26 LUGLIO 2024 BANCA DEL TEMPO SOLIDALE
VERBALE DI ACCORDO
BANCA DEL TEMPO SOLIDALE
INDICE
Premesse
Art. 1 – Premessa
Art. 2 – Aziende destinatarie del presente accordo
Art. 3 – Banca del Tempo Solidale
– par. 1 Destinatari
— CASISTICA A (per sé stessi, coniuge e figli)
— CASISTICA B (genitori)
— CASISTICA C (esaurimento periodo di comporto)
— CASISTICA D (necessità per parenti e affini)
— CASISTICA E (necessità per atteso riconoscimento L. 104/92 art. 3 c.3)
— CASISTICA F (volontariato)
– par. 2 Alimentazione Banca del Tempo Solidale – dipendenti
– par. 3 Alimentazione Banca del Tempo Solidale – Azienda
– par. 4 Residui
– par. 5 Richieste dei beneficiari/destinatari
– par. 6 Attribuzione e fruizione delle spettanze
Art. 4 – Commissione Welfare
Art. 5 – Validità dell’Accordo
Allegato 1
Il giorno 26 luglio 2024 in Modena,
tra
l’Azienda BPER Banca S.p.A. in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”) e in nome e per conto delle aziende coinvolte
e
le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali
o FABI nelle persone di Antonella Sboro, Alessandro Mutini, Stefano Seghezza, Stefano Del Soldato Scavino, Pierluigi Baldini, Giuseppe De Felice, Adriano Di Martino, Emanuele Cabboi, Andrea Zucchi, Alessandro Frontini, Giuseppe Imperio, Alberto Loda, Antonio Giovanni Vavassori, Alfredo Villa, Rossella Penserini, Lanfranco Nanetti, Rossella Orlando, Antonella Favoino, Stefano Rossi Mel, Federica Padovani, Laura Querzè, Mauro Bertolino, Vincenzo Persico, Massimo Morelli, Antonio Patera, Fabio Maravalli, Giuseppe Galleri, Giovanni Dell’Aquila, Franca Di Gaetano, Antonino Geraci;
o FIRST CISL nelle persone di Emilio Verrengia, Elisabetta Artusio, Alberto Broggi, Maurizio Davi, Franca Fancellu, Filippo Antonio Roberto Fiori, Michele Fiscarelli, Bruna Massa, Francesco Melis, Matteo Muzio, Massimiliano Perona, Andrea Pisu, Salvatore Porcu, Mario Raimondi, Sabrina Schieri, Gianpietro Spigone, Andrea Anguissola, Antonella Manca, Fabrizio Mattioli, Luca Mellano, Marco Militerno, Giulio Olivieri, Efisio Paulis, Eva Pellegrini, Marco Piccolo, Antonio Polcaro, Raffaella Ravarra, Patrizia Severi, Alberto Staffa, Antonella Tidona, Murru Laura;
o FISAC CGIL nelle persone di Nicola Cavallini, Pasquale Bruno Lorenzo, Andrea Matteuzzi, Alessandro Lobina, Eleonora Orlandi, Marco Del Brocco, Maria Agueci, Nunzia Colantonio, Sabrina Marricchi, Alfredo Pellone, Glorita Unida, Carlo Gallinotti, Samuel Paganini, Grazia Carla Maria Scarpa, Luca Copersini, Gianni Gaudenzi, Piergiorgio Carta;
o UILCA nelle persone di Tassi Paolo, Aversa Marco, Continolo Antonio, Corte Mauro, Cremonini Luca, Dabbene Claudia, D’Alessio Pierre, Giorgini Erica, Tramuto Calogero, Abate Giuseppe, Arienti Barbara, Assandri Beatrice, Azzaro Mario Rosario, Battaglia Francesco, Bortolani Gabriele, Forlai Alberto, Fusari Maurizio, Fusco Cesira, La Rosa Antonino, Locci Luca, Losenno Antonella, Marchese Sandro, Micheli Davide, Migliorini Claudio, Negro Giacomo, Piccoli Alessandra, Piras Dario, Serina Maria Luisa, Tognoli Dario , Vallarelli Aldo;
o UNISIN nelle persone di Andrea Bonvicini, Claudio Febbraro, Alessia Ronchetti, Raffaello Andalò, Domenico Sechi, Manuel Mari, Luca Troilo, Fortunato Bruno, Matteo Bruni, Marco Pegolo, Nicola Scognamiglio, Maria Angela Angeretti, Alessandro Pellicoro, Samantha Burzi, Simone Menichini, Mirko Menicacci, Roberto Venturelli, Alberto Carloni, Paolo Bellotti, Sara Brancolini, Marco Farfanelli, Federico Soliani Raschini, Sabrina Balducchi, Fabio Massini, Simone Gizzi, Gianluigi Budriesi, Luca Ghimenti.
