29 OTTOBRE 2020 BUONO PASTO ELETTRONICO
BUONO PASTO ELETTRONICO
Verbale di Accordo
INDICE:
Premesse
Art. 1 – Premessa
Art. 2 Aziende destinatarie dell’accordo
Art. 3 – Forme di erogazione del buono pasto
Art. 4 – Importo del buono pasto
Art. 5 – Criteri di attribuzione del buono pasto
Art. 6 – Lavoratori destinatari dell’accordo 28 novembre 2016
Art. 7 – Incontri di verifica e norme finali
Il giorno 29 ottobre 2020
tra
l’azienda BPER Banca S.p.A., anche in qualità di Capogruppo (di seguito denominata “Gruppo BPER”), in nome e per conto delle seguenti aziende che applicano il CCNL del Credito: Bibanca S.p.A., Banco di Sardegna S.p.A., Bper Banca S.p.A., Bper Credit Management S.c.p.A., Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., EmilroFactor S.p.A., Numera S.p.A., Optima S.p.A., Sardaleasing S.p.A.
e
le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali Aziendali:
FABI nelle persone di Antonella Sboro, Daniele Cherubini, Michele Sacco, Pierluigi Baldini, Nunzio Timmoneri, Giuseppe De Felice, Adriano Di Martino, Emanuele Cabboi, Lanfranco Nanetti, Federica Padovani, Rossella Penserini, Rossella Orlando, Alfredo Villa, Andrea Zucchi, Mauro Bertolino.
FIRST CISL nelle persone di Emilio Verrengia, Filippo A. Roberto Fiori, Maria Franca Fancellu, Sabrina Schieri, Giulio Olivieri, Raffaele Ugolini, Marco Militerno, Luca Mellano, Maurizio Davi, Andrea Pisu, Salvatore Porcu, Michele Fiscarelli.
FISAC CGIL nelle persone di Giovanni Gaudenzi, Nicola Cavallini, Antonello Desario, Marcella Oppia, Anna Trovato, Alessandro Lobina, Marco Del Brocco, Andrea Matteuzzi, Paolo Salati, Gianfranco Bruschi, Rita Anna Scavone, Francesco Petullà.
UILCA nelle persone di Giovanni Dettori, Paolo Tassi, Alessandra Piccoli, Antonio Continolo, Luca Cremonini, Franco Di Pretoro, Francesco Mastino, Marco Aversa, Alberto Forlai, Claudio Migliorini, Rino Tramuto.
UNISIN nelle persone di Massimiliano Ferullo, Andrea Bonvicini, Patrizia Calabrese, Claudio Febbraro, Paolo Pilloni, Patrizio Zucca, Carlo Esposito, Alessia Ronchetti, Raffaello Andalò.
- l’Art. 51 TUIR c.2 lett. c) disciplina le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (“buoni pasto”);
- in data 9 settembre 2017 sono entrate in vigore le norme relative ai buoni pasto elettronici previste dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 07/06/2017 n° 122, G.U. 10/08/2017, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- la Legge di bilancio n.160 del 27 dicembre 2019, all’art. 1 c. 677 ha apportato ulteriori interventi alla materia, introducendo modifiche all’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
- nel Verbale di Accordo del 29 ottobre 2019, relativo alla Manovra di Piano Industriale del Gruppo BPER Banca, all’art. 30 è stato previsto di “valutare il sussistere delle condizioni atte a raggiungere un’eventuale intesa in materia di premio aziendale di Gruppo e di buono pasto elettronico”;
- nel mese di dicembre 2019 le parti si sono confrontate sulla opportunità di introdurre il buono pasto elettronico senza addivenire ad un’intesa;
- considerate le nuove previsioni normative, con circolare di Gruppo nr. 33 del 28 gennaio 2020 l’Azienda ha previsto dal 1° febbraio 2020 l’introduzione del buono pasto elettronico, con la sostituzione dei buoni cartacei finora in uso;
- le parti hanno concordato di attivare un confronto, confronto che si è tenuto nelle date 22-23 luglio, 8-9-10-14 settembre, 14-15-22-28 ottobre 2020, sull’opportunità di ricercare un Accordo di Gruppo che preveda un’intesa in materia di buono pasto elettronico e sulle forme alternative di erogazione del buono pasto, nonché sulla armonizzazione dei criteri di attribuzione;
le Parti hanno convenuto quanto segue
Art. 1 – Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 Aziende destinatarie dell’accordo
Il presente accordo si applica alle seguenti Aziende:
- Bibanca S.p.A.
