26 LUGLIO 2018 VIDEOSORVEGLIANZA
VERBALE DI ACCORDO VIDEOSORVEGLIANZA
TESTO INTEGRALMENTE ABROGATO DAL SUCCESSIVO ACCORDO DEL 16 FEBBRAIO 2024
INDICE
Premesse
Art. 1 Premessa
Art. 2 Finalità
Art. 3 Oggetto della videosorveglianza
Art. 4 Conservazione delle immagini
Art. 5 Ricerca e visualizzazione delle immagini registrate
Art. 6 Organismi Sindacali Aziendali Competenti
Art. 7 Verifiche, nuovi impianti, telecamere e interventi sugli impianti e sulle telecamere esistenti
Art. 8 Principi generali
Art. 9 Modifiche e incontri di verifica
Il giorno 26 luglio 2018, in Modena,
tra
l’Azienda BPER Banca S.p.A. (di seguito, per brevità, “BPER”),
e
gli Organismi Sindacali Aziendali:
FABI: Cherubini Daniele, Sboro Antonella, Baldini Pierluigi, Sacco Michele, Bortolani Gabriele, Villa Alfredo, Zucchi Andrea, Corvini Luigi, Penserini Rossella, Nanetti Lanfranco, Stagnini Paola.
FIRST/CISL: Ugolini Raffaele, Perri Tommaso, Polcaro Antonio, Olivieri Giulio, Severi Patrizia, Malvaso Cinzia, Fiscarelli Michele.
FISAC/CGIL: Matteuzzi Andrea, Gaudenzi Giovanni, Cavallini Nicola, Trovato Anna, Ferrante Alfonso, Lorenzo Pasquale Bruno.
UILCA: Tassi Paolo, Piccoli Alessandra, Continolo Antonio, Di Pretoro Franco, Cremonini Luca.
UNISIN: Bonvicini Andrea, Ferullo Massimiliano, Calabrese Patrizia, Ronchetti Alessia.
- gli impianti e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori sono stati nel tempo oggetto di accordi sindacali, nel rispetto delle previsioni normative vigenti;
- in data 02/03/2016 le Parti hanno sottoscritto un “accordo quadro in materia di videoregistrazione e videosorveglianza” afferente la videosorveglianza di cui al successivo art. 3, punto 2, lett. b;
- l’intervenuta modifica dell’art.4 della legge 20 maggio 1970, n.300, disposta dall’art.23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151 ha introdotto novità di rilievo in tema di “impianti audiovisivi” e “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori”;
- con il citato D.Lgs. n.151/2015 è stata inoltre ridefinita la modalità di coinvolgimento sindacale, introducendo la possibilità di sottoscrivere Accordi a livello di singola Azienda o di Gruppo e ampliando in tal modo il perimetro di applicazione e di validità delle intese anche alle Unità prive di R.S.A.;
- il percorso fino ad oggi condiviso con le OO.SS. ha permesso di perseguire gli obiettivi di tutela del personale e del patrimonio aziendale;
- alla luce delle modifiche normative e dei cambiamenti che hanno riguardato l’assetto organizzativo dell’Azienda, le Parti ritengono opportuno disciplinare la materia in modo il più possibile completo e organico mediante il presente Accordo.
si è convenuto quanto segue:
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- Le Parti si danno atto e confermano che l’installazione e l’attivazione di impianti di videosorveglianza nei locali aziendali indicati nell’elenco reperibile nel repository di cui all’art. 3, punto 9, della presente intesa, perseguono esclusivamente esigenze di sicurezza del lavoro, di tutela dei lavoratori e del patrimonio aziendale e di supporto all’attività delle Forze dell’Ordine nella repressione di eventi criminosi ed è quindi escluso ogni utilizzo diretto o indiretto di controllo dell’attività lavorativa e dei lavoratori/lavoratrici.
- Fatte salve le disposizioni della normativa sulla Privacy tempo per tempo vigenti, le immagini acquisite in virtù del presente accordo non potranno essere utilizzate quali condizionamento sullo svolgimento dell’attività lavorativa e/o per l’avvio di procedure disciplinari, fatto salvo il caso di dolo.