● nella comune volontà di valorizzare iniziative che coniughino la conciliazione tra tempi di vita e lavoro e la solidarietà sociale, in particolare a favore dei lavoratori/lavoratrici che per motivazioni differenti necessitano di sostegno e supporto in maniera più intensa in determinati momenti della loro vita, in data 28 ottobre 2020 il Gruppo BPER e le OO.SS. hanno sottoscritto un accordo sperimentale per l’istituzione di una Banca del Tempo Solidale con validità per l’anno 2021;
● in data 28.12.2021 le parti hanno sottoscritto, nell’ambito dell’accordo di armonizzazione (art. 9), una proroga dell’istituto fino al 31.12.2022; unitamente ad alcuni adeguamenti in termini di monte ore;
● è confermata la comune volontà di perseguire il percorso di valorizzazione e di stabilizzazione delle iniziative di solidarietà sociale promuovendo politiche che agevolino l’equilibrio fra vita professionale e personale.
Si conviene quanto segue
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Aziende destinatarie del presente accordo
Sono destinatarie del presente accordo le seguenti Aziende
▪ Banco di Sardegna S.p.A.
▪ Banca Cesare Ponti S.p.A.
▪ Bibanca S.p.A.
▪ Bper Banca S.p.A.
▪ BperFactor S.p.A.
▪ Sardaleasing S.p.A.
Art. 3 – Banca del Tempo Solidale
In considerazione delle previsioni dell’art. 24 D. Lgs. 151/2015 e di quanto disciplinato dal vigente CCNL, le parti confermano l’istituto della Banca del Tempo nei termini stabiliti dal presente Accordo.
L’istituto ha la finalità di costituire un monte ore annuale di permessi retribuiti di natura solidale, che vanno ad aggiungersi agli ordinari permessi e congedi individualmente spettanti da destinare a favore delle risorse che ne abbiano necessità per fronteggiare gravi situazioni familiari e personali come di seguito elencate al punto 1. Destinatari.
I beneficiari di tale misura dovranno aver esaurito le seguenti dotazioni personali (completo smaltimento di eventuali ferie arretrate, pianificazione di quelle di competenza dell’anno – qualora sia decorso il termine ultimo per la pianificazione indicato dall’Azienda – e/o altri permessi contrattuali interamente retribuiti al 100%, ivi inclusi quelli definiti tra le Parti nell’ambito degli Accordi di secondo livello, nonché il ricorso alle dotazioni mensili di cui alla legge 104/92 e permessi DSA);
1. Destinatari
Sono destinatari della misura i dipendenti che abbiano formalmente inoltrato richiesta all’Azienda di fruizione della suddetta misura per necessità di assentarsi a fronte di eventi/urgenze eccezionali, indicate e raggruppate per casistiche come segue:
CASISTICA A (per sé stessi, coniuge e figli)
necessità concernenti sé stessi, il coniuge, intendendosi per tale – ai fini del presente accordo – anche la parte di un’unione civile o il convivente di fatto risultanti da registrazione all’anagrafe, ed i figli, intendendosi per tali – ai fini del presente accordo – anche quelli adottivi, affidati, affiliati o i figli dell’unito civilmente/convivente di fatto/coniuge, purché risultino nello stato di famiglia del dipendente.
