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2 luglio 2025 SPECIALE EROGAZIONE WELFARE 2025

VERBALE DI ACCORDO

INDICE
Premesse
Art 1. Premessa
Art 2. Speciale erogazione welfare: categorie di dipendenti destinatari, tempistiche di attribuzione e valore dello stesso
Art 3. “Speciale erogazione welfare”: partecipazione al Piano Welfare
Art 4. Clausole finali

 

Il giorno 2 luglio 2025 in Modena,

tra

l’azienda BPER Banca Spa (di seguito, per brevità, anche “BPER” o “Azienda”);

e

gli Organismi Sindacali Aziendali:

  • FABI nelle persone di: [omissis]
  • FIRST CISL nelle persone di: [omissis]
  • FISAC CGIL nelle persone di: [omissis]
  • UILCA nelle persone di: [omissis]
  • UNISIN [omissis]nelle persone di: [omissis]

premesso che

l’Azienda e le OO.SS., ponendo grande attenzione agli istituti di Welfare, propongono di integrare la propria offerta ai dipendenti prevedendo la possibilità di corrispondere a questi ultimi utilità di valenza sociale e/o assistenziale, approfondendo pertanto la possibilità di individuare strumenti diversi ed innovativi volti comunque a riconoscere l’impegno del Personale;
al fine di riconoscere l’impegno sia dal lato ordinario che straordinario del Personale, le parti hanno pertanto approfondito la possibilità di offrire una ‘Speciale erogazione welfare’

si è convenuto quanto segue:

Art 1. Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art 2. Speciale erogazione welfare: categorie di dipendenti destinatari, tempistiche di attribuzione e valore dello stesso
Per i dipendenti della BPER Banca beneficiari del Premio Aziendale 2025 di cui agli Accordi sottoscritti in data 2 luglio 2025,

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al verificarsi delle condizioni che determinano l’erogazione del citato Premio, si prevede – quale una tantum – l’assegnazione di una ‘Speciale erogazione welfare’ tramite l’erogazione di una combinazione tra beni, servizi ed utilità, lasciando ai lavoratori la facoltà di scegliere la composizione della stessa secondo le previsioni di cui ai successivi artt. 3 e 4.
Il valore della “Speciale erogazione welfare” è di euro 575,00.
Tale “Speciale erogazione welfare”, in quanto spettante, viene corrisposta entro il mese di luglio 2026 (competenza 2025) in misura proporzionale al periodo di servizio prestato nell’anno di riferimento, non sarà riparametrata in funzione dei livelli di inquadramento dei beneficiari.
Alla stessa verranno applicate le medesime regole e criteri di attribuzione del Premio Aziendale (di cui agli accordi del 2 luglio 2025).

Resta stabilito che:

  • la Speciale erogazione welfare viene riconosciuta in denaro, con tassazione piena, ai lavoratori che nel corso del 2025 hanno prestato servizio con contratto di somministrazione, secondo le disposizioni di cui al presente verbale, anche per l’anno o frazione in cui si sia verificata la risoluzione del rapporto di somministrazione per raggiungimento del termine previsto o per assunzione della risorsa;
  • per quanto riguarda il personale destinatario del presente accordo non più in servizio alla data di attribuzione della “Speciale erogazione welfare”, il corrispondente valore, se spettante, verrà versato presso la forma di Previdenza Aziendale cui l’interessato aderisce, ove presente, e se non iscritto alla previdenza aziendale al momento dell’erogazione l’importo eventualmente spettante verrà riconosciuto in denaro, con tassazione piena.

Art 3. “Speciale erogazione welfare”: partecipazione al Piano Welfare
Per i dipendenti destinatari della ‘Speciale erogazione welfare’, la destinazione delle somme a welfare avverrà secondo quanto di seguito previsto.

Piano Welfare:

Il “Piano Welfare” prevede l’erogazione di una combinazione tra beni, servizi ed utilità, lasciando ai lavoratori la facoltà di scegliere la composizione degli stessi tra un paniere di servizi preventivamente definiti rientranti tra quelli previsti dal comma 2, dal comma 3, dal comma 4 dell’art. 51 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dalla L. 208/2015, dalla L. 232/2016 e dalla L. 205/2017 e successive modifiche e integrazioni intervenute per effetto di Atti di legge successivi, tempo per tempo vigenti e in conformità agli orientamenti di prassi intervenuti nel tempo.

Art 4. Clausole finali
I contenuti dell’iniziativa relativa alla “Speciale erogazione welfare” saranno oggetto di apposita comunicazione a tutto il Personale, anche con riferimento al periodo di fruizione dei beni, servizi ed utilità.
La quota destinata al Piano Welfare eventualmente non fruita dal dipendente non darà mai diritto ad alcuna liquidazione monetaria della stessa.
La quota residua risultante dal Piano Welfare a fine 2026 (riferita all’eventuale destinazione della Speciale erogazione welfare di cui al presente accordo), una volta scaduto il termine che verrà definito entro il quale effettuare le scelte nell’ambito dello stesso, verrà destinata all’anno successivo (2027), e potrà essere utilizzata per fruire di beni e servizi di cui al “Piano welfare”. Laddove la cifra residua non venga utilizzata entro il termine che verrà definito per l’anno 2027, la stessa verrà destinata ad alimentare la posizione individuale del dipendente presso la forma di previdenza aziendalmente prevista cui lo stesso aderisce.

Organismi Sindacali Aziendali
FABI  FIRST – CISL  FISAC – CGIL  UILCA  UNISIN
BPER Banca S.p.A.
APRI IL PDFAccordo firmato