Art. 3 Oggetto della videosorveglianza
- Gli impianti di videosorveglianza sono attivati sia presso le Filiali sia presso gli stabili ove hanno sede altre unità organizzative (ad esempio: Direzione Generale, unità organizzative di Centro e Semicentro).
- I sistemi di videosorveglianza possono essere di due tipologie:
- videosorveglianza su rete banca: la gestione da remoto è affidata all’Ufficio Architetture e Sicurezza. L’unità operativa è dotata di un apparato di videosorveglianza digitale, posizionato all’interno del locale tecnico;
- videosorveglianza su rete terza: la gestione da remoto e in tempo reale è affidata a società esterne incaricate, nominate Responsabili del Trattamento, tramite la propria ‘Sala Operativa’: nel repository di cui all’art. 3, punto 9, della presente intesa sono esplicitate la ragione sociale dell’istituto a cui è affidato il servizio nonché la tipologia di modalità operativa adottata. L’unità operativa è dotata di un apparato di videosorveglianza digitale, posizionato all’interno del locale tecnico.
La Sala Operativa disporrà di una “intranet” appositamente realizzata per l’attività di videosorveglianza, tramite la quale potrà interagire con gli apparati video di filiale;
l’accesso alla intranet potrà avvenire esclusivamente da un terminale collocato fisicamente all’interno della sala operativa: la suddetta intranet non disporrà di accessi (gateway) verso la intranet BPER o altre intranet, pertanto la BPER non potrà in alcun modo connettersi agli apparati di videosorveglianza di filiale.
- Nella videosorveglianza su rete banca o su rete terza, attraverso specifici monitor o attraverso specifiche applicazioni software sul monitor del PC di lavoro, deve essere garantita la possibilità di visualizzare in tempo reale le immagini delle telecamere, in conformità a quanto previsto nell’allegato B, con espressa esclusione delle postazioni di lavoro, per la gestione di eventi significativi (ad es. persone bloccate in bussole, controllo accessi in siti articolati a mezzo delle preposte portinerie).
- Relativamente alla videosorveglianza di cui al presente articolo, punto 2, lett. a), il personale in forza all’Ufficio Architetture e Sicurezza è abilitato alla visualizzazione da remoto delle immagini di tutte le telecamere installate in filiale e presso le unità organizzative di Direzione Generale, Centro e Semicentro, esclusivamente nei seguenti casi:
- allo scopo di effettuare un trattamento dati su richiesta delle competenti Autorità di Sicurezza [1] (ricerca e visualizzazione delle immagini registrate);
- Allo scopo di verificare eventuali situazioni di pericolo, segnalate dal personale interessato, mediante la sola visualizzazione delle immagini live (in tempo reale);
- allo scopo di verificare periodicamente e/o su segnalazione il corretto funzionamento delle telecamere mediante la sola visualizzazione delle immagini live (in tempo reale);
- allo scopo di aggiornare almeno due volte l’anno l’orario in occasione del cambio ora legale/solare e viceversa;
- allo scopo di aggiornare i firmware degli apparati conseguentemente il rilascio di patch/big fix;
Nelle ipotesi di cui agli ultimi quattro alinea, in caso di visualizzazione da remoto delle immagini, il personale in forza all’Ufficio Architetture e Sicurezza informerà tramite e-mail gli Organismi Sindacali competenti, in via preventiva o con la massima tempestività in caso di emergenza, indicando le specifiche del caso (ad es. motivazione, luogo, tempistica, specificando eventuali motivi di urgenza e non differibilità).
Le OO.SS. potranno effettuare verifiche a posteriori richiedendo Log a campione relativamente a specifici apparati, inoltrando apposita e-mail all’indirizzo security.ooss@bper.it.