a. titolari di permessi ex art 3, c. 3, L. 104/19921 per sé, per i figli, per il coniuge;
b. titolari di certificazione ex art. 3, c.1 L. 104/92 per sé, per i figli, per il coniuge;
c. lavoratori/lavoratrici che necessitino di assentarsi per esigenze legate a patologie e/o disagi comportamentali dei figli quali tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES con certificazione pubblica, tra cui DSA), autismo e sindromi collegate;
d. lavoratori/lavoratrici per i/le quali siano certificati gravi motivi personali, e/o relativi a figli, e/o coniuge, come da Allegato 1;
e. lavoratori/lavoratrici che abbiano una invalidità superiore al 50% pur non essendo titolari di certificazione L.104/92;
f. lavoratori/lavoratrici che abbiano necessità di assentarsi in quanto direttamente impattati a seguito di danni alla propria abitazione di residenza o domicilio o impossibilitati al tragitto casa/lavoro per interruzione percorso, a seguito di eventi di natura sismica o metereologica la cui gravità risulti da atti e/o provvedimenti ufficiali (a livello comunale/regionale o nazionale). La fruizione di permessi di banca del tempo per tale casistica si considera aggiuntiva rispetto a quanto eventualmente previsto a livello nazionale o aziendale;
g. lavoratrici/lavoratori che abbiano necessità di assentarsi per adozione/affido;
CASISTICA B (genitori)
lavoratrici/lavoratori con genitori non autosufficienti (che non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare indumenti, nonchè le persone che necessitano di assistenza continuativa, come definiti dalla normativa fiscale – circolare ADE n.28/E/2016) o che abbiano compiuto l’80° anno di età in occasione di visite mediche con un massimo di ore 37,50.
CASISTICA C (esaurimento periodo di comporto)
lavoratori/lavoratrici che si trovino, nella condizione di cui all’art. 62 comma 12 CCNL 19 dicembre 2019 come modificato all’art. 12 dell’accordo di rinnovo del 23/11/2023. Le giornate della Banca del Tempo sono da intendersi sostitutive dell’aspettativa di cui al richiamato articolo, che sarà pertanto ridotta di un pari numero di giornate. Tale provvidenza non altera in alcun modo il sistema di calcolo del comporto previsto dalla normativa generale e contrattuale, che rimane pertanto inalterato per quanto attiene la durata, regolata dal CCNL di settore tempo per tempo vigente, dei mesi di assenza in cui l’azienda è tenuta a garantire la conservazione del rapporto di lavoro.
CASISTICA D (necessità per parenti e affini)
- titolari di permessi per assistenza a parenti e affini entro il 2° grado ex art. 3 comma 3 L.104/92 non rientranti nelle previsioni di cui alla Casistica A (genitori, fratelli, sorelle, nonni, nipoti, suoceri, generi, nuore, cognati);
- lavoratori/lavoratrici che necessitino di ulteriori giorni per un massimo di 3, per decesso di familiari (genitori, fratelli, sorelle, nonni, nipoti) nel caso in cui siano finiti i permessi previsti da L. 53/2000 ove non previsti nell’ambito degli Accordi di secondo livello ulteriori permessi in materia.
CASISTICA E (necessità per atteso riconoscimento L. 104/92 art. 3 c.3)
lavoratori/lavoratrici che hanno già inoltrato domanda agli Enti preposti ai sensi dell’art 3 comma 3 L. 104/92 – tramite il proprio medico – di riconoscimento di handicap in situazione di gravità per se stessi, per figli e coniuge nell’accezione di cui alla casistica A e per i genitori. Per tali casistiche verrà riconosciuta, fino al momento della ricezione del riscontro da parte dell’Ente, la possibilità di fruire della banca del tempo nella misura massima di 5 giornate (37,5 ore) entro 1 anno dalla richiesta;
CASISTICA F (volontariato)
lavoratori/lavoratrici impegnati in attività di volontariato in associazioni iscritte al RUNTS o presso organizzazioni iscritte nel Registro Nazionale di protezione civile di cui all’art 34 D.lgs. 1/2018 per le quali non siano già previsti specifici permessi da normativa nazionale, nella misura massima di 7,5 ore per anno. Potranno essere accolte anche richieste da parte di coloro che fossero impegnati in attività di volontariato a supporto delle popolazioni vittime di calamità naturali, anche con associazioni iscritte agli albi comunali, territoriali o regionali della Protezione Civile.
