione e per i 18 mesi successivi alla fusione, Factorit terrà conto delle eventuali disfunzioni organizzative, delle modalità operative/normative differenti, delle necessità formative e/o addestrative e/o di affiancamento, per episodi e/o situazioni problematiche che coinvolgano le/i colleghe/i, tutto ciò al fine di salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori e con l’obiettivo di tutelare gli stessi da rischi patrimoniali e/o disciplinari. Analoghe situazioni saranno considerate anche nell’ambito del processo di valutazione del personale, prevedendo, laddove necessario, ulteriore formazione, addestramento, affiancamento.
Art. 21 – Incontri di verifica
Le Parti si danno atto che, rispetto alla riorganizzazione relativa alla presente procedura, potrà tenersi a richiesta di una delle Parti un confronto finalizzato a verificare il rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo.
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono di considerare esaurite le procedure avviate in applicazione dell’articolo 47 della Legge 428/90 e delle applicabili disposizioni di CCNL.
Raccomandazioni e dichiarazioni finali
Raccomandazione delle OO.SS.
In considerazione delle elevate professionalità richieste, le OO.SS. ravvisano la necessità di definire specifici percorsi professionali anche per le altre funzioni aziendali, Staff di Direzione, Crediti, Operations, oltre a quella Commerciale già interessata dall’Accordo Percorsi Inquadramentali del 19 dicembre 2025.
Tali classificazioni derivano dall’organigramma presentato in allegato alla lettera 28 aprile 2026 di avvio della procedura e potrebbero essere suscettibili di future variazioni.
Dichiarazione Azienda
L’Azienda prende atto della raccomandazione delle OO.SS., evidenziando tuttavia di ritenere adeguato l’attuale assetto definito dalle vigenti previsioni contrattuali collettive di Gruppo in materia, recentemente aggiornate con il Verbale di Accordo di Gruppo del 19 dicembre 2025, per i ruoli specificamente disciplinati da detto Verbale di Accordo, nell’ambito delle funzioni dallo stesso puntualmente previste.
Raccomandazione delle OO.SS.
Ferme restando le previsioni del vigente CCNL, le OO.SS. raccomandano all’azienda di garantire pari opportunità all’accesso su base volontaria al lavoro agile, valutando con favore le richieste di nuove abilitazioni, facilitandone la fruizione.
Dichiarazione Azienda
L’Azienda ribadisce che il ricorso alla modalità del lavoro agile avviene secondo quanto tempo per tempo aziendalmente previsto.
Dichiarazione delle OO.SS.
Le OO.SS. ritengono prioritaria la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, di somministrazione e stage nonché il ricorso a nuove assunzioni, favorendo il personale che ha già prestato servizio in Factorit e BPER Factor.
Dichiarazione Azienda
L’Azienda prende atto della dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali, fermo restando quanto già disciplinato in materia dall’Accordo di Gruppo sottoscritto in data 19 dicembre 2025.
| Azienda | Organizzazioni Sindacali |
|---|---|
| BPER Banca S.p.A. anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle società interessate | FABI FIRST CISL FISAC CGIL UILCA UNISIN |
