19 DICEMBRE 2025 MANOVRA SUL PERSONALE
Gruppo BPER BANCA
VERBALE DI ACCORDO
INDICE
Premesse
Art. 1 – Aziende destinatarie dell’accordo
Art. 2 – Uscite volontarie
PARTE A – Personale che ha maturato o maturerà la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 1° gennaio 2028
A1) Personale che ha maturato o maturerà la decorrenza della prestazione pensionistica “anticipata” entro il 1° gennaio 2028
A2) Personale che maturerà la decorrenza della prestazione pensionistica di “vecchiaia” entro il 1° gennaio 2028
B1) Ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà
B2) Numero posizioni che potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà
B3) Incentivi e garanzie per chi aderirà al Fondo di Solidarietà
B4) Riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, con versamento da parte del datore di lavoro tramite il Fondo di solidarietà, ex art.22 D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019
Art. 3 – Ferie, ex festività e banca ore
Art. 4 – Modifiche al regime pensionistico
Art. 5 – Manifestazione di volontà – accordo transattivo
Art. 6 – Ulteriori previsioni
Art. 7 – Formazione
Art. 8 – Nuove assunzioni
Art. 9 – Moving
Art. 10 – Premio Aziendale
Art. 11 – Mobilità territoriale
Art. 12 – Part-time
Art. 13 – Conciliazione vita-lavoro
Art. 14 – Incontri di verifica
Il giorno 19/12/2025 in Modena,
tra
l’Azienda BPER Banca Spa, in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”) e in nome e per conto delle aziende interessate
e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali
- BPER, anche nella sua qualità di Capogruppo, ha deliberato l’avvio di un percorso volto a dare attuazione ad un ricambio generazionale e professionale, congiuntamente ad una ottimizzazione della forza lavoro del Gruppo da realizzarsi prevalentemente nel corso del 2026;
- in data 17 ottobre 2025 BPER ha inviato alle OO.SS. informativa sindacale, che si richiama integralmente;
- nella suddetta informativa sindacale BPER – nel rimarcare come il Gruppo, nonostante le incertezze dell’attuale contesto, continui a generare valore grazie ad un’offerta sempre più completa e innovativa in grado di rispondere alle differenti necessità della clientela, in virtù dell’importante lavoro di trasformazione e sviluppo intrapreso e di rafforzamento del proprio posizionamento come banca di riferimento per i clienti – ha dichiarato, in vista della prospettata operazione di fusione di Banca Popolare di Sondrio in BPER e conseguente controllo delle legal entity detenute dalla Banca Popolare di Sondrio, di ritenere indispensabile l’avvio di un processo di ottimizzazione della forza lavoro del Gruppo in termini sia quantitativi che qualitativi, con l’obiettivo di ricercare la massima efficienza operativa. In tale contesto, si creeranno le condizioni per poter realizzare anche un ricambio generazionale e professionale necessario a sostenere le trasformazioni in essere e confermare l’attenzione del Gruppo per il sostegno della nuova occupazione anche giovanile;
- Le OO.SS.:
- dichiarano la difficoltà di affrontare una manovra del Personale non prevista dal Piano Industriale 2025-27; non avendo ad oggi alcuna notizia di revisione dello stesso, rilevano che l’obiettivo target di personale in esso contenuto sia già stato sostanzialmente conseguito – relativamente alle manovre concordate – con le previsioni d’uscita già definite;
- ritengono che i processi debbano essere realizzati valorizzando le persone ed i territori, anche in coerenza con le sensibilità “green” per contenere la mobilità in linea con le politiche ambientali e di sostenibilità sociale;
- affermano, in virtù della connotazione di servizio pubblico essenziale del settore, che tutti i processi di cambiamento debbano mantenere i presidi presso tutte le unità produttive; detti processi, devono quindi essere realizzati valorizzando le persone e le loro professionalità, in particolare in Rete, scongiurando il rischio che la manovra possa impoverire ulteriormente gli organici complessivi;
- esprimono preoccupazione, in particolare, circa l’incremento dei carichi di lavoro e correlati rischi operativi e ribadiscono le loro perplessità sulle modalità adottate in merito all’organizzazione del lavoro e per la definizione degli organici. Mai come in questo momento è invece necessaria una grande attenzione al presidio degli organici e alla stabilizzazione degli stessi, anche in coerenza con l’impegno richiesto alle strutture, tutte interessate dalle profonde riorganizzazioni in atto;
- rimarcano che il contratto di apprendistato è una forma di contratto a tempo indeterminato, come previsto dalla normativa vigente e trattato dall’art. 36 CCNL. Pertanto, le lavoratrici e i lavoratori con contratto di apprendistato sono da considerarsi a tutti gli effetti personale strutturalmente in organico;
- confermano la preoccupazione circa l’insostenibile incremento delle pressioni commerciali e sottolineano che le politiche commerciali e l’organizzazione del lavoro non possono derogare ai principi sanciti in materia dalla normativa e dagli accordi tempo per tempo in vigore;
- ravvisano la necessità di un confronto costante tra le Parti – anche per tramite della Commissione Politiche Commerciali – finalizzato a monitorare e ad intervenire con efficacia su eventuali comportamenti non rispettosi degli accordi nazionali e di gruppo in materia di pressioni commerciali, favorendo l’adozione di strategie commerciali efficaci che non prescindano dal benessere psico-fisico e dal rispetto della persona, temi sui quali sollecitano il riavvio di un confronto negoziale;
- ritengono fondamentale favorire un clima aziendale positivo;
- intendono valorizzare tutte le leve atte a rispettare le previsioni in ambito organizzativo, sociale e di governance, anche in tema di genitorialità e pari opportunità;
- manifestano preoccupazione circa la perdita del patrimonio di professionalità, la cui sostituzione andrà favorita con importanti interventi formativi destinati alle nuove generazioni di lavoratori del Gruppo e alla riconversione dei lavoratori già in servizio;
- confermano la centralità di una formazione costante, adeguata, innovativa, attraverso l’utilizzo delle modalità definite dagli accordi, quale strumento principale e fondamentale per sostenere le lavoratrici e i lavoratori in tutti i processi di cambiamento.