2. Alimentazione Banca del Tempo Solidale – dipendenti
Potranno essere donati, da parte dei dipendenti che volontariamente aderiranno all’iniziativa:
– ferie eccedenti il periodo minimo legale (donazione possibile anche a mezze giornate);
– ex festività (donazione possibile anche a mezze giornate o ad ore a seconda delle regole di utilizzo delle legal entity tempo per tempo vigenti);
– banca delle ore maturata (donazione anche a ore, con il minimo di un’ora), anche con riferimento alle frazioni di dotazioni dei quadri direttivi.
I donanti potranno scegliere a quali categorie indicate al precedente punto 1 effettuare la donazione.
La donazione avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti e indiretti, di qualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivanti da legge/contratto nei confronti del donante.
Le donazioni versate nella Banca del Tempo Solidale hanno esclusivamente una natura di permesso retribuito, non potendo in nessun caso dar luogo a monetizzazione.
La donazione potrà essere effettuata in qualsiasi momento nel corso dell’anno.
3. Alimentazione Banca del Tempo Solidale – Azienda
Il Gruppo metterà a disposizione degli aventi diritto per ciascuno anno solare (a titolo di Banca del Tempo Solidale), un plafond di Gruppo di 10.000 ore a disposizione dei richiedenti.
Al raggiungimento di un numero di ore donate da parte dei lavoratori pari alla dotazione annuale fornita dall’azienda, la stessa incrementerà tale dotazione in ragione di un’ora per ciascuna ulteriore ora donata dai lavoratori, con un massimo di ulteriori 3.000 ore annue.
4. Residui
Nell’utilizzo delle ore l’Azienda attingerà in maniera paritetica dai plafond esistenti in entrambi i contatori afferenti ai punti 2 e 3.
I residui non utilizzati di cui al punto 2 saranno aggiunti alla dotazione dell’anno successivo e comunque non avranno scadenza. I residui di cui al punto 3 scadranno al 31 dicembre dell’anno di competenza.
5. Richieste dei beneficiari/destinatari
Le richieste dei soggetti di cui al presente articolo dovranno essere fatte pervenire alla Capogruppo nelle modalità aziendalmente individuate, adeguatamente documentate, in modo da consentire alla stessa di verificare, nel rispetto della privacy, la sussistenza dei requisiti e delle motivazioni necessarie all’accoglimento.
Le richieste dovranno avere, di norma, un periodo di preavviso minimo di almeno 5 giorni lavorativi (fatte salve le richieste particolarmente urgenti e non preventivabili che impediscano il preavviso) e comunque un anticipo non superiore a 15 giorni lavorativi rispetto all’effettiva fruizione e verranno accolte salvo ragioni tecnico organizzative non superabili. Le verifiche dei requisiti di cui all’art. 3 punto 1 del presente accordo verranno, di norma, effettuate ex post rispetto alla fruizione, pertanto, nel caso in cui non risultassero congrui, o nel caso in cui non si fosse proceduto ad acconsentire al trattamento dei dati sensibili, si potrà procedere al recupero di quanto indebitamente fruito a titolo di Banca del Tempo Solidale.
L’azienda darà riscontro al richiedente entro massimo 3 giorni lavorativi.
6. Attribuzione e fruizione delle spettanze
Le ore donate dalle aziende verranno tempo per tempo utilizzate dai richiedenti di tutte le casistiche indicate all’art. 3, le ore donate dai dipendenti andranno ad alimentare la banca del tempo per le casistiche espressamente indicate all’atto del versamento (è data la possibilità di donare sia a singole categorie sia in modo indifferenziato). Le richieste degli aventi diritto verranno soddisfatte in base al relativo ordine di arrivo fino a capienza del monte ore tempo per tempo accantonato.
Per la fruizione della Banca del Tempo è stabilito un tetto massimo pro capite di utilizzo pari a 110 ore annue2 (anno civile) da riproporzionarsi sulla base dell’eventuale percentuale di part time. Tale dotazione verrà stornata a fine anno nel caso in cui il richiedente abbia omesso di fruire della sua dotazione dell’anno in corso di Ferie, ex festività e banca ore maturata e non fruita alla fine dell’anno precedente salvo il caso in cui la mancata fruizione non sia imputabile al lavoratore.