- Relativamente alla videosorveglianza di cui al presente articolo, punto 2, lett. b), gli operatori della Sala Operativa sono abilitati alla visualizzazione da remoto delle immagini di tutte le telecamere installate in filiale esclusivamente in uno dei seguenti casi:
- alla ricezione di un allarme da un sensore presente all’interno dell’agenzia (volumetrico, magnetico, microfonico, pulsante rapina, allagamento, incendio, ecc.);
- alla ricezione di segnalazioni di potenziale aggravio di rischio (apertura porta emergenza, apertura contemporanea di entrambe le ante della bussola);
- alla ricezione delle segnalazioni preventive di apertura dei mezzi forti preposti alla custodia dei valori (cassaforte di sala, tesoretto giacenza, tesoretto rimessa/sovvenzioni, cash in cash out); tali segnalazioni sono previste attualmente nelle filiali new concept;
- su richiesta dell’Ufficio Architetture e Sicurezza, al solo scopo di verificare eventuali situazioni anomale (segnalazioni di guasti agli impianti elettrici, idrici, termici, allagamenti, segnalazioni di incendio, segnalazioni di persone sospette da parte delle agenzie, ecc. che non hanno comportato l’attivazione degli allarmi);
- su richiesta dell’Ufficio Architetture e Sicurezza allo scopo di effettuare un trattamento dati su richiesta delle competenti Autorità di Sicurezza (ricerca, visualizzazione ed estrapolazione delle immagini registrate).
- Il sistema di videosorveglianza è dotato di telecamere a ripresa fissa, senza possibilità di modificare da remoto il punto di ripresa e la focale, in grado di riprendere le zone visualizzabili negli screenshot allegati, attivo 24 ore su 24.
- Sono vietate le registrazioni audio.
- Si allegano al presente Accordo i seguenti documenti:
- le modalità operative della videosorveglianza (Allegato A);
- la descrizione degli impianti di videosorveglianza mediante apposita scheda tecnica (Allegato B);
- l’elenco delle unità organizzative in cui, alla data di sottoscrizione dell’Accordo, sono installati gli impianti con la precisazione del tipo di impianto (videosorveglianza su rete banca o rete terza), la ragione sociale dell’istituto a cui è affidato il servizio relativamente alle ipotesi di cui al punto 2b) del presente articolo nonché la tipologia di modalità operativa adottata (Allegato C);
- modalità di accesso alle immagini da parte degli Organismi Sindacali Aziendali competenti (Allegato D).
Le Parti si danno inoltre atto che al momento della sottoscrizione dell’accordo l’Azienda ha consegnato alle OO.SS. un CD Rom contenente gli screenshot delle telecamere.
- In apposito repository, che verrà reso disponibile dall’Ufficio Architetture e Sicurezza a partire dalla firma dell’Accordo, saranno visualizzabili dagli Organismi Sindacali Aziendali competenti precedentemente accreditati[2] :
- l’elenco aggiornato delle unità organizzative in cui sono installati gli impianti con la precisazione del tipo di impianto (videosorveglianza su rete banca o rete terza), la ragione sociale dell’istituto a cui è affidato il servizio relativamente alle ipotesi di cui al punto 2b) del presente articolo nonché la tipologia di modalità operativa adottata;
- gli screenshot delle telecamere: nell’ambito dei siti complessi (ad. es. Centri Direzionali) le telecamere di cui sia equivoca l’identificazione, verranno adeguatamente “etichettate” in maniera tale da renderne identificabile l’ubicazione;
- l’elenco delle variazioni che verranno apportate alla versione originale allegata al presente accordo e consegnata alle Organizzazioni Sindacali, con aggiornamento mensile.
Art. 4 Conservazione delle immagini
- Conservazione delle immagini: i tempi di conservazione delle immagini sono quelli stabiliti dalle normative tempo per tempo vigenti in materia, con specifico riferimento all’attività bancaria (attualmente: 7 giorni di calendario), nonché alle indicazioni contenute nei provvedimenti del Garante della Privacy tempo per tempo adottati.
- Le immagini vengono memorizzate su appositi supporti informatici e cancellate automaticamente alla scadenza.