- L’Azienda ribadisce:
- che il perseguimento dei legittimi obiettivi aziendali avviene costantemente attraverso iniziative definite nel pieno rispetto delle norme di legge e contratto, intraprendendo ogni azione con obiettivi di sostenibilità economica, sociale e ambientale;
- di ritenere indispensabile proseguire nella realizzazione del necessario processo di ottimizzazione della forza lavoro, confermando la necessità di un ricambio generazionale e professionale richiesto dalle trasformazioni in essere e confermando l’attenzione del Gruppo per il sostegno a nuova occupazione;
- che ogni processo di evoluzione organizzativa è orientato alla valorizzazione delle persone, alla tutela dei territori e al mantenimento di presidi funzionali alla qualità del servizio. Le iniziative in corso sono progettate per garantire equilibrio tra efficienza operativa, stante il mutato contesto e i cambiamenti in atto, e benessere dei lavoratori, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti.
- l’investimento costante in formazione e sviluppo professionale, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alla riconversione delle competenze, per preservare il patrimonio di professionalità;
- l’attenzione alle politiche di pari opportunità e attenzione alla genitorialità, in linea con i valori di inclusione e responsabilità sociale;
- di ritenere centrale l’importanza di politiche commerciali sostenibili, di una coerente organizzazione del lavoro e di un clima lavorativo rispettoso della dignità di tutte le lavoratrici e i lavoratori, che valorizzi lo spirito di squadra e la professionalità dei singoli lavoratori, i rapporti di collaborazione e cooperazione tra colleghi e le esigenze della clientela
- la computabilità dei contratti di apprendistato per l’applicazione di particolari normative e istituti è oggetto di specifiche previsioni di legge e di CCNL;
- le Parti intendono regolare l’esodo su base volontaria delle persone più prossime al pensionamento, anche attraverso le prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del credito”, per complessive 800 unità, da attuarsi prevalentemente nel corso del 2026 (i dati non includono la quota di risorse che a suo tempo hanno aderito alle precedenti Manovre e che, per effetto dell’accoglimento delle domande presentate, usciranno nel corso dei prossimi mesi);
- le Parti hanno convenuto di ricercare un accordo che preveda le norme di riferimento per la gestione delle uscite esclusivamente su base volontaria;
- nel corso degli incontri effettuati si è aperto un confronto tra le Parti volto alla ricerca delle soluzioni, delle misure e degli strumenti più idonei per raggiungere le finalità della presente procedura;
si è convenuto quanto segue
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 1 – Aziende destinatarie dell’accordo
Le Parti con il presente accordo intendono definire un piano di uscite volontarie del personale di ogni ordine e grado, compresi anche i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili, finalizzato a favorire un ricambio generazionale e professionale con particolare attenzione all’occupazione giovanile e alle previsioni del FOC.
Le aziende destinatarie dell’accordo sono:
- BPER Banca S.p.A.
- Banco di Sardegna S.p.A.
- Banca Nuova Terra S.p.A.
- Banca Popolare di Sondrio S.p.A.
- Bibanca S.p.A.
- Banca Cesare Ponti S.p.A.
- Bper Factor S.p.A.
- Factorit S.p.A.
- Sardaleasing S.p.A.
Le parti si danno atto che le previsioni del presente accordo si intendono applicabili anche al personale di cui all’articolo 11 dell’accordo 25.11.2022 (Bper, Bds, Numera), all’articolo 11 dell’accordo 19.12.2022 (Bper, Bds, Nexi) e all’articolo 8 dell’accordo 10.11.2023 (Bper, Bridge Servicing). La Capogruppo si impegna a fornire idonee comunicazioni, attraverso le Aziende di destinazione, laddove previste ai fini della presente manovra, a tutte le risorse interessate dalle varie operazioni di cessione, che abbiano i requisiti per aderire alla stessa.
Art. 2 – Uscite volontarie
Al fine del raggiungimento degli obiettivi elencati in premessa, le Parti convengono che le 800 uscite volontarie saranno gestite attraverso il pensionamento o il ricorso alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito” di cui all’art 5, comma 1, lettera b) del D.M. 83486 del 28 luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
L’offerta è rivolta a tutto il personale dipendente, compresi i Dirigenti, ferme le norme di legge e contratto loro applicabili, delle società indicate al precedente art. 1, che alla data di adesione potranno rientrare nelle casistiche di cui al presente accordo.
Non verranno ritenute valide, e non saranno pertanto accettate, eventuali adesioni di coloro che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano già presentato richiesta valida, e accolta, di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi di accordi sindacali precedenti, con cessazione del rapporto di lavoro già prevista e confermata da comunicazione aziendale.
Le domande di adesione all’offerta dell’Azienda dovranno essere presentate in base alle istruzioni che verranno fornite con apposita circolare aziendale.
