28 NOVEMBRE 2016 ACCORDO RBS
Verbale di Accordo
INDICE:
Premesse
Art. 1 Premessa
Art. 2 Assunzioni
Art. 3 Rapporti di lavoro, trattamento economico e normativo
Il giorno 28 novembre 2016
tra
L’Azienda: Banca popolare dell’Emilia Romagna – società cooperativa (Bper);
e
le Organizzazioni Sindacali: FABI FIRST CISL FISAC CGIL UILCA
a far data dall’anno 2007 sono state esternalizzate ad RBS, da parte di Banca di Sassari, le attività di call center relativamente all’attività di monetica, sino a quel momento gestite direttamente dalla Divisione Consumer;
l’affidamento di dette attività alla società RBS scadrà il prossimo 31 dicembre e non verrà rinnovato per esigenze di internalizzazione del servizio;
conseguentemente al mancato rinnovo del contratto di fornitura di servizi di cui sopra, RBS ha attivato la procedura ai sensi della L. 223/91;
parte sindacale ha chiesto che il Gruppo Bper intervenisse in modo da salvaguardare i posti di lavoro dei 19 dipendenti di RBS, adibiti a tale attività;
il Gruppo Bper ha fortementre avvertito l’esigenza di ricercare adeguate soluzioni contrattuali atte a non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità presenti nell’ambito della società RBS nella prospettiva di sostenere comunque l’occupazione;
le parti confermano a tal fine il rispettivo intendimento di definire congiuntamente condizioni, termini e modalità atte a rendere sostenibile detta nuova occupazione presso la Capogruppo ovvero presso Società del Gruppo, tali per cui, nel rispetto di principi di responsabilità sociale, risultino assicurati gli attuali trattamenti economico normativi, comunque competitivi e in grado di contemperare i rispettivi interessi anche avuto riguardo alle complessità tuttora espresse dal mercato di riferimento;
si è concordato quanto segue:
Art. 1 Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
Art. 2 Assunzioni
Le parti concordano che, tenuto conto della specifica finalità di tutela dell’occupazione ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, le condizioni che verranno applicate ai rapporti di lavoro delle suddette risorse saranno quelle specificate al successivo art 3.
La lettera di impegno all’assunzione in parola verrà inviata quanto prima alle 19 risorse di RBS e comunque in tempo utile ai fini della formalizzazione delle dimissioni da parte dei suddetti dipendenti e al contempo alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione.
Unitamente alla lettera di impegno all’assunzione di cui sopra, Bper si impegna a consegnare, a ciascun lavoratore, la copia preliminare del verbale di conciliazione che, in caso di accoglimento da parte della risorsa della proposta di assunzione, dovrà essere sottoscritta in sede protetta competente entro il 30/12/2016. Tale conciliazione verrà sottoscritta a tombale rinuncia di qualsiasi diritto o pretesa sia nei confronti di RBS sia del Gruppo Bper e a totale accettazione delle nuove condizioni di assunzione.
Le parti convengono sul fatto che l’assenza di adesione alla proposta di assunzione entro i termini sopra riportati, nonché la mancata sottoscrizione del verbale di conciliazione entro i termini indicati, farà decadere definitivamente la proposta e costituirà formale rinuncia a quanto previsto dal presente accordo.
Art. 3 Rapporti di lavoro, trattamento economico e normativo
Si concorda che, stante la finalità di sostegno all’occupazione richiamata in premessa, le assunzioni avverranno con soluzione di continuità rispetto all’intercorso rapporto di lavoro con RBS.
Alle risorse di RBS che saranno assunte presso Bper:
- saranno riconosciuti gli stessi inquadramenti, lo stesso livello retributivo e gli scatti di anzianità eventualmente maturati presso RBS, gli eventuali automatismi e ad personam in essere alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- la normativa ed i trattamenti di secondo livello verranno applicati come di seguito specificato:
- assistenza sanitaria dal 02/01/2017;
- previdenza complementare dal 01/01/2022;
- i restanti istituti previsti dalla normativa di secondo livello dal 01/01/2023 (anno di competenza);
- continueranno ad essere applicate sia la contrattazione collettiva nazionale sia le normative nazionali del settore del credito.
Fermo quanto precede, le risorse verranno assunte entro il 06/01/2017 con garanzia del trattamento economico dall’ 1/1/2017 ed osserveranno gli orari previsti per l’unità organizzativa di destinazione, con la medesima percentuale di prestazione lavorativa.
Le Organizzazioni Sindacali FABI – FIRST CISL – FISAC CGIL – UILCA | L’azienda Banca popolare dell’Emilia Romagna S.p.A. (anche in veste di Capogruppo delle Società interessate) |