Art. 5 Ricerca e visualizzazione delle immagini registrate
- Relativamente alla videosorveglianza di cui all’art. 3, punto 2, lett. a), il personale in forza all’Ufficio Architetture e Sicurezza è autorizzato al prelievo delle immagini registrate solo a seguito di un evento criminoso che potrebbe causare un danno ai lavoratori e/o al patrimonio della Banca (rapine, furti, taccheggio, atti vandalici, ecc.) o, previa richiesta formale da parte delle competenti Autorità di Sicurezza, anche per indagini relative ad eventi “esterni”. In tali occasioni gli Organismi Sindacali Aziendali competenti (precedentemente incaricati attraverso apposita lettera, in conformità alle normative tempo per tempo vigenti in materia di Privacy) che verranno tempestivamente avvisati – entro il giorno successivo – dell’accesso alle immagini dalla funzione aziendale preposta, potranno prendere visione delle stesse, secondo le modalità di cui all’Allegato D, facendone richiesta scritta all’Ufficio Architetture e Sicurezza della Banca entro i termini di conservazione delle registrazioni previsti dal provvedimento in materia di videosorveglianza dell’08/04/2010 del Garante per la protezione dei dati personali, ossia non oltre i 7 giorni decorrenti la data di accadimento della situazione anomala che ha generato la richiesta di estrazione/verifica.
- Relativamente alla videosorveglianza di cui all’art. 3, punto 2, lett. b), gli operatori della Sala Operativa sono autorizzati al prelievo delle immagini registrate solo a seguito di un evento criminoso che potrebbe causare un danno ai lavoratori e/o al patrimonio della Banca (rapine, furti, taccheggio, atti vandalici, ecc.) o, previa richiesta formale da parte delle competenti Autorità di Sicurezza, anche per indagini relative ad eventi “esterni”. In tali occasioni gli Organismi Sindacali Aziendali competenti (precedentemente incaricati attraverso apposita lettera, in conformità alle normative tempo per tempo vigenti in materia di Privacy) che verranno tempestivamente avvisati – entro il giorno successivo – dell’accesso alle immagini dalla funzione aziendale preposta, potranno prendere visione delle stesse, secondo le modalità di cui all’Allegato D, facendone richiesta scritta all’Ufficio Architetture e Sicurezza della Banca entro i termini di conservazione delle registrazioni previsti dal provvedimento in materia di videosorveglianza dell’08/04/2010 del Garante per la protezione dei dati personali, ossia non oltre i 7 giorni decorrenti la data di accadimento della situazione anomala che ha generato la richiesta di estrazione/verifica.
Per il prelievo delle immagini registrate, la Sala Operativa, mediante la intranet di cui all’art. 3, punto 2b), si connetterà in remoto agli apparati video locali, previo inserimento di un’apposita password, che sarà custodita e gestita dal Responsabile della Sala Operativa. - I tecnici manutentori potranno accedere agli apparati per effettuare il prelievo sul posto solo nel caso di guasto della rete dati preposta al collegamento degli apparati video sempre e solo a seguito di un evento criminoso che potrebbe causare un danno ai lavoratori e/o al patrimonio della Banca (rapine, furti, taccheggio, atti vandalici, ecc.) o, previa richiesta formale da parte delle competenti Autorità di Sicurezza, anche per indagini relative ad eventi “esterni”. In tali occasioni gli Organismi Sindacali Aziendali competenti (precedentemente incaricati attraverso apposita lettera, in conformità alle normative tempo per tempo vigenti in materia di Privacy) che verranno tempestivamente avvisati – entro il giorno successivo – dell’accesso alle immagini dalla funzione aziendale preposta, potranno prendere visione delle stesse, secondo le modalità di cui all’Allegato D, facendone richiesta scritta all’Ufficio Architetture e Sicurezza della Banca entro i termini di conservazione delle registrazioni previsti dal provvedimento in materia di videosorveglianza dell’08/04/2010 del Garante per la protezione dei dati personali, ossia non oltre i 7 giorni decorrenti la data di accadimento della situazione anomala che ha generato la richiesta di estrazione/verifica.
- Verrà istituito apposito registro dei prelievi delle immagini con fogli legati e numerati progressivamente ove saranno verbalizzati e sottoscritti dall’addetto di turno della Sala Operativa, tutti gli accessi al sistema di videosorveglianza con le relative motivazioni; tale registro potrà essere consultato previa richiesta scritta dagli Organismi Sindacali Aziendali competenti all’Ufficio Architetture e Sicurezza della Banca; un registro elettronico, con analoghe modalità di consultazione, verrà istituito dall’Ufficio Architetture e Sicurezza con riferimento agli accessi di cui al punto 1 del presente articolo.