Le risorse di cui al punto 1, casistica C potranno beneficiare di ulteriori 400 ore (da riproporzionarsi sulla base della percentuale dell’orario di lavoro) qualora vi siano – e sino a capienza – donazioni effettuate dai dipendenti per la categoria. Per tali ore aggiuntive non sarà tenuto in considerazione il tetto dei 15 giorni lavorativi di cui all’art. 3 punto 5 (periodo massimo di richiesta di banca del tempo).
Al fine di garantire la massima flessibilità di utilizzo, la fruizione della Banca del Tempo potrà avvenire anche per tempi inferiori all’ora, e dovrà in ogni caso essere garantito il completo smaltimento di quanto richiesto e accordato, salvo quanto previsto al paragrafo che segue.
Qualora una risorsa appartenente alle categorie dei beneficiari di cui sopra, perdesse i requisiti che abilitano alla richiesta di Banca del Tempo Solidale o qualora le urgenti necessità che avevano motivato la richiesta venissero meno, dovrà tempestivamente comunicarlo all’Azienda nelle modalità che verranno dalla stessa successivamente indicate. In tal caso quanto eventualmente richiesto a titolo di Banca del Tempo Solidale rientrerà nel complessivo contatore della Banca del tempo Solidale.
Art. 4 – Commissione Welfare
Le Parti firmatarie si incontreranno in sede di Commissione Welfare: trimestralmente a richiesta di una delle parti per l’analisi dell’andamento dell’istituto; annualmente per verificare a consuntivo il funzionamento della Banca del Tempo.
Le richieste con esito negativo saranno comunicate al collega richiedente entro i tre giorni di cui all’art. 3 punto 5 e, in forma anonima ai fini della salvaguardia della Privacy dei lavoratori, ai membri della commissione welfare trimestralmente.
In ogni caso l’Azienda comunicherà alle OO.SS. trimestralmente la situazione relativa all’alimentazione, ai residui ed all’utilizzo della Banca del Tempo Solidale con suddivisione degli ambiti di versamento e utilizzo.
Art. 5 – Validità dell’Accordo
Nel confermare l’avvenuta applicazione in proroga dell’Accordo 28 ottobre 2020, così come modificato nell’accordo del 28.12.2021, le nuove previsioni avranno validità dal 1° ottobre2024.
Entro dodici mesi le parti si incontreranno per valutare l’andamento dell’accordo e definire eventuali modifiche, fatta salvo la possibilità di incontrarsi tempestivamente, su richiesta di ciascuna delle Parti, nel caso di accertato squilibrio tra dotazioni e richieste in corso d’anno.
Il presente accordo avrà scadenza 31.12.2025 fatta salva la tacita proroga di anno in anno in assenza di disdetta da esercitarsi almeno 3 mesi prima della scadenza iniziale o di quella prorogata.
gli Organismi SindacaliFABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN | BPER Banca S.p.A.(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate) |
[1]Per tale casistica si conviene che le richieste di Banca del Tempo Solidale potranno essere effettuate solo a mezza giornata o ad ore, qualora la risorsa abbia la possibilità di fruire di giornate di congedo straordinario ai sensi della vigente normativa. L’utilizzo a giornata intera potrà avvenire solo per le circostanze in cui non sia possibile, secondo le previsioni di legge tempo per tempo vigenti, ricorrere al congedo straordinario (a titolo esemplificativo: ricovero del familiare in assenza di certificazione della struttura che attesti la necessità di assistenza dello stesso) o nel caso in cui il congedo straordinario sia già stato interamente utilizzato.
[2]Il monte ore annuo pro capite si intende complessivo: anche qualora la risorsa rientri in più casistiche/sottocasistiche tale tetto annuale non potrà comunque essere individualmente superato, eccetto quando di seguito previsto per la casistica C di cui al punto 1 dell’art.3
Allegato 1
Elenco dei Gravi Motivi
a) necessità familiari derivanti dal decesso di figli, o coniuge
b) necessità derivanti dalle seguenti patologie/situazioni:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà;
- vittime di violenza, abuso o molestie
