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25 SETTEMBRE 2020 TRASFERIMENTO TFR ANTE 2007 ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Trasferimento TFR ante 2007 alla previdenza complementare

Verbale di Accordo

INDICE

Il giorno 25 settembre 2020, in Modena,

tra

l’azienda BPER Banca Spa (di seguito, per brevità, “BPER”);

e

le Delegazioni Aziendali delle Organizzazioni Sindacali

FABI
Daniele Cherubini, Antonella Sboro, Pierluigi Baldini, Michele Sacco, Adriano Di Martino, Andrea Zucchi, Mauro Bertolino, Antonella Favoino, Lanfranco Nanetti, Rossella Orlando, Federica Padovani, Rossella Penserini, Roberto Piardi.
FIRST CISL
Raffaele Ugolini, Michele Fiscarelli, Antonio Polcaro, Patrizia Severi, Maurizio Davi, Giuseppe Giordano, Giulio Olivieri, Luca Mellano, Marco Militerno.
FISAC CGIL
Andrea Matteuzzi, Anna Trovato, Raffaella Avallone, Bruno Lorenzo, Giovanni Gaudenzi, Antonello Desario, Nicola Cavallini, Paolo Salati.
UILCA
Paolo Tassi, Alessandra Piccoli, Antonio Continolo, Luca Cremonini, Franco Di Pretoro, Marco Aversa, Alberto Forlai, Claudio Migliorini, Rino Tramuto.
UNISIN
Andrea Bonvicini, Massimiliano Ferullo, Patrizia Calabrese, Claudio Febbraro, Roberto Venturelli, Luca Ghimenti, Carlo Esposito, Alessia Ronchetti, Raffaello Andalò.

Premesso che

la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 70/E/2007, la Legge Finanziaria 244/2007 e il parere COVIP maggio 2014 fornito su un quesito di un Fondo Pensione, hanno confermato che nel rispetto delle disposizioni introdotte dal DLGS 252/2005, coerentemente con quanto previsto nei contratti collettivi e negli accordi, è possibile conferire alla previdenza complementare anche il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006.

La Legge finanziaria 244/2007 ha definito le regole di tassazione in caso di trasferimento del TFR pregresso alle forme di previdenza complementare, stabilendo che deve seguire i regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione del TFR (prima del 2000, tra il 2001 e il 2006 e dopo il 2007).

La Covip ha affermato che non sussistono preclusioni o limitazioni al destinare alla previdenza complementare il TFR che è nella disponibilità dell’azienda.

E’ volontà delle Parti consentire all’Iscritto che ne faccia richiesta, secondo le modalità e i tempi che l’Azienda e il Fondo Pensione comunicheranno, di versare al Fondo Pensione il TFR pregresso maturato ante 01/01/2007, accantonato presso l’Azienda e non destinato a previdenza complementare;

si conviene che

Art. 1

I lavoratori che cesseranno dal servizio entro il 31.12.2021 e che intendono versare ai Fondi Pensione previsti dalla negoziazione collettiva il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 e ancora nelle disponibilità dell’Azienda, potranno richiederlo alla stessa secondo le tempistiche di seguito specificate. Le parti prendono altresì atto del fatto che le successive liquidazioni da parte del fondo dovranno tener conto di tempistiche quantificabili in massimi 180 giorni.

Per le risorse il cui rapporto di lavoro cesserà entro il 30 settembre 2020 il periodo di preavviso minimo, in via straordinaria, viene azzerato e le domande potranno essere presentate sino alla data stessa di cessazione.

Per le risorse il cui rapporto di lavoro cesserà entro il 31 dicembre 2020 il periodo di preavviso minimo, in via straordinaria, viene stabilito in 15 giorni di calendario rispetto alla data di cessazione, ferme le altre previsioni.

Per tutte le risorse il cui rapporto di lavoro cesserà entro il 31 dicembre 2021 il periodo di preavviso minimo, in via straordinaria, viene stabilito in 60 giorni di calendario rispetto alla data di cessazione, ferme le altre previsioni.

Per tali casistiche si conviene che l’Azienda potrà procedere a trasferire al fondo il TFR anche successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro del richiedente, in un tempo massimo comunque non superiore a 90 giorni di calendario a partire dalla ricezione della richiesta di trasferimento tramite mail alla casella di posta amministrazionepersonale@bper.it, come specificato in apposita circolare.

Art. 2

Le Parti concordano sin da ora che a far data dal 1° ottobre 2021 il presente Accordo sarà esteso a tutti i colleghi titolari del TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 e ancora nelle disponibilità dell’Azienda esclusi dal punto precedente, con riferimento ad un preavviso minimo per la richiesta di trasferimento di almeno 90 giorni di calendario.

Art. 3

Per favorire questo processo le parti si impegnano a dare opportuna informazione ai lavoratori interessati.

I colleghi interessati potranno richiedere la situazione aggiornata del TFR maturato ante 1.1.2007, tutt’ora accantonato in Azienda, inviando una mail alla casella di posta amministrazionepersonale@bper.it, con l’indicazione, del nome, cognome e numero matricola

Il versamento del TFR pregresso che il Lavoratore abbia deciso di destinare al Fondo di appartenenza sarà versato dall’azienda secondo le modalità richieste dai fondi.

Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del presente verbale, dovessero emergere problematiche di carattere tecnico/amministrativo o normativo e fiscali tali da incidere sull’applicazione, l’Azienda informerà tempestivamente le OO.SS., quindi le parti si incontreranno per valutare le problematiche sopraggiunte senza che ciò obblighi l’Azienda a dar corso eventuali richieste pendenti.

Organismi Sindacali Aziendali

FABI  FIRST/CISL  FISAC/CGIL  UILCA  UNISIN

L’Azienda

BPER Banca Spa


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