Art. 6 Organismi Sindacali Aziendali Competenti
Le parti chiariscono che per Organismi Sindacali Aziendali competenti si intendono le RSA (ove costituite) o, in subordine i componenti dei Comitati Territoriali e, infine, i Coordinamenti aziendali nel numero di uno per sigla.
Art. 7 Verifiche, nuovi impianti, telecamere e interventi sugli impianti e sulle telecamere esistenti
- Verifiche: gli Organismi Sindacali Aziendali competenti possono in qualsiasi momento richiedere l’aggiornamento degli screenshot di una o più telecamere al fine di verificare il corretto posizionamento/funzionamento dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto della legge 300/70 oppure verificare il posizionamento delle telecamere direttamente in agenzia o presso i siti non di rete.
Qualora emergessero difformità rispetto a quanto previsto dall’Accordo, tali evidenze dovranno essere rappresentate alle competenti funzioni aziendali al fine di attivare un confronto.
Qualora le osservazioni pervenute risultino tecnicamente fondate, BPER provvederà nel più breve tempo possibile agli adeguamenti conseguenti. - Nuovi impianti e telecamere e/o interventi sugli impianti e sulle telecamere esistenti: l’Azienda darà adeguata e preventiva informativa via e-mail agli Organismi Sindacali Aziendali competenti che potranno in qualsiasi momento chiedere un confronto. L’Azienda una volta effettuata l’implementazione provvederà ad aggiornare lo screenshot[3] all’interno del repository.
- L’utilizzo del sistema di videosorveglianza avverrà, per quanto non espressamente specificato nel presente verbale di accordo, nel pieno rispetto della normativa in materia di Privacy tempo per tempo vigente, nonché in conformità a quanto previsto dal Provvedimento in materia di Videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
- Il presente accordo non deroga le competenze di merito degli RLS di cui al DLGS 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla normativa nazionale di settore tempo per tempo vigente.
- I lavoratori saranno preventivamente ed adeguatamente informati della presenza e della modalità di utilizzo dell’impianto nonché di effettuazione dei controlli di cui al presente accordo e saranno installati appositi cartelli segnaletici di informativa di “area sottoposta a videosorveglianza”, ai sensi della normativa in materia di Privacy tempo per tempo vigente ed in conformità a quanto previsto dal Provvedimento in materia di Videosorveglianza 08/04/2010 del Garante per la Protezione dei dati personali.
- Le informazioni, i dati e le conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo scopo del presente accordo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della segretezza. Nello specifico:
- non risulterà consentito a terzi l’accesso ai dati o la loro diffusione;
- gli screenshot, salvati nell’apposito repository, non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo;
- la visualizzazione dei trattamenti effettuati risulterà consentita agli autorizzati per la sola finalità di cui al presente accordo e attraverso la sola modalità istruita dall’Ufficio Architetture e Sicurezza.
Le Parti si impegnano a:
- adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze;
- assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza;
- dare tempestiva comunicazione nel caso le informazioni, i dati e le conoscenze siano divenute di pubblico dominio.
Art. 9 Modifiche e incontri di verifica
- Nell’eventualità in cui si rendessero necessarie modifiche al presente Verbale di Accordo le Parti si incontreranno per i relativi adempimenti.
- Le parti si impegnano, a richiesta di una di esse, a dare luogo a incontri di verifica sull’applicazione del presente accordo che scadrà il 31/12/2019 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con quattro mesi di preavviso.
| Le Organizzazioni Sindacali: FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB | BPER Banca S.p.A. |
[1] Come disciplinate da: R.D. n. 690/1907, R.D. n. 773/1931, R.D. n. 635/1940, L. 121/1981 e smi.
[2] La richiesta di accreditamento dovrà essere effettuata via e-mail all’indirizzo security.ooss@bper.it e per conoscenza all’Ufficio Relazioni Sindacali e Welfare (relazionisindacali@bper.it)
[3] Nella comunicazione l’Azienda indicherà la data a partire dalla quale saranno visualizzabili gli screenshot aggiornati: nel caso in cui la data non sia ancora definita, appena stabilita la stessa, verrà inviata una seconda mail.
