17 gennaio 2013 ACCORDO PREMORIENZA E INABILITA’ PERMANENTE
VERBALE DI ACCORDO
Premorienza e inabilità permanente
gli Organismi Sindacali Aziendali:
DIRCREDITO
FABI
FIBA – CISL
FISAC – CGIL
UILCA
Premesso che
- In data 16 febbraio 2007 le Parti hanno sottoscritto un verbale in cui si è convenuto, in sede di revisione per adeguamenti del vigente Regolamento del Fondo pensione per il personale della Bper, di eliminare le previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 22 e di ritrascrivere tali norme in un accordo separato ed autonomo;
- che tale accordo separato ed autonomo è stato sottoscritto in data 12/10/2007;
- che le Parti in tale sede avevano convenuto quanto segue:
- a decorrere dall’1/1/2008, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte o per inabilità permanente del dipendente in servizio iscritto alla sezione B del Fondo pensione per il Personale della Bper per cause non dipendenti da infortunio la Banca riconosce agli aventi diritto un indennizzo di € 2.582,28 per ogni anno o frazione d’anno mancante al raggiungimento dei limiti di età che danno diritto alla pensione di vecchiaia del dipendente stesso con un massimo di € 51.645,69;
- nel caso di morte del dipendente l’indennizzo di cui al punto 1 viene riconosciuto esclusivamente al coniuge, purché non sia legalmente separato o divorziato, ovvero ad altri familiari fiscalmente a carico al momento della risoluzione del rapporto;
- la scadenza del presente accordo coincide con la scadenza del Fondo pensione per il personale della Bper, attualmente fissata al 31/12/2100, salvo proroga o anticipato scioglimento del Fondo suddetto nei termini di legge;
- che in base all’accordo sottoscritto in data 25/6/2012 nell’ambito di un processo di riorganizzazione della previdenza aziendale è stata condivisa l’esternalizzazione della Sezione B a contribuzione definita del Fondo pensione per il personale della Banca popolare dell’Emilia Romagna individuando nel Fondo pensione Aperto Arca Previdenza lo strumento per la continuazione del progetto di previdenza complementare aziendale attraverso un’adesione su base contrattuale collettiva, convenendo altresì di ampliare le possibili opzioni offerte al dipendente che intenda costruirsi un trattamento previdenziale integrativo, prevedendo la possibilità di accedere al fondo pensione interaziendale Previbank;
a) la modifica della previsione di cui alla 3^ premessa punto 1, nel seguente modo:
“a decorrere dall’1/1/2013, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte o per inabilità permanente del dipendente in servizio iscritto al Fondo Aperto Arca Previdenza o al Fondo Previbank per cause non dipendenti da infortunio la Banca riconosce agli aventi diritto un indennizzo di € 2.582,28 per ogni anno o frazione d’anno mancante al raggiungimento dei limiti di età che danno diritto alla pensione di vecchiaia del dipendente stesso con un massimo di € 51.645,69;”
b) la modifica della previsione di cui alla 3^ premessa punto 2, nel seguente modo:
“nel caso di morte del dipendente l’indennizzo di cui al punto 1 viene riconosciuto esclusivamente al coniuge, purché non sia legalmente separato o divorziato, ovvero alla persona convivente more uxorio, anche dello stesso genere, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dpr. 223/89 ed iscritta nella sua stessa scheda di famiglia come da art. 21 dpr. 223/89, ovvero …”;
c) l’eliminazione della previsione di cui alla medesima 3^ premessa punto 3.
d) Avendo riguardo, altresì, del quadro generale che si va profilando con l’attivazione di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali attuati anche mediante ingressi al Fondo di solidarietà di settore, le parti si danno reciprocamente atto della necessità e volontà di riconoscere l’indennizzo in questione, a tutti i dipendenti, ancorché cessati, ma iscritti al Fondo Aperto Arca Previdenza o al Fondo Previbank, in costanza di versamento grazie al contributo datoriale, che su base volontaria, aderiscano o aderiranno al Fondo di solidarietà di settore in ragione di accordi attuali e futuri, sottoscritti tra azienda e OOSS limitatamente al periodo di permanenza al fondo di solidarietà e di percezione del trattamento correlato.
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