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28 LUGLIO 2026 CESSIONE RAMI DA BPER A BCC BUSTO GAROLFO E BCC CANTU’

Verbale di Accordo

In data 28 luglio 2026, in presenza e attraverso collegamento telematico con piattaforma Teams

Tra

Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, C.F. 15240741007, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in qualità di Capogruppo, di seguito anche “Iccrea” e/o “Capogruppo”;

BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena, Via San Carlo 8/20, P.I. 03830780361, di seguito anche “BPER” o “Società cedente”;

BCC Busto Garolfo e Buguggiate, con sede legale in Busto Garolfo, Via Manzoni n. 50, C.F. 00688150150, di seguito anche “BCC Busto Garolfo” o “Società cessionaria”;

Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Soc. Coop., con sede legale in Cantù, Corso Unità d’Italia 11, C.F. 00196950133, di seguito anche “BCC Cantù” o “Società cessionaria”;

E

Delegazione Sindacale del GBCI, Delegazione Sindacale del Gruppo BPER e/o Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. costituite presso BCC Busto Garolfo e BCC Cantù:

FABI

nelle persone di Antonella Sboro, Alessandro Frontini, Alessandro Mutini, Emanuele Cabboi, Adriano Di Martino, Luca Panfietti, Andrea Faldarini, Alfio Catania, Stefano Del Soldato Scavino, Pierluigi Baldini, Giuseppe De Felice, Giuseppe Imperio, Alberto Loda, Antonio Giovanni Vavassori, Alfredo Villa, Rossella Penserini, Lanfranco Nanetti, Rossella Orlando, Antonella Favoino, Stefano Rossi Mel, Federica Padovani, Laura Querzè, Mauro Bertolino, Massimo Morelli, Antonio Patera, Fabio Maravalli, Giuseppe Galleri, Franca Di Gaetano,
Antonino Geraci, Alfredo Billeci, Paolo Guarcello, Andrea Riganello, Bruno Sabato, Giovanni Zavattari;

FIRST/CISL

nelle persone di Broggi Alberto, Fiscarelli Michele, Franca Fancellu, Schieri Sabrina, Antonio Polcaro, Efisio Paulis, Francesco Melis, Gianpietro Spigone, Gabriele Rossi, Marco Piccolo, Salvatore Porcu, Stefano Flematti, Mario Raimondi, Andrea Anguissola, Cinzia Bonsetti, Massimiliano Perona, Luca Mellano, Patrizia Severi, Bruna Massa, Valeria Siniscalchi, Andrea Pisu, Alberto Staffa, Antonella Manca, Luca Salvoni, Marco Militerno, Manila Martinelli, Fulvio Velotto, Francesca Cozza, Vincenzo Capezzuto, Emilio Verrengia;

FISAC/CGIL

nelle persone di Nicola Cavallini, Pasquale Bruno Lorenzo, Carlo Gallinotti, Eleonora Orlandi, Piergiorgio Carta, Maria Agueci, Nunzia Colantonio, Marco Del Brocco, Alessandro Lobina, Paola Palmieri, Alfredo Pellone, Michele Sciotto, Gianni Gaudenzi, Grazia Carla Maria Scarpa, Pierfrancesco Tatozzi, Alberto Arioli, Mauro Crescini, Paolo Riga, Sandro Moretti, Massimo Mariotti, Stefano Parini, Paolo Riga;

UILCA

nelle persone di Tassi Paolo, Aversa Marco, Cremonini Luca, D’Alessio Pierre, Negro Giacomo, Tramuto Calogero, Abate Giuseppe, Arienti Barbara, Assandri Beatrice, Azzaro Mario Rosario, Baldisserri Luca, Basili Marco, Battaglia Francesco, Biondo Antonio, Bortolani Gabriele, Brambilla Guido, Dabbene Claudia, Fastiggi Giulia, Ferrari Francesca, Forlai Alberto, Fusari Maurizio, Fusco Cesira, La Rosa Antonino, Liuzzo Alessandro, Locci Luca, Losenno Antonella, Marchese Sandro, Micheli Davide, Migliorini Claudio, Negro Giacomo, Petrei Massimiliano, Piccoli Alessandra, Piras Dario, Serina Maria Luisa, Sitzia Fabrizio, Tomain Michela, Tognoli Dario;

UNISIN

nelle persone di Andrea Bonvicini, Ezio Sala Tenna, Claudio Febbraro, Alessia Ronchetti, Raffaello Andalò, Manuel Mari, Luca Troilo, Fortunato Bruno, Marco Pegolo, Nicola Scognamiglio, Alessandro Pellicoro, Simone Menichini, Mirko Menicacci, Roberto Venturelli, Alberto Carloni, Paolo Bellotti, Sara Brancolini, Marco Farfanelli, Federico Soliani Raschini, Fabio Massini, Simone Gizzi, Gianluigi Budriesi, Luca Ghimenti, Valeria Cossu, Riccardo Angelo Marchelli, Nicola Bossi, Luca Morozzo Della Rocca, Matteo Fuggiaschi, Omar Zanella, Michele Verlingieri, Gianluca Dagnino, Giovanni Di Cola.

Premesso che

  1. Ai sensi delle applicabili disposizioni dei CCNL di categoria e dell’art. 47 della Legge n. 428/1990, con informativa del 3 giugno 2026, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, Iccrea Banca, BPER, BCC Busto Garolfo e Buguggiate e BCC Cantù hanno notificato alle Organizzazioni Sindacali l’avvio della procedura relativa al progetto di cessione delle articolazioni organizzative aziendali costituenti n. 6 rami d’azienda complessivi, acquisto di n. 4 Rami d’Azienda da parte di BCC Busto Garolfo e Buguggiate e di n. 2 Rami d’Azienda da parte di BCC Cantù, costituiti dal complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività bancaria rispettivamente in n. 4 e n. 2 filiali bancarie di proprietà di BPER Banca S.p.A. ubicate in Lombardia, nelle Province di Como e Varese.
  2. Nel corso del confronto svoltosi, oltre che in data odierna, nelle date del 9, 18 giugno e 8 luglio, le Parti hanno esaminato i contenuti dell’informativa sindacale del 3 giugno 2026 in riferimento alle condizioni di lavoro dei lavoratori acquisiti dalla BCC di Busto Garolfo e dalla BCC di Cantù.
  3. L’operazione di cessione delle articolazioni organizzative aziendali costituenti i n. 6 rami d’azienda di cui all’informativa sindacale del 3 giugno 2026 interessa complessivamente n. 50 risorse di BPER, di seguito il “Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione”, per una delle quali è prevista l’uscita per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà ai sensi degli accordi sottoscritti in BPER; inoltre, presso i suddetti rami operano anche n. 3 risorse con contratto di somministrazione.
  4. Nel corso dei predetti incontri ICCREA, BPER, BCC Busto Garolfo e BCC Cantù hanno confermato la data dell’operazione societaria, prevista per il giorno 21 settembre 2026.

Tutto quanto innanzi premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono quanto segue

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

Art. 2

Conseguenze giuridiche ed economiche del trasferimento di Ramo d’Azienda

Con effetti dalla data di efficacia civilistica della cessione delle articolazioni organizzative aziendali costituenti n. 6 rami d’azienda complessivi, Operazione di Cessione, ovvero dal 21 settembre 2026, la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ricompreso nei n. 4 Rami d’Azienda, Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione, riconducibili alle Filiali di Cantello, Lavena Ponte Tresa Piazza Gramsci, Luino Via XXV Aprile e Varese Biumo Inferiore, proseguirà senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 c.c. e del presente Accordo, alle dipendenze della BCC Busto Garolfo, mentre la titolarità del rapporto di lavoro del personale ricompreso nei n. 2 Rami d’Azienda, Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione, riconducibili alle Filiali di Cernobbio e Malnate proseguirà senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 c.c. e del presente Accordo, alle dipendenze della BCC Cantù, con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo.

Art. 3

Trattamenti economici e normativi

  1. A decorrere dal 21 settembre 2026, nei confronti del Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione, in integrale sostituzione delle normative e prassi vigenti presso la Società cedente, troveranno applicazione i trattamenti economici e normativi di cui alla Contrattazione Collettiva Nazionale, tempo per tempo vigente, per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali Artigiane ed alla Contrattazione Integrativa del Gruppo Bancario Iccrea, tempo per tempo vigente.
  2. Il Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione conserverà l’inquadramento acquisito, o in maturazione secondo quanto di seguito definito, al momento del passaggio, la stessa anzianità di servizio effettiva e l’anzianità convenzionale maturata.
  3. Al Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione viene mantenuta la stessa retribuzione lorda annua percepita al momento del trasferimento presso la Società cedente, ivi inclusi eventuali assegni ad personam che confluiranno, in ottica di semplificazione, in apposite voci retributive, mantenendo le medesime regole di assorbimento o non assorbimento e/o rivalutabilità applicabili alla data dell’Operazione di Cessione. Con riferimento agli assegni rivalutabili, la rivalutazione composta avverrà con cadenza annuale, il 1° gennaio di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’incremento percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) accertato dall’ISTAT, rilevato tra il mese di dicembre dell’anno precedente e il mese di dicembre del secondo anno antecedente. La prima rivalutazione decorrerà dal 1° gennaio 2027 e sarà determinata sulla base della variazione percentuale dell’indice FOI registrata tra il mese di dicembre 2025 e il mese di dicembre 2026. In caso di variazione negativa le Parti convengono che non si darà luogo ad alcuna rivalutazione. Analogo meccanismo di rivalutazione, incrementato di un valore costante dello 0,5%, sarà applicato agli importi percepiti dal Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione a titolo di Ex Premio di Rendimento.
  4. Nei confronti del Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione al quale, alla data di efficacia giuridica dell’Operazione medesima, risultino applicate le previsioni relative al c.d. “Conto Welfare” di cui agli accordi del 27 novembre 2017 e del 28 dicembre 2021 riferiti al personale ex UBI, le Parti convengono che, a decorrere dalla medesima data di efficacia giuridica dell’Operazione, in luogo e ad integrale sostituzione dei trattamenti welfare previsti dai predetti accordi, sia riconosciuto un assegno ad personam annuo lordo, non riassorbibile e non rivalutabile, di importo corrispondente ai valori del pregresso Credito Welfare individualmente spettanti secondo tali discipline di provenienza. Il predetto assegno ad personam sarà riparametrato in funzione dell’eventuale percentuale di part-time applicabile al rapporto di lavoro alla data del passaggio alle Società cessionarie. In caso di successiva trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time, l’assegno sarà automaticamente rideterminato, con decorrenza dalla data di efficacia della trasformazione, in misura corrispondente all’importo intero previsto per il rapporto a tempo pieno. Resta inteso che il riconoscimento dell’assegno ad personam di cui al presente comma esaurisce e sostituisce integralmente ogni trattamento, diritto, beneficio o aspettativa comunque connessi al c.d. “Conto Welfare” ex UBI e alle relative previsioni collettive di provenienza, che non troveranno applicazione nei confronti del Personale interessato successivamente alla data di efficacia giuridica dell’Operazione.
  5. Le voci “scatti di anzianità” ed “importo ex ristrutturazione tabellare” verranno erogate, con riferimento agli importi da corrispondere, al numero massimo di scatti maturabili ed alle tempistiche di maturazione, nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo previste in materia dalla Contrattazione Collettiva Nazionale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali Artigiane.
  6. BPER trasferirà a BCC Busto Garolfo e a BCC Cantù l’eventuale trattamento di fine rapporto accantonato in azienda, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data di decorrenza dell’operazione di cessione e tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci per le quali è prevista l’erogazione differita, oltre alle posizioni relative a eventuali ferie maturate e non godute, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle ex festività, ai riposi compensativi e a eventuali ulteriori spettanze maturate e non godute relative al Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione.
  7. Il Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà presso le Società cessionarie il contratto di lavoro a tempo parziale in essere alla data della cessione fino a scadenza del contratto in essere, con possibilità di rinnovo o proroga. Le Parti convengono che tali contratti di lavoro a tempo parziale non saranno computati fino alla naturale scadenza e comunque per un massimo di 2 anni, presso le Società cessionarie, ai fini della determinazione dei limiti quantitativi previsti dall’art. 2 dell’Allegato E al CCNL applicato.
  8. Al Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione verrà riconosciuto il Premio aziendale 2026, erogazione 2027, che verrà erogato pro quota, in base ai mesi di servizio effettivamente prestati presso BPER, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni lavorativi e con le regole vigenti presso BPER. Per i restanti mesi al Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione verrà erogato, pro quota, il Valore di Produttività Aziendale con le regole vigenti presso il Gruppo Bancario Iccrea. Eventuali crediti Welfare residui di pertinenza del Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione, già maturati e non ancora fruiti alla data di efficacia giuridica del conferimento dei Rami, verranno trasferiti da BPER alle rispettive cessionarie, che gestiranno operativamente il riconoscimento e l’utilizzo di tali crediti attraverso la relativa piattaforma senza alcun nocumento economico per il personale trasferito.
  9. La Società cedente riconoscerà al Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione destinatario di MBO per l’anno 2026 l’MBO eventualmente spettante, pro quota per i mesi di servizio prestati presso la medesima Società, al ricorrere dei requisiti e delle condizioni previste dalle politiche di remunerazione e di incentivazione della stessa.
  10. Entro il 30 ottobre 2026 al Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione, che sia in servizio e non ne abbia ancora beneficiato, verranno erogati i ratei del Premio di anzianità maturati al momento del passaggio alle condizioni previste presso la Società cedente. Con decorrenza dall’Operazione di Cessione inizierà a decorrere il periodo per la maturazione del Premio di fedeltà alle condizioni previste dalla Contrattazione Collettiva applicata presso le Società cessionarie.
  11. Al Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione che sia attualmente percettore di una indennità di mobilità verrà erogata, ricorrendone le condizioni, l’apposita indennità di mobilità disciplinata dalla Contrattazione Integrativa del Gruppo Iccrea.
  12. Il Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione potrà far valere il periodo di anzianità nel ruolo, utile ai fini della maturazione dell’inquadramento superiore e/o del trattamento indennitario previsto dall’accordo BPER del 19 dicembre 2025, nell’ambito della futura contrattazione collettiva di Gruppo in materia per mansioni analoghe. Nell’ambito del quadro generale la BCC Busto Garolfo e la BCC Cantù valuteranno comunque con particolare attenzione il percorso di sviluppo di carriera del personale interessato dall’accordo. In ogni caso, nel rispetto di quanto già spettante in base a tale accordo, le Società cessionarie riconosceranno, alle scadenze previste, l’inquadramento/trattamento al Personale che alla data dell’Operazione di Cessione abbia completato almeno il 70% del percorso professionale, step, con arrotondamento all’unità per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, alla data di efficacia dell’Operazione di Cessione. L’inquadramento/trattamento in corso di maturazione sarà comunque riconosciuto laddove fosse maturato entro 6 mesi dalla data di efficacia dell’Operazione di Cessione.
  13. Al Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione verranno mantenute le eventuali attuali coperture assicurative relative a infortuni professionali ed extra professionali, premorienza, invalidità e spese per la riparazione del danno subito dal veicolo del dipendente durante l’attività lavorativa fino al 20 settembre 2026. A far data dal 21 settembre 2026 troveranno applicazione nei confronti del predetto personale le previsioni tempo per tempo previste in materia dalla Contrattazione Integrativa del Gruppo Bancario Iccrea.
  14. Il Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione che risulti già iscritto ad un Fondo di previdenza complementare alla data dell’Operazione di Cessione, a far data dal 21 settembre 2026 potrà alternativamente:
    1. mantenere l’iscrizione al proprio Fondo di previdenza integrativa, senza versamento della contribuzione integrativa aziendale, salvo che la legge non disponga diversamente in futuro;
    2. iscriversi al Fondo Pensione Nazionale, eventualmente trasferendo la posizione maturata, con applicazione delle disposizioni tempo per tempo previste presso lo stesso; la contribuzione avrà decorrenza a far data dal mese successivo per coloro che decideranno di trasferire la posizione dopo il 15 di ogni mese.

    Viene garantita ai lavoratori ceduti la possibilità di trasferire il TFR accantonato in azienda.

  15. Il Personale non iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare, dalla data dell’Operazione di Cessione avrà facoltà di iscrizione al Fondo Pensione Nazionale nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, con riconoscimento delle previsioni tempo per tempo vigenti per il personale del Gruppo Bancario Iccrea; la contribuzione avrà decorrenza a far data dal mese successivo alla data stessa di iscrizione. Le Parti convengono che il Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7-bis, art. 23 D.lgs. 252/2005, potrà trasferire il TFR accantonato in azienda fino al 31 dicembre 2006 al Fondo di previdenza complementare di categoria, Fondo Pensione Nazionale, o secondo la normativa tempo per tempo vigente. Le Parti si impegnano a dare opportuna informazione ai Lavoratori interessati.
  16. Nei confronti del Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione, alla data di efficacia dell’Operazione di Cessione continuerà a trovare applicazione l’attuale copertura sanitaria integrativa alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 2026. La copertura sanitaria integrativa prevista per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea troverà applicazione dal 1° gennaio 2027. Nei soli confronti del personale già dipendente di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., la copertura sanitaria integrativa prevista per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea troverà applicazione già dal 21 settembre 2026.

Art. 4

Sede di lavoro

L’Operazione di Cessione non comporta ricadute sul personale in termini di mobilità territoriale né spostamenti di sede e, pertanto, al momento del passaggio il Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione manterrà inalterata la sede di lavoro già in essere per almeno 6 mesi.

Art. 5

Formazione e sviluppo professionale

Le Parti riconoscono l’importanza della formazione quale elemento fondamentale per la valorizzazione del personale, per l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze, anche tecnologiche, e come supporto per il cambiamento.

La BCC Busto Garolfo e la BCC Cantù confermano che è prevista una specifica formazione per agevolare l’integrazione del Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione all’interno delle nuove realtà aziendali, con valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, garantendo pari opportunità di accesso agli interventi formativi e di sviluppo professionale nell’ambito della propria area di appartenenza.

Art. 6

Iscrizioni sindacali

Il Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione manterrà l’iscrizione all’Organizzazione sindacale di riferimento alla data di efficacia giuridica dell’operazione e, conseguentemente, anche la delega alla relativa trattenuta sindacale presso le Società cessionarie.

Art. 7

Fondo di Solidarietà

La BCC Busto Garolfo e la BCC Cantù si impegnano a far accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, nei termini, alle condizioni e con le decorrenze previste dall’accordo sottoscritto in BPER il 19 dicembre 2025, il Personale coinvolto nell’Operazione di Cessione che abbia presentato domanda di accesso alle prestazioni straordinarie e sia stato ammesso nella graduatoria prevista dal predetto accordo. A tal fine, su richiesta del Personale come sopra individuato, BPER procederà alla relativa riassunzione, il primo giorno del mese precedente alla data di accesso al Fondo di Solidarietà e darà corso operativamente ai conseguenti necessari adempimenti nel rispetto delle condizioni, regole e modalità definite nel suddetto accordo.

L’assunzione avverrà alle medesime condizioni retributive e di inquadramento in essere alla data del conferimento dei Rami con esclusivo adeguamento eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, mantenendo le anzianità convenzionali e di servizio maturate.

Art. 8

Verifiche sull’applicazione dell’accordo

Le Parti effettueranno un primo incontro di verifica entro il mese di dicembre 2026, sullo stato di applicazione delle previsioni di cui al presente accordo e, successivamente, a richiesta di una delle Parti.

Art. 9

Disposizioni finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente verbale di accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili, e produrranno i loro effetti, a far data dal giorno di efficacia giuridica dell’operazione di cessione, in relazione al personale interessato.

Il presente Accordo si applica al personale appartenente ai Rami d’Azienda come individuato nell’informativa sindacale del 3 giugno 2026, che verrà trasferito presso la BCC Busto Garolfo e presso la BCC Cantù attraverso l’operazione societaria indicata in premessa.

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rimanda esclusivamente alla Contrattazione Collettiva Nazionale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali Artigiane, nonché alla Contrattazione Integrativa del Gruppo Iccrea, alle policy e regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti presso la BCC Busto Garolfo e presso la BCC Cantù.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo risulta pienamente esperita la procedura sindacale di cui all’articolo 47 della legge 428/1990, all’articolo 11 bis, nonché all’art. 22 parte seconda del vigente CCNL Federcasse e all’art. 20 del CCNL ABI.

Controparti aziendaliOrganizzazioni Sindacali
ICCREA BANCA S.p.A.
BPER BANCA S.p.A.
BCC BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE
BCC CANTÙ
Delegazione Sindacale del Gruppo Iccrea
FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCADelegazione Sindacale del Gruppo BPER
FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA – UNISINRR.SS.AA. di BCC BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE
FABI – FIRST/CISLRR.SS.AA. di BCC CANTÙ
FABI – FISAC/CGIL – UILCA

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OFELIA