- Banco di Sardegna S.p.A.
- BPER Banca S.P.A.
- Bper credit management S.c.p.A.
- Emilro Factor S.P.A.
- Numera S.p.A.
- Optima S.P.A.
- Sardaleasing S.p.A.
Art. 3 – Forme di erogazione del buono pasto
Le parti concordano, come già in essere, che la modalità di erogazione del buono pasto nelle società del Gruppo BPER Banca è il formato elettronico.
L’attribuzione in via elettronica avviene attraverso l’assegnazione al personale di un badge su cui viene accreditato l’importo mensile spettante.
Restano salve le seguenti modalità alternative di riconoscimento del buono pasto:
a) il mantenimento del buono pasto cartaceo per i colleghi che lo avessero esplicitamente richiesto entro il 30 aprile 2020, come previsto nella circolare n. 33 del 2020, nel limite dell’importo giornaliero di 5,25 Euro (3,60 Euro per i lavoratori part-time).
In questo caso l’importo eccedente i 4 euro (come da Legge di bilancio n.160 del 27 dicembre 2019, all’art. 1 c. 677) concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e quindi su di esso, con onere a carico del lavoratore, dovranno essere applicate le trattenute contributive e fiscali tempo per tempo vigenti.
b) la valorizzazione in busta paga dell’importo corrispondente al valore del buono pasto elettronico spettante, dedotti gli oneri a carico Azienda tempo per tempo previsti;
c) il versamento sulla posizione personale presso il Fondo di previdenza Complementare, per coloro che risultano iscritti, dell’importo corrispondente al controvalore del buono pasto elettronico spettante, dedotti gli oneri a carico Azienda tempo per tempo previsti.
Non è prevista l’erogazione del buono pasto nel formato cartaceo, salvo la casistica del punto a) precedente. E’ invece possibile chiedere di passare dal buono pasto cartaceo alle altre modalità previste, con riconoscimento del maggiore importo tempo per tempo previsto, tramite apposita richiesta da esercitare entro il 30 ottobre di ciascun anno, con effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.
E’ inoltre prevista la possibilità di modificare la scelta effettuata rispetto al buono pasto elettronico, oppure alla valorizzazione in busta paga (b) o al versamento sulla posizione personale del Fondo di previdenza complementare (c): queste tre scelte sono modificabili tramite apposita richiesta esercitabile una volta l’anno, entro il 30 ottobre, a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il controvalore del buono non è computabile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e della base di computo della previdenza complementare (salva, in questo caso, la scelta di versare a previdenza complementare di cui al precedente punto c).
Art. 4 – Importo del buono pasto
Al personale del Gruppo BPER Banca che abbia scelto come modalità di attribuzione del buono pasto la modalità ticket elettronico, oppure la valorizzazione in busta paga o il versamento sulla posizione personale presso il Fondo di previdenza Complementare, verrà riconosciuto il seguente importo giornaliero (comprensivo di quanto previsto dall’art. 50 del CCNL 31 Marzo 2015 rinnovato con accordo del 19 dicembre 2019 [CCNL art. 53]):
- dal 1° gennaio 2021:
- al personale full time ed ai turnisti nella misura di Euro 6,50
- al personale part time nella misura fissa di Euro 4,00
- dal 1° gennaio 2023:
- al personale full time ed ai turnisti nella misura di Euro 7,00
- o al personale part time nella misura fissa di Euro 4,30.
Art. 5 – Criteri di attribuzione del buono pasto
L’assegnazione del buono pasto alle lavoratrici/lavoratori, tenuto conto da quanto previsto in materia dall’art. 50 del CCNL 31 Marzo 2015 rinnovato con accordo del 19 dicembre 2019 [CCNL art. 53], avviene secondo i seguenti criteri.
- I lavoratori con contratto di lavoro full time in tutte le articolazioni orarie, con esclusione dei turnisti, ricevono l’importo giornaliero previsto per il personale full time per ogni giornata di presenza in servizio in cui venga effettuata “la pausa per il pranzo”, intesa come l’intervallo previsto all’art. 104 C.C.N.L. ABI 31 marzo 2015 rinnovato con accordo del 19 dicembre 2019 [CCNL art. 108](con presenza sia durante l’orario antimeridiano che pomeridiano).