Il dipendente/la dipendente che intende aderire al presente Accordo dovrà produrre adeguata informazione e documentazione nei confronti dell’azienda circa la propria posizione assicurativa e contributiva complessiva, e dovrà produrre l’estratto conto certificativo rilasciato dalla competente Sede dell’INPS secondo i modi che verranno indicati da apposite circolari operative comunque non oltre il termine del periodo di adesione.
| PARTE A Personale che ha maturato o maturerà la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 1° gennaio 2028 |
A1) Personale che ha maturato o maturerà la decorrenza della prestazione pensionistica “anticipata” entro il 1° gennaio 2028
Per i dipendenti a tempo indeterminato, come indicato dall’art. 1, che avranno decorrenza della prestazione pensionistica A.G.O. per pensione anticipata ai sensi della Legge Fornero entro la data del 1° gennaio 2028 e che manifesteranno volontariamente entro il 31 marzo 2026 la decisione di risolvere il proprio rapporto di lavoro, con le decorrenze di seguito indicate con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso, si prevede l’erogazione, quale incentivo alla risoluzione dello stesso, di un importo omnicomprensivo, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, il cui importo netto sia pari al netto[1] di 5 mensilità, quantificate in base alla definizione di 1/12 di Retribuzione Annua Lorda[2] (oltre definita “RAL”).
Nel caso in cui la richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del 28 febbraio 2026 tale somma sarà incrementata di un importo netto pari al netto di 2 mensilità (premio di tempestività).
La cessazione del servizio avverrà il 30 settembre 2026 (ultimo giorno di servizio) per tutti coloro che avranno maturato la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 1° ottobre 2026, ovvero se successiva, all’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza della prestazione pensionistica.
È data facoltà agli aderenti che maturano la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 1° ottobre 2026 di concordare con l’Azienda la cessazione dal servizio in data antecedente rispetto al 30 settembre 2026, comunque non anticipatamente rispetto alla maturazione della prestazione pensionistica stessa.
E’ prevista inoltre la facoltà dell’Azienda di definire, previo consenso del lavoratore, a seguito di eccezionali esigenze di servizio e per un limitato numero di interessati, una data di cessazione differente, comunque entro il 31 marzo 2028.
L’Azienda fornirà le motivazioni di tali eventuali richieste durante i previsti incontri di verifica.
Il personale che maturerà la decorrenza della prestazione pensionistica dal 1° febbraio 2027 al 1° gennaio 2028 potrà, in alternativa a quanto precede, aderire all’offerta di cui alla seguente parte B per accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, ferme tutte le previsioni indicate nell’articolo riferito all’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà.
A2) Personale che maturerà la decorrenza della prestazione pensionistica di “vecchiaia” entro il 1° gennaio 2028
Per i dipendenti a tempo indeterminato, come indicato dall’art. 1, che avranno decorrenza della prestazione pensionistica A.G.O. per pensione di vecchiaia successivamente al 1° gennaio 2026 ed entro la data del 1° gennaio 2028 (pensione di vecchiaia) e che manifesteranno volontariamente entro il 31 marzo 2026 la decisione di risolvere il proprio rapporto di lavoro con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso, si prevede, quale incentivo alla risoluzione dello stesso, un importo omnicomprensivo, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, il cui importo netto sia pari al netto del numero di mensilità, quantificate in base alla definizione di 1/12 di RAL, di seguito indicato: (i) dirigenti, 6 mensilità; (ii) quadri direttivi, 4 mensilità; (iii) aree professionali, 2 mensilità. Restano ferme eventuali maggiorazioni degli importi previsti dai CCNL di riferimento per coloro che si trovano nelle previsioni di cui all’allegato 6.2 lettera b) del CCNL del 23 novembre 2023 e all’art. 26 comma 1 lettera a) del CCNL 13 luglio 2015 per i Dirigenti rinnovato con accordo del 15 luglio 2025.
Una maggiorazione dell’incentivo, il cui importo netto sia pari al netto di 1 mensilità, sarà erogata esclusivamente a coloro che manifesteranno, entro il 28 febbraio 2026, la decisione di risolvere il proprio rapporto di lavoro (premio di tempestività).
La cessazione dal servizio dovrà avvenire l’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza della predetta prestazione pensionistica.
E’ prevista la facoltà dell’Azienda di concordare con gli interessati una data di cessazione anticipata rispetto a quella di maturazione della prestazione pensionistica di vecchiaia se questi ultimi, entro la data di cessazione, matureranno la prestazione pensionistica anticipata tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027; in tal caso gli interessati beneficeranno delle previsioni e degli incentivi di cui al punto A1) sopra riportato.
Il personale che maturerà la decorrenza della prestazione pensionistica dal 1° febbraio 2027 al 1° gennaio 2028 potrà, in alternativa a quanto precede, aderire all’offerta di cui alla seguente parte B per accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, ferme tutte le previsioni indicate nell’articolo riferito all’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà.
In tutte le casistiche della parte A, per quanto concerne il premio aziendale ed eventuali ulteriori erogazioni collettive con finalità sociali e non, relative all’ultimo anno di servizio, si applicheranno le previsioni tempo per tempo vigenti definite negli accordi aziendali.
Dichiarazione dell’Azienda
L’Azienda valuterà con particolare sensibilità le eventuali posizioni di dipendenti titolari di pensione di invalidità o di altro requisito previdenziale correlato alla condizione di diversa abilità.
| PARTE B Personale che maturerà la decorrenza della prestazione pensionistica tra il 1° febbraio 2027 ed il 1° gennaio 2032. |
B1) Ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà
Le Parti hanno concordato di attivare il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, per i dipendenti a tempo indeterminato come indicato dall’art. 1, che matureranno la decorrenza della prestazione pensionistica anticipata o di vecchiaia entro il 1° gennaio 2032 (da intendersi riferita alla stima della prima tra le date di decorrenza della prestazione pensionistica tra pensione anticipata e vecchiaia[3]), e che non abbiano aderito alla presente offerta secondo quanto previsto al presente art. 2 punto A1), A2).
Le risoluzioni su base volontaria dei rapporti di lavoro interesseranno i dipendenti che hanno la maturazione della decorrenza della prestazione pensionistica entro il 1° gennaio 2032 come sopra definito, per il numero massimo indicato nel presente accordo, per conseguire la pensione a carico dell’AGO. Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 83486 del 2014 e successive modifiche e integrazioni, al personale di cui al precedente capoverso che aderirà all’esodo saranno erogati, a cura del Fondo di Solidarietà per il settore del credito, i trattamenti previsti secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal citato D.M..
Considerato il periodo massimo di permanenza al fondo previsto dalla normativa vigente e al fine di mantenere un adeguato presidio tecnico/organizzativo e produttivo le cessazioni dal servizio (ultimo giorno di lavoro) avverranno come di seguito riportato.
L’Azienda comunicherà agli interessati entro il 31 maggio 2026 l’accoglimento della domanda.
Il termine di risoluzione e di cessazione del rapporto di lavoro è fissato, di massima, dal 30 settembre 2026 al 31 dicembre 2026.
La Capogruppo si impegna a far pervenire all’interessato apposita comunicazione con indicazione dei termini di uscita almeno 45 giorni prima della data finale del rapporto di lavoro.
Qualora dovessero intervenire delle modifiche normative delle stime dei requisiti previdenziali utili al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico l’Azienda adotterà eventuali finestre di uscita successive al 31 dicembre 2026 al fine di garantire il rispetto della permanenza massima al Fondo di solidarietà di 60 mesi e l’erogazione dei trattamenti previsti dal DM n.83486/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sino a conseguimento della pensione a carico dell’AGO.
È prevista la possibilità da parte dell’Azienda, fornendo le motivazioni su richiesta delle OO.SS. firmatarie del presente accordo durante i previsti incontri di verifica, di riservarsi la possibilità, previo il consenso degli interessati e nel limite massimo del 15% delle uscite previste, di variare la data di risoluzione del rapporto di lavoro comunicata e comunque non oltre il 30 giugno 2027. Inoltre, per figure che ricoprono ruoli di particolare rilievo sotto il profilo funzionale-organizzativo, l’Azienda potrà variare la data di risoluzione del rapporto di lavoro comunicata, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, nel limite massimo di n. 50 unità. Nei suddetti casi di posticipo della data di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore verrà riconosciuto l’incentivo all’esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR inizialmente previsto.
L’Azienda valuterà l’accoglimento di eventuali richieste di anticipare le cessazioni pervenute da dipendenti con disabilità certificata ai sensi della l. 104/92, sempre che l’adesione sia accolta e risultata valida secondo i criteri riportati nell’Accordo nel limite massimo di permanenza al fondo di 60 mesi.
Ai fini dell’inserimento in graduatoria, si precisa che verranno considerate anche le domande di ricongiunzione contributiva, riscatti a cura del dipendente (etc.) che consentano la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, già presentate all’INPS e definite entro il 31 marzo 2026 (documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento dell’operazione da produrre entro il 31 marzo 2026).
In caso di intervenute variazioni dell’anzianità contributiva, successive all’accoglimento della domanda ed all’inserimento in graduatoria di cui alla successiva parte B2, determinate da variazioni dell’estratto conto contributivo sarà data facoltà alla risorsa, previa presentazione della documentazione a supporto, di chiedere l’accesso ad una finestra differente rispetto a quella inizialmente attribuita e verrà rideterminato l’importo dell’incentivo ad ogni conseguente effetto.
B2) Numero posizioni che potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà
Il numero definitivo delle posizioni che potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, viene concordato in n.ro 800 unità, da cui vanno dedotte le uscite incentivate di cui alla precedente parte A (A1, A2). Il predetto numero di 800 uscite potrà altresì essere incrementato di un numero di risorse pari alle eventuali mancate cessazioni (che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo) di risorse validamente aderenti, alla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo, alle manovre di cui agli accordi del 23 dicembre 2023 e del 13 luglio 2024.
Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà di cui alla parte B del presente accordo, che dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2026, saranno accolte secondo il seguente ordine di priorità:
- la maggiore prossimità alla maturazione della decorrenza della prestazione pensionistica a carico dell’AGO (da intendersi la prima tra la stima di decorrenze della prestazione di pensione anticipata e di vecchiaia[4]);
- lavoratrici/lavoratori portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3 c. 3; ai fini dell’individuazione degli ordini di priorità, le certificazioni attestanti lo stato di portatore di handicap devono essere rilasciate dalla Commissione Medica competente e consegnate all’Azienda entro la data di termine delle adesioni. In particolare, per il dipendente è richiesto il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.104/92 o certificazione legalmente equiparata;
- lavoratrici/lavoratori titolari di permessi ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3 c. 3 per figli e familiari; ai fini dell’individuazione degli ordini di priorità, le certificazioni attestanti lo stato di portatore di handicap devono essere rilasciate dalla Commissione Medica competente e consegnate all’Azienda entro la data di termine delle adesioni;
- lavoratrici/lavoratori portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3 c. 1; ai fini dell’individuazione degli ordini di priorità le certificazioni attestanti lo stato di portatore di handicap devono essere rilasciate dalla Commissione Medica competente e consegnate all’Azienda entro la data di termine delle adesioni. In particolare, per il dipendente è richiesto il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 L.104/92 o certificazione legalmente equiparata;
- la maggiore età anagrafica.
Qualora non si dovesse raggiungere il numero di adesioni previste per l’accesso al Fondo, le parti si incontreranno per individuare soluzioni condivise.
B3) Incentivi e garanzie per chi aderirà al Fondo di Solidarietà
Alle lavoratrici e ai lavoratori che accederanno volontariamente al “Fondo di Solidarietà” con fruizione delle prestazioni straordinarie in forma rateale saranno garantiti:
- incentivo all’esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR (calcolato sulla base della decorrenza della prestazione pensionistica[5] stimata alla data di termine del periodo di adesione), il cui importo netto sia pari al netto dello:
- 0,5% della RAL in ragione dei mesi di permanenza al Fondo di Solidarietà nel corso del 2026-2027;
- 0,4% della RAL in ragione dei mesi di permanenza al Fondo di Solidarietà nel corso del 2028;
- 0,3% della RAL in ragione dei mesi di permanenza al Fondo di Solidarietà nel corso del 2029-2030-2031.
È previsto nel complesso un incentivo minimo il cui importo netto sia pari al netto del 5% della RAL.
Una maggiorazione dell’incentivo il cui importo netto sia pari al netto del 5% della RAL, sarà erogato esclusivamente a coloro che manifesteranno, entro il 28 febbraio 2026, la decisione di risolvere il proprio rapporto di lavoro (premio di tempestività).
- il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie previste tempo per tempo presso l’Azienda di appartenenza e riservate al personale in servizio, sino alla decorrenza della prestazione pensionistica;
- in permanenza del merito creditizio, il mantenimento degli affidamenti in essere, alla data di cessazione, che rimarranno attivi sino alla decorrenza della prestazione pensionistica e dell’uscita dal Fondo di Solidarietà e, in caso di affidamenti che prevedano piani di ammortamento, gli stessi proseguiranno fino alla loro naturale scadenza;
- a scelta del lavoratore i trattamenti (A) e (B) tra loro alternativi:
(A) un importo pari alla contribuzione complessiva a carico dell’Azienda per la forma pensionistica integrativa a contribuzione definita cui il dipendente aderisce, rilevata al momento della cessazione, secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro calcolato convenzionalmente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto al percepimento della prestazione pensionistica A.G.O. (intesa come la prima stima di decorrenza del trattamento pensionistico tra “anticipata” o “vecchiaia”[6]). Tale importo viene erogato a titolo di incentivazione all’esodo e ad integrazione del trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR; al fine del calcolo verrà presa a riferimento l’ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR percepita dall’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
(B) la contribuzione aziendale alla previdenza complementare a contribuzione definita cui il dipendente aderisce, rilevata al momento della cessazione (solamente in caso di non smobilizzo totale della posizione personale e permanenza iscrizione al fondo pensione aziendalmente previsto) sino alla percezione del trattamento pensionistico intesa come la prima decorrenza utile tra “anticipata” o “vecchiaia” (prendendo come base di calcolo l’imponibile aziendalmente regolamentato riferito all’ultima mensilità di servizio al netto di voci retributive non continuative);
- sino al 31.12 dell’anno di maturazione della decorrenza della prestazione pensionistica A.G.O. (intesa come la prima tra “anticipata” o “vecchiaia”) il mantenimento dell’assistenza sanitaria alle condizioni aziendalmente tempo per tempo previste per il personale in servizio;
- sino al 31.12 dell’anno di maturazione della decorrenza della prestazione pensionistica a carico dell’AGO (intesa come la prima tra “anticipata” o “vecchiaia”) il mantenimento delle eventuali previsioni per premorienza e invalidità totale, LTC, alle condizioni aziendalmente tempo per tempo previste per il personale in servizio;
- la corresponsione della Speciale Erogazione Bper (art. 30 CIA 14/7/11), ex BPR (delibera CDA del 21/11/2000 e successive modificazioni), Bonus una tantum Banco di Sardegna (accordo 26 giugno 1992), in base alle previsioni tempo per tempo disciplinate dalle normative collettive aziendali per i destinatari di tali normative;
- sino alla maturazione della decorrenza della prestazione pensionistica a carico dell’AGO (intesa come la prima tra “anticipata” o “vecchiaia”), le misure di solidarietà previste per i dipendenti con familiari portatori di handicap secondo le previsioni tempo per tempo vigenti, con specifico riferimento solamente ad eventuale erogazione di contributi cash;
- il rateo già maturato di eventuali istituti contrattuali – a titolo esemplificativo e non esaustivo Premio di Fedeltà Banca di Sassari (art. 6 lettera B CIA 11 giugno 2007), Premio di Fedeltà Banca Popolare di Sondrio (art. 1 CIA 21/03/2013 – Convenzioni Aziendali) e Premio Fedeltà Factorit (CIA 21/06/2013, punto 13) – premio di anzianità (art.29 CIA Bper 14/7/11) nella misura e secondo i criteri tempo per tempo previsti, qualora maturino i necessari requisiti di anzianità durante il periodo di permanenza al fondo di solidarietà.
- l’azienda, su richiesta del singolo dipendente, si rende disponibile a valutare la concessione di un affidamento temporaneo, in attesa dell’erogazione da parte dell’INPS dell’assegno di esodo.
- l’Azienda, su richiesta del dipendente, si riserva di valutare, anche nel rispetto dei regolamenti aziendali e del merito creditizio, la concessione di un finanziamento di pari importo residuo e alle stesse condizioni in essere dell’eventuale cessione del quinto di cui il dipendente sia titolare che deve essere estinto anticipatamente.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, che accedesse volontariamente alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà” secondo le previsioni del presente accordo, l’Azienda accoglierà le domande di ripristino del rapporto di lavoro a full time per l’ultimo mese intero precedente la data di cessazione.
B4) Riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, con versamento da parte del datore di lavoro tramite il Fondo di solidarietà, ex art.22 D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019
Quale misura di agevolazione all’esodo, si prevede la possibilità di richiedere il riscatto e la ricongiunzione dei periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia con versamento degli oneri correlati da parte del datore di lavoro tramite il Fondo di solidarietà, ex art. 22 D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019.
Il personale, che dovesse risultare in graduatoria in relazione alle decorrenze determinate in assenza della contribuzione di riscatto, potrà presentare una richiesta finalizzata all’inoltro all’INPS della domanda di riscatto della laurea, da parte dell’azienda e con onere a carico della medesima funzionale ad anticipare la decorrenza del pagamento della prestazione pensionistica o ridurre il periodo di permanenza nel fondo, rideterminando la nuova finestra pensionistica.
L’azienda, valutata la posizione in assenza della contribuzione di riscatto, sosterrà per il personale che dovesse risultare in graduatoria (800), gli oneri di riscatto o di ricongiungimento contributivo per il periodo strettamente necessario per:
- A) il collocamento in quiescenza con il riconoscimento dei relativi incentivi di cui all’accordo presente parte A;
- B) la riduzione del periodo di permanenza al fondo di solidarietà, con il riconoscimento dei relativi incentivi di cui al presente accordo art. 2 Lett. B3).
Per entrambe le suddette opzioni l’Azienda definirà la data di cessazione e sosterrà l’onere del riscatto e dell’incentivo (quest’ultimo riferito alla nuova casistica conseguente al riscatto), purché ciò non generi, con riferimento alle posizioni individuali, maggiori costi rispetto a quelli da sostenersi in caso di ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà.
I dipendenti che manifesteranno tale richiesta verranno tempo per tempo contattati dall’azienda.
In tutte le casistiche
In tutte le casistiche della parte B, per quanto concerne il premio aziendale ed eventuali ulteriori erogazioni collettive con finalità sociali e non, relative all’ultimo anno di servizio, si applicheranno le previsioni tempo per tempo vigenti definite negli accordi aziendali.
Raccomandazione delle OO.SS firmatarie del presente Accordo:
Le OO.SS raccomandano che l’Azienda valuti positivamente l’accoglimento delle richieste di accesso al Fondo di Solidarietà – anche in supero dei limiti (numerico/temporali) di cui ai precedenti articoli nel rispetto dei requisiti della legge 68/1999 – applicando un rapporto di sostituzione 1 a 1, per massimo 20 dipendenti appartenenti alle seguenti tipologie:
- non vedenti (di cui alla Legge 29 marzo 1985, n. 113 e Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- titolari di invalidità riconosciuta superiore al 74% e sordomuti (di cui alla Legge 23 dicembre 2000 n. 388);
- titolari di assegni ordinari di invalidità (di cui alla L. 12 giugno 1984 n. 222);
- affetti da patologie di carattere oncologico, tbc, sindrome da immunodeficienza acquisita
Dichiarazione dell’Azienda
L’Azienda dichiara che valuterà con particolare sensibilità e attenzione le casistiche rientranti nella precedente raccomandazione, fermo restando, nel caso, il tasso minimo di sostituzione del 50%.
Art. 3 – Ferie, ex festività e banca ore
Nei confronti di coloro che risolveranno il rapporto di lavoro ai sensi del presente accordo le Aziende fisseranno i periodi di ferie, ex festività e banca ore relative all’anno di uscita, nonché gli eventuali residui relativi agli anni precedenti, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione. Eventuali residui non fruiti per impossibilità materiale o diniego aziendale per esigenze di servizio saranno comunque monetizzati come da previsioni contrattuali, fatta salva la possibilità per il lavoratore di destinarli alla banca del tempo solidale.
Art. 4 – Modifiche al regime pensionistico
Le Parti si danno atto che le stime riferite alla determinazione della maturazione della prestazione pensionistica vengono effettuate sulla base dei requisiti pensionistici previsti dalle tabelle pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato nel documento “LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO – rapporto n. 26. Resta fermo che in caso di interventi legislativi in materia, le Parti si incontreranno per valutarne gli effetti.
Qualora intervengano modifiche al regime pensionistico, le Parti si incontreranno per valutare quanto eventualmente definito in sede nazionale e per confrontarsi sugli eventuali impatti. Qualora dal confronto si verificassero situazioni accertate di esodati già al Fondo di Solidarietà cui venisse a mancare sia l’assegno di solidarietà che la pensione, l’Azienda si impegna a ricercare possibili interventi, che rimarranno a proprio carico, idonei a sovvenire economicamente i lavoratori esodati rimasti privi dei redditi di cui sopra, nei limiti effettivi di tempo e di importo della scopertura, anche contributiva, per la differenza eventualmente erogata a carico della finanza pubblica.
In presenza di modifiche legislative che determinino anticipazioni nella maturazione dei requisiti d’accesso e/o variazioni della misura della prestazione pensionistica da parte dell’A.G.O. con penalizzazioni che comportino effetti sulla misura della prestazione straordinaria, le Parti si incontreranno per valutare la situazione determinatasi e per ricercare adeguate soluzioni, valutando anche le complessive sostenibilità per entrambi, fermo restando i diritti dei lavoratori.
In presenza di modifiche normative che dovessero posticipare la data di accesso al trattamento pensionistico riferito alla tipologia di pensione oggetto di adesione e specificatamente richiamata in premessa, resta inteso che:
- in caso di pensionamento diretto, la risoluzione del rapporto di lavoro risulterà conseguentemente posticipata fino alla nuova prima data utile per il diritto alla percezione di detto trattamento;
- in caso di accesso al fondo ancora non avvenuto, la risoluzione del rapporto di lavoro e il conseguente accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà risulteranno conseguentemente posticipate in relazione alla nuova prima data utile per il diritto alla percezione di detto trattamento.
Il lavoratore cessato dal servizio a cui venisse respinta la domanda di assegno di solidarietà di cui al DM 83486/2014, a seguito di modifiche legislative/normative che comportassero l’inasprimento dei requisiti pensionistici e la conseguente inammissibilità all’accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di settore, avrà diritto a rientrare in servizio per il tempo strettamente necessario a rendere accoglibile la domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà da parte dell’INPS. L’azienda in accordo con il lavoratore si riserva di collocarlo in aspettativa retribuita per l’intero periodo predetto per il numero di settimane necessarie a rendere accoglibile la domanda di assegno straordinario da parte dell’INPS.
Art. 5 – Manifestazione di volontà – accordo transattivo
Le manifestazioni di volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro verranno formalizzate attraverso la sottoscrizione di un accordo transattivo ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma del c.c., anche al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro.
Il contenuto dell’accordo transattivo sarà in linea con quello condiviso in occasione delle uscite con riferimento agli ultimi Accordi sottoscritti. Il testo della conciliazione verrà concordato con le OO.SS. antecedentemente alle date fissate per la sottoscrizione dei suddetti accordi transattivi.
L’attività di conciliazione potrà essere svolta, al ricorrere di circostanze di particolare gravità, anche in modalità a distanza, su richiesta del lavoratore.
Art. 6 – Ulteriori previsioni
Gli incentivi economici previsti negli articoli precedenti verranno erogati nel rispetto delle normative di legge e aziendali tempo per tempo vigenti e la tassazione avverrà in applicazione delle disposizioni tempo per tempo vigenti.
Art. 7 – Formazione
I processi di riconversione e riqualificazione professionale verranno realizzati attraverso idonei percorsi di formazione che valorizzino le risorse di Gruppo anche in ottica di formazione continua e di crescita professionale del patrimonio umano. Le parti convengono sulla centralità della formazione sia come strumento di sviluppo professionale del personale che nell’ambito di processi di riconversione e riqualificazione.
In tale ottica, concordano che alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale connessi alla realizzazione del presente accordo vengano assicurati adeguati percorsi di formazione, affiancamento e addestramento. Pertanto, in relazione alle esigenze di qualificazione, riqualificazione e collocazione professionale verranno tempestivamente predisposti adeguati piani di formazione e di addestramento necessari a qualificare adeguatamente le risorse coinvolte, così da favorirne il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità.
Le parti si danno atto fin d’ora che gli interventi formativi che saranno erogati nell’ambito dei processi di mobilità professionale, in quanto strettamente funzionali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui al D.M. 83486/2014, si avvarranno, anche in concorso tra loro, dei contributi ivi previsti e dei fondi nazionali e comunitari.
Per tali interventi formativi si applicheranno le previsioni sottoscritte dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo.
Gli interventi formativi, di addestramento e affiancamento potranno essere oggetto di specifici momenti di verifica a richiesta delle OO.SS. Al fine di consentire la regolare pianificazione e fruizione delle misure di cui ai punti che precedono, l’azienda adotterà tutte le misure necessarie con il coinvolgimento attivo della Commissione Formazione.
Art.8 – Nuove assunzioni
Per consentire l’acquisizione di nuove specifiche professionalità, necessarie allo sviluppo dell’attività aziendale, nonché per favorire il ricambio generazionale e considerato l’impatto riveniente dal piano di uscite per pensionamenti e accesso al Fondo di Solidarietà di cui al presente accordo, si provvederà all’assunzione di risorse con contratti a tempo indeterminato entro il 31 Dicembre 2027 per un numero pari al 50% delle suddette uscite, utilizzando anche gli strumenti di legge in materia di incentivazione alle assunzioni oltre a quelli condivisi in sede di contrattazione nazionale, in particolare quelli previsti dall’art. 35 del CCNL 23.11.2023, ivi compresi i lavoratori inseriti nella sezione emergenziale del Fondo di Solidarietà.
Le assunzioni avverranno in correlazione alla progressione del piano di uscite ed in riferimento al definito rapporto di sostituzione.
L’Azienda limiterà il ricorso a nuovi contratti di somministrazione, ricorrendo di norma a contratti subordinati a tempo indeterminato.
A fronte delle 800 uscite previste dal presente accordo, saranno effettuate 400 assunzioni con contratto a tempo indeterminato.
In particolare, l’Azienda si impegna a destinare una quota di assunzioni/stabilizzazioni, in rapporto alle uscite avvenute negli ambiti territoriali di seguito specificati (800 uscite in base al presente accordo), di residenti negli stessi ambiti territoriali, secondo le seguenti modalità:
- in relazione alle uscite avvenute nell’ambito comprendente le Regioni Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e Sardegna, l’Azienda si impegna ad effettuare un numero di assunzioni/stabilizzazioni di residenti nell’ambito territoriale stesso pari al 30% delle suddette uscite;
- in relazione alle uscite avvenute nell’ambito comprendente le altre Regioni, l’Azienda si impegna ad effettuare un numero di assunzioni/stabilizzazioni di residenti nell’ambito territoriale medesimo pari al 20% delle suddette uscite.
L’Azienda valuterà prioritariamente e compatibilmente con i profili richiesti le risorse che prestano o hanno prestato attività lavorativa presso le aziende del Gruppo con contratto a tempo determinato ovvero in somministrazione.
Le assunzioni che verranno effettuate ai fini del presente accordo saranno quelle realizzate nel periodo 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027.
In caso di decesso di dipendente in servizio o durante il periodo di permanenza al fondo, l’Azienda si impegna a valutare la possibilità di inserimento/stabilizzazione del figlio o del coniuge purché sia in possesso dei requisiti per l’assunzione.
L’Azienda si impegna a valutare l’assunzione a tempo indeterminato di figli/coniugi del dipendente deceduto che già hanno prestato servizio nelle banche del gruppo.
Una ulteriore quota fino al 2% delle cessazioni per pensionamenti e accesso al Fondo di Solidarietà previste dall’accordo verrà gestita con criterio di prelazione a favore di donne vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione, o a figli/e vittime di femminicidio.
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A fronte delle cessazioni dal servizio previste dal presente Accordo, le Aziende destinatarie di tale Accordo si impegnano ad assumere con contratto a tempo indeterminato entro il 31.12.2028, complessivamente 250 unità, aggiuntive rispetto a quanto sopra definito, fra coloro che hanno prestato o che stiano prestando attività lavorativa con contratto di somministrazione o a tempo determinato nel periodo dal 1.1.2022 fino al 31.12.2028, che abbiano ricevuto una valutazione positiva, ferma la esclusiva competenza di ogni singola azienda circa la valutazione positiva della prestazione lavorativa.
Nel caso in cui non si raggiungessero le assunzioni delle 250 unità di cui sopra, le Aziende si impegnano comunque ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per il numero mancante (fino ad un massimo complessivo di 250 unità, comprese le assunzioni di cui sopra).
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Nel caso in cui le risorse di cui al presente articolo dovessero dimettersi nell’arco dei 12 mesi successivi alla data di assunzione, l’Azienda si impegna ad inserire altra risorsa con contratto a tempo indeterminato, al fine di confermare il numero di 250 assunzioni che precede e il rapporto assunzioni/uscite previsto dall’Accordo, se tale dimissione comporta il mancato raggiungimento del suddetto numero di 250 assunzioni ovvero del suddetto rapporto di sostituzione.
Art. 9 – Moving
Le parti, nel convenire che gli obiettivi aziendali andranno realizzati ricercando condizioni di equilibrio sociale, si impegnano reciprocamente a confermare l’attenzione a tutti i territori e a gestire recuperi di risorse che dovessero generarsi in alcune Regioni a seguito di interventi organizzativi aziendali, ricercando di limitare la mobilità territoriale delle risorse anche attraverso la creazione di ulteriori centri di lavorazione (Poli) o, in alternativa ricorrendo alle modalità di lavoro a distanza così come previste dal CCNL.
Nell’ipotesi di eventuale trasferimento di lavorazioni da un Territorio ad un altro, le parti si confronteranno preventivamente per trovare soluzioni condivise, volte al contenimento di eventuali ricadute in termini di mobilità territoriale e professionale.
Art. 10 – Premio Aziendale
Le parti concordano che gli oneri straordinari che saranno eventualmente generati a seguito della sottoscrizione del presente Accordo e che saranno imputati nel bilancio delle singole aziende destinatarie di cui al precedente art. 1, non concorrono alla determinazione dell’obiettivo di pagamento e non incidono sui parametri definiti dagli specifici accordi aziendali a cui è subordinata l’erogazione del premio aziendale.
Art. 11 – Mobilità territoriale
Le Parti concordano di prorogare fino al 30/09/2026, la validità di quanto definito in tema di mobilità territoriale prevista all’art. 5 dell’Accordo di Gruppo del 28/12/2021.
Nelle more le parti si impegnano a ridiscutere i contenuti di detti accordi, al fine di ricercare soluzioni condivise.
Art. 12 – Part-time
Le Parti concordano di prorogare fino al 30/09/2026, la validità di quanto definito in tema di part-time prevista all’art. 12 dell’Accordo di Gruppo del 28/12/2021 e successivamente prorogata con accordo del 6 maggio 2023.
Nelle more le parti si impegnano a ridiscutere i contenuti di detti accordi, al fine di ricercare soluzioni condivise.
Art. 13 – Conciliazione vita-lavoro
Le Parti si impegnano ad approfondire aspetti inerenti alla Conciliazione vita-lavoro, nonché ai Rischi Psico Sociali
Art. 14 – Incontri di verifica
Le Parti si incontreranno entro il 30 giugno 2026, per valutare gli effetti dell’applicazione della presente manovra.
Analoga verifica verrà effettuata semestralmente in relazione all’andamento del numero complessivo delle uscite avvenute e delle assunzioni, per valutare gli impatti derivanti dalla manovra sul personale.
Negli incontri di verifica l’Azienda fornirà alle OO.SS. anche il numero dei dipendenti che andranno in esodo rispetto alle uscite previste dal presente accordo.
* * *
Le Parti si danno atto reciprocamente che con la sottoscrizione del presente accordo è stata esperita e conclusa ad ogni conseguente effetto la procedura avviata con informativa datata 17 ottobre 2025 relativamente al processo di ottimizzazione della forza lavoro attraverso l’esodo su base volontaria delle persone più prossime al pensionamento, fermo restando la prosecuzione del confronto sugli ulteriori interventi oggetto della suddetta informativa, con particolare riferimento al processo di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER Banca S.p.A..
Letto, confermato, sottoscritto
| L’Azienda: BPER Banca S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle società interessate) | Le Organizzazioni Sindacali: FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN |
[1] Netto RAL dedotta degli oneri contributivi e fiscali
[2] RAL: somma delle voci retributive fisse, corrisposte in via continuativa sia con periodicità mensile che annuale, con esclusione di quelle variabili. La RAL presa a riferimento per il calcolo degli incentivi sarà quella riferita alla mensilità di dicembre 2025.
[3] Calcolate considerando le tabelle pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato nel documento “LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO – rapporto n. 26”. Resta fermo che in caso di interventi legislativi in materia, le Parti si incontreranno per valutarne gli effetti.