I lavoratori full time che prestano servizio su 6 giornate lavorative, o che lavorino nella giornata di domenica, indipendentemente dalla effettuazione della “pausa per il pranzo” beneficeranno dell’importo giornaliero previsto per il personale full time per ogni giornata di presenza in servizio nella quale effettuano una prestazione lavorativa di almeno 6 ore; in caso di giornate con prestazione inferiore a 6 ore e comunque non inferiore a 4 ore ricevono per quelle giornate l’importo previsto per i lavoratori part time. - I turnisti, sia full time che part time, ricevono l’importo giornaliero previsto per il personale full time per ogni giornata di presenza in servizio nella quale effettuano una prestazione lavorativa di almeno 6 ore (pausa ex art. 8 DLgs 203/66); in caso di giornate con prestazione inferiore a 6 ore e comunque non inferiore a 4 ore ricevono per quelle giornate l’importo previsto per i lavoratori part time.
- Ai lavoratori con contratto di lavoro part time il buono pasto sarà riconosciuto sulla base della specifica articolazione oraria individuale, come di seguito espresso:
- per ogni giornata di lavoro in cui non è prevista l’effettuazione della pausa pranzo (non è prevista la presenza in orario antimeridiano o pomeridiano) e viene effettuato un orario giornaliero di almeno 4 ore, verrà corrisposto l’importo giornaliero previsto per il personale part time.
- per le giornate in cui è effettuata la pausa pranzo (con presenza sia durante l’orario antimeridiano che pomeridiano), come previsto al precedente punto 1), verrà riconosciuto l’importo giornaliero previsto per i lavoratori full time;
- In deroga ai criteri previsti dalla normativa nazionale ed aziendale come sopra riportata, per l’attribuzione del Buono Pasto, che resta confermata, le Parti convengono che le ore di assenza per “riposo giornaliero” ( “allattamento”) e/o di “permessi orari Legge 104” per se stessi, di seguito permessi, contribuiscono al raggiungimento del monte ore previsto per l’assegnazione del buono pasto sia per la fascia part time che per la fascia full time, nelle modalità indicate nei punti precedenti.
- per il personale con orario full time
- nel caso di utilizzo dei permessi e di effettuazione della pausa pranzo (con presenza, sia durante l’orario antimeridiano che pomeridiano), sarà corrisposto il buono pasto previsto per i lavoratori full time;
- nel caso di prestazione lavorativa e nel caso non sia effettuata la pausa pranzo (assenza durante l’orario antimeridiano o pomeridiano) per effetto dell’utilizzo dei suddetti permessi, verrà riconosciuto il buono pasto spettante per il personale part-time;
- per il personale con orario part time;
- i permessi concorrono al raggiungimento delle 4 ore di lavoro giornaliero previste per il riconoscimento del buono pasto previsto per i part time, purché vi sia stata presenza nella giornata.
- nelle giornate in cui è previsto ed effettuato un orario di lavoro con previsione di pausa pranzo (con presenza, sia durante l’orario antimeridiano che pomeridiano), nel caso di utilizzo dei permessi, sarà corrisposto il buono pasto previsto per i lavoratori full time.
Art. 6 – Lavoratori destinatari dell’accordo 28 novembre 2016
Limitatamente alla materia di buoni pasto, a partire dal 1° gennaio 2021 i lavoratori assunti da RBS in BPER Banca in base al Verbale di accordo sindacale del 28 novembre 2016, in deroga all’art. 3 del citato accordo, saranno destinatari delle previsioni del presente Verbale.
Art. 7 – Incontri di verifica e norme finali
A richiesta di una delle parti, trascorsi almeno 6 mesi mesi dalla sottoscrizione del presente accordo le parti si incontreranno per valutare il suo corretto funzionamento.
Le parti concordano che il presente accordo sostituisce, con decorrenza 1° gennaio 2021, qualsiasi altra previsione normativa presente nelle Aziende destinatarie del presente accordo in materia di buono pasto.
La seguente intesa è subordinata all’approvazione degli organi deliberativi delle aziende coinvolte e della capogruppo.
BPER Banca S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate)
Le Organizzazioni Sindacali
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN