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15 settembre 2012 P.I. 2012-2014 PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

VERBALE DI ACCORDO

Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna – Piano Industriale 2012 – 2014. “Il nuovo Gruppo BPER: crescita, valore e territorio in un Paese che cambia”. Conseguenti processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione e conseguente tensione occupazionale: procedura di cui agli artt. 18 e 19 CCNL 8 dicembre 2007, così come rinnovato dall’accordo del 19 gennaio 2012.

Il giorno 15 settembre 2012, in Modena,

tra

l’Azienda:
Banca popolare dell’Emilia Romagna – Soc. Coop. in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”) e in nome e per conto delle aziende coinvolte;

e

le Organizzazioni sindacali:
DIRCREDITO – F.D.  FABI  FIBA-CISL  FISAC-CGIL  SINFUB  UGL CREDITO  UILCA-UIL

premesso che

  1. il 13 marzo 2012 è stato approvato il Piano Industriale 2012 – 2014 “Il nuovo Gruppo BPER: crescita, valore e territorio in un Paese che cambia” ed è stato presentato a tutte le OO.SS. ed alle comunità rappresentandone le linee guida nonché le relative azioni abilitanti, sia ordinarie che straordinarie, unitamente agli obiettivi ed ai connessi razionali economico – finanziari;
  2. il Piano prevede un intervento straordinario nella struttura del Gruppo con l’obiettivo, da un lato, di rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo della Capogruppo, garanzia di maggior presidio dei rischi in linea con le direttive dell’Autorità di Vigilanza, e dall’altro, di sviluppare l’assetto delle Banche territoriali in ottica di semplificazione dell’assetto del Gruppo, finalizzata all’ottimizzazione dei presidi locali e razionalizzazione dei costi, per assicurare il principale obiettivo di una redditività adeguata e sostenibile nel tempo;
  3. a seguito della realizzazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione, con particolare riferimento alle azioni straordinarie del programma, il Piano prevede, complessivamente, eccedenze di personale di 1100 unità. I riduzioni di organico complessivo dovranno essere 450 unità. Le restanti eccedenze di personale potranno essere gestite attraverso attività di riqualificazione, riconversione e riposizionamento professionale e ricollocate all’interno del Gruppo;
  4. la Capogruppo con lettera informativa dell’8 giugno 2012 – che qui si richiama integralmente – ha avviato, in relazione ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riqualificazione connessi al Piano ed alle conseguenti tensioni occupazionali, le relative procedure sindacali ai sensi degli artt. 18 e 19 CCNL 8 dicembre 2007, così come rinnovato dall’accordo del 19 gennaio 2012;
  5. poiché è previsto che il Piano venga realizzato, in particolare per quanto attiene alle operazioni straordinarie, nel corso del triennio di riferimento, si è definito di ricercare un accordo che permetta di prevedere le norme di riferimento per le uscite e per la gestione della mobilità territoriale e professionale e per le nuove assunzioni;
  6. nel corso degli incontri effettuati il 9 e 10 luglio, il 18 e 19 luglio, l’1, 2, 8 e 9 agosto, 12, 13, 14 e 15 settembre 2012 si è aperto un confronto tra le parti volto alla ricerca delle soluzioni, delle misure e degli strumenti più idonei a contenere le conseguenze sociali delle azioni previste dal Piano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi, anche attraverso la riduzione degli organici e a processi di riqualificazione e riconversione del personale;
  7. in riferimento alla previsione del Piano Industriale relativa all’inclusione di organico complessivo di 450 unità, le Parti hanno convenuto che le stesse fanno riferimento al periodo temporale del Piano stesso a decorrere dal 31.12.2011;
  8. le Parti convengono che gli obiettivi del Piano Industriale andranno realizzati in condizioni di equilibrio sociale attraverso gli strumenti a tale scopo individuati;
  9. le Parti sottolineano che gli obiettivi di riduzione dei costi individuati dal Piano industriale saranno realizzati attraverso l’intervento su diverse componenti di costo;
  10. le Parti hanno concordemente prorogato i termini della procedura ex art. 18 e 19 del CCNL al fine di verificare tutte le possibili soluzioni;
  11. i contenuti del presente accordo, ciascuno considerato, costituiscono una previsione unica e inscindibile.

si è convenuto quanto segue.

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
L’accordo, che riguarda le aziende del Gruppo coinvolte nel Piano Industriale, individua gli strumenti e le misure che saranno utilizzati, anche in concorso tra loro, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano limitando le ricadute sul Personale.
L’accordo definisce tra l’altro il quadro di riferimento per l’accesso, qualora se ne ravvisi la necessità, alle prestazioni di cui al “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” (di seguito “Fondo di Solidarietà”) come da accordo nazionale 8 luglio 2011.

Art. 2
Il Piano Industriale prevede il perseguimento di un miglioramento di efficienza e redditività sostenibile nel tempo attraverso uno sviluppo dei ricavi e una significativa razionalizzazione e riduzione dei costi.
Il Piano prevede altresì un intenso programma di “core reduction” volto alla riduzione di tali fattori di costo. Su questo tema l’Azienda provvederà ad informare le Organizzazioni sindacali del presente accordo con periodicità annuale anche in merito a specifici cantieri e/o titoli esemplificativi governo e controllo del costo del personale, consulenze e servizi professionali, ecc.).
Al fine di ridurre in via strutturale i costi del lavoro complessivo, ciascuna azienda del Gruppo, a partire dal 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2014, per quanto di propria competenza, procederà alla riduzione degli organici nella misura complessivamente definita di 450 unità alle condizioni e con le modalità di cui di seguito.
Al fine di un complessivo riordino dei costi, ribadito obiettivo primario del Piano, l’Azienda si impegna a favorire, compatibilmente con le proprie esigenze operative, tra l’altro:

  • domande di part time anche oltre le percentuali previste dal CCNL;
  • richieste di articolazione ferie.

Art. 3
Per conseguire detta riduzione viene concordemente individuato, anche in conformità con le previsioni vigenti, il D.M. 28 aprile 2000, n. 158 – prorogato con D.M. n. 226 del 2006 – con le modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo – quale idonea cornice di sostegno, in particolare per quanto attiene ai criteri di individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo, così recita testualmente (art. 8):

  1. “ai sensi di quanto previsto all’art. 5 comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l’individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, avviene, in relazione alle esigenze tecnico-produttive connesse al processo aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia anche se abbia continuato il mantenimento in servizio.
  2. L’individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alla prestazione straordinaria di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità al diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza ovvero della maggiore età.
  3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce in via preliminare la volontarietà, che è accertata dagli interessati nei termini ed alle condizioni aziendalmente concordate, ovvero associandosi supero il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.”

Art. 4
Allo scopo di consentire la puntuale attuazione di quanto precede i dipendenti, inclusi i Dirigenti, delle Aziende rientranti in tutto e 1/195 compreso, dovranno, in alternativa:

  • compilare e sottoscrivere la delega (allegato A) nonché gli allegati C e C1 alla Bper, restituendo il relativo modulo entro il 12 ottobre 2012. In tal caso Bper darà riscontro della posizione contributiva (decorrenza ed entità previsionale della pensione, se possibile, stima dell’importo dell’eventuale assegno straordinario) entro il 30 novembre 2012 ed invierà l’originale dell’ECOCERT all’interessato non appena possibile, trattenendone copia;
  • compilare e sottoscrivere il modulo (allegato B) nonché gli allegati C e C1 da cui risulti la scelta di provvedere autonomamente alla produzione della documentazione indicata decorrerà ed entità della pensione (previsionale) e l’ECOCERT.

Tale modulo (allegato B) dovrà essere riconsegnato a Bper entro il 12 ottobre 2012.
La documentazione intestante la decorrenza ed entità della pensione (previsionale) dovrà essere restituita entro il 30 novembre 2012, pena la perdita dell’ECOCERT trasmessa non appena sia disponibile, qualora non sia stato possibile produrla entro tale ultima data.
Il modulo potrà essere consegnato o restituito anche con data relativa alla documentazione pervenuta.
Dichiarazione aziendale
La produzione da parte dell’interessato entro i termini suddetti sarà considerata alla stregua di ogni altro obbligo contrattuale.

Parte A – Personale che ha maturato o maturerà i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2014

Art. 5
Per tutti i dipendenti che, durante il periodo di vigenza del Piano Industriale (2012/2014), maturino o abbiano già maturato i requisiti stabiliti dalla legge per avere immediato diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici dall’AGO, anche se con diritto al mantenimento in servizio, con mantenimento volontariamente entro i 15.02.2013 la decisione vincolante di risolvere il proprio rapporto di lavoro con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso, si prevede, quale incentivo alla risoluzione dello stesso, un importo omnicomprensivo, da erogarsi a lordo (trattamento aggiuntivo) mediante il TFR, di cui ricorrono netto sia pari al netto del 40% della RAL (Quota A).
Per coloro che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbiano ancora compiuto un’anzianità anagrafica di 62 anni la Quota A sarà aumentata di un ulteriore incentivo, rispetto a quanto previsto al 1° capoverso e calcolato come sopra, il cui importo netto sia pari al netto del 15% della RAL.
Per coloro che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano compiuto un’età anagrafica di 62 anni ma non ancora compiuto i 63 anni, la Quota A sarà aumentata di un ulteriore incentivo, rispetto a quanto previsto al 1° capoverso e calcolato come sopra, il cui importo netto sia pari al netto del 10% della RAL.
Per coloro che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano compiuto un’età anagrafica di 63 anni, la Quota A sarà aumentata di un ulteriore incentivo, rispetto a quanto previsto al 1° capoverso e calcolato come sopra, il cui importo netto sia pari al netto del 5% della RAL.
Una maggiorazione dell’incentivo, il cui importo netto sia pari al netto del 20% della RAL (Quota B), sarà erogata esclusivamente a coloro che manifesteranno il 31/12/2012, la decisione vincolante di risolvere il proprio rapporto di lavoro.

Art. 6
Le manifestazioni di volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro verranno formalizzate attraverso sottoscrizione di una proposta irrevocabile ex art. 2133, ultimo comma c.c.

Art. 7
Le Parti si incontreranno, a richiesta di una di esse, entro il mese di gennaio 2013 al fine di verificare le richieste di adesione volontaria presentate entro il 31.12.2012 di cui agli artt. 2 e 5; ed entro il 15 marzo 2013 per verificare il livello di realizzazione atteso di cui agli artt. 2 e 5, anche declinato per singola azienda.

Art. 8
Conseguentemente le Parti firmatarie del presente Accordo si danno atto che, effettuate le verifiche di cui all’art. 7 e constatata la mancanza adesione volontaria da parte di tutti gli aventi diritto alla pensione fino a concorrenza delle 450 unità di cui all’art. 2 del presente accordo, al fine di dare attuazione a quanto previsto nelle premessa, ciascuna Azienda del Gruppo attiverà le procedure di cui al D.Lgs. 223/1991, artt. 4 e 24, per la gestione del personale in esubero.
Le procedure in oggetto saranno applicate esclusivamente a coloro che abbiano maturato o maturino il diritto alla pensione entro il 31.12.2014.
Alla conclusione delle procedure i dipendenti di cui al primo periodo del presente articolo che avessero manifestato la propria volontà di aderire ne relative procedure entro 10 giorni lavorativi dall’avvio, in modo coerente e conforme a quanto previsto all’art. 5 in argomento.
Non si procederà in ogni caso ad applicare le norme di cui al presente articolo:

  • nei confronti dei persone pensionabile il cui conseguimento della pensione si perfezioni esclusivamente previa opzione per il calcolo pensionistico con il sistema contributivo;
  • nei confronti del personale di prossimo alla pensione che abbia esodo con data successiva al 31/12/2014;
  • a coloro protetto che ricorrono diritto alle condizioni previdenziali minime.
Parte B – Personale che maturerà i requisiti pensionistici dal 1.1.2015 ed entro il 30 giugno 2016

Art. 9
Per favorire la gestione delle situazioni di eccedenza di personale, anche in un’ottica preventiva e di ricambio generazionale, riducendo di conseguenza impatto sociale, le parti attiveranno, contestualmente alle misure di cui sopra ed alle condizioni concordate, il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, tenuto conto delle modifiche apportate dall’accordo 8 luglio 2011, per il personale compreso la categoria dei Dirigenti, che maturerà il diritto alla pensione nel periodo dal 1/1/2015 al 30/06/2016 Fondo di Solidarietà a decorrenza dal 1° luglio 2013.

Art. 10
In relazione a quanto sopra, il numero definitivo delle posizioni che potranno accedere alla prestazione del Fondo di Solidarietà – stante il numero delle 450 uscite previste – sarà determinato per differenza rispetto al numero degli aventi diritto alla pensione (fino al 31/12/2014) certificati dagli ECOCERT come sopra richiesti Le richieste, fino a concorrenza delle 450 uscite, al netto degli aventi diritto alla pensione, secondo le modalità sotto riportate, verranno accolte.

Art. 11
Ulteriori 150 richieste verranno accolte, fino ad un massimo di 600 complessive, successivamente al conseguimento delle 450 uscite, con i criteri di cui agli artt. 5 e 8 del presente accordo e fatto salvo quanto previsto all’art. 9.

Art. 12
Le risoluzioni su base volontaria dei rapporti di lavoro interesseranno i dipendenti per i quali al 30/06/2016 si sarà effettiva decorrenza del trattamento pensionistico, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento di presentazione delle domande, per conseguire la pensione a carico dell’AGO.
Ai sensi di quanto previsto dal citato D.M. 28 aprile 2000, n. 158, al personale di cui al precedente capoverso che aderirà al Fondo sarà erogata, a cura del Fondo di Solidarietà per il settore del credito, il trattamento previsto secondo il regolamento del Fondo, ad esclusione di trattamenti di carattere indennitario e/o incentivi all’Accordo nazionale 8 luglio 2011.
Le manifestazioni di volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con rinuncia al preavviso e relativi emolumenti sostitutivi, dovranno essere formalizzate entro il 15/2/2013 tramite la compilazione dell’all. F e secondo le modalità operative che verranno indicate con apposita comunicazione.

  1. ai lavoratori che accederanno volontariamente al “Fondo di solidarietà” saranno garantiti:
    • un incentivo all’esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR senza oneri di preavviso per ciascuna delle parti da erogarsi alla risoluzione del rapporto di lavoro, il cui importo netto sia pari al netto dello 0,5% della RAL, in ragione del mese di permanenza al fondo di solidarietà, con un limite massimo del 6% calcolato come sopra, della RAL;
    • una maggiorazione dell’incentivo, il cui importo netto sia pari al netto del 10% della RAL, sarà erogata esclusivamente a coloro che manifesteranno, entro il 31.12.2012, la decisione vincolante di risolvere il proprio rapporto di lavoro;
    • il mantenimento del contributo bancario relativamente previste e riservate al personale in servizio, sino alla percezione del trattamento pensionistico;
    • la contribuzione pensionistica previdenziale complementare (solamente in caso di non mobilizzo delle pensione al calcolo pensionistico con meccanismo delle trattenute previste all’ultima retribuzione lorda), garantito il mantenimento della mensilità di servizio al netto di voci retributive non continuative e la contribuzione aziendale relativa alla polizza sanitaria per le condizioni attualmente previste sino al completamento del percorso previdenziale nonché fino all’assunzione in servizio al conto sopra;
    • Il rateo già maturato di eventuali istituti, regolati dal CCNL o da accordi aziendali qualora il maturando dovesse essere percepito anche da anzianità futura e il periodo di permanenza al fondo di solidarietà.

In riferimento al personale a part-time che accedesse volontariamente alle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà” secondo le previsioni del presente accordo, le aziende accoglieranno il ripristino dell’orario di lavoro a full time per l’ultimo intero precedente le dimissioni.
Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà, di cui al presente articolo, saranno accolte nel limite indicato, secondo il seguente ordine di priorità:

  • lavoratrici/lavoratori portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 o che assistono un coniuge a ai sensi e con le tutele di cui alla legge 104/92 – un parente con handicap in condizioni di gravità;
  • genitori titolari di assegno aziendale per figli portatori di handicap;
  • maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell’AGO;
  • e, in via subordinata, della maggiore età anagrafica.

Art. 13
Nell’incontro di cui all’art. 7 del presente Accordo, l’Azienda informerà le Organizzazioni Sindacali circa le previsioni di uscita per gli anni 2013 e 2014, fermo restando il numero massimo di uscite fissato. Le manifestazioni di volontà di risoluzione consensuale ai sensi del presente accordo formulato per i quali erano data di ricezione di un accordo transattivo ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, del c.c.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio al D.M. 28/4/2000, 158 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché all’accordo nazionale 8 luglio 2011.
Le parti si danno atto che il quadro di riferimento consente di non ipotizzare modifiche al regime pensionistico negli anni futuri; tuttavia, qualora intervenissero modifiche nel regime, le parti si incontreranno per valutare quanto eventualmente definito in sede nazionale e contrattuale.
Qualora dal confronto si verificassero situazioni accertate e consolidate di eventuali esodi attivi, venisse a mancare sia l’assegno di solidarietà che la pensione, l’azienda si impegnerà a ricercare soluzioni alternative, che migrando la propria carriera come se corresse economicamente il lavoratore, anche nei contributi dei redditi di cui sopra, nei limiti definiti il numero e comunque della presenza pubblica.

Art. 14
Nei confronti di coloro che risolveranno il rapporto di lavoro ai sensi del presente accordo è data facoltà alle Aziende di fissare ferie e banca ore relative all’anno di uscita, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione.
Dichiarazione aziendale
Si cercherà altresì, di pianificare la riduzione e, se possibile, la totale fruizione dei residui complessivi.

Parte C – mobilità

Art. 15
Il Piano prevede operazioni straordinarie a fronte delle quali, al netto delle uscite come sopra definite, e considerando al sussistere delle opportune condizioni, lo spostamento dei lavorazioni e non dei lavoratori, si potranno manifestare esigenze di mobilità professionale e/o territoriale del personale.
Ai lavoratori coinvolti dovrà essere garantito il trattamento previsto dall’art. 17 del presente accordo.
Le parti si danno atto fin d’ora che gli interventi formativi che saranno erogati nell’ambito dei processi di mobilità professionale, in quanto strettamente funzionali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui all’art. 5 lett. a), punto 1) del D.M. 158/2000, come successivamente modificato, e delle previsioni dell’accordo 8/7/2011, si avvarranno, anche in concorso tra loro, dei contributi previsti e dei fondi nazionali e comunitari. Per tali interventi formativi si applicheranno le previsioni definite dalle parti a livello nazionale.
In questo quadro l’azienda dichiara la propria disponibilità ad esaminare ed accogliere in via preliminare, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, le domande di trasferimento in via giornaliera dalla zona di residenza/abitazione e di ritorno possibile, allo strumento della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà nel rispetto delle disposizioni normative, di lavorare con giornate ad orario ridotto (con concessione di part time) nelle filiali o di ricorso ai residui ferie.
Le Parti potranno altresì valutare l’opportunità, se ne ricorressero le condizioni e previo accordo, di utilizzare la cosiddetta “solidarietà difensiva” e/o gli strumenti legati dal FOC (Fondo per l’occupazione).
Al fine di concorrere a ridurre quanto più possibile eventuali disagi collegati a fenomeni di mobilità, le aziende valuteranno con favore l’accoglimento di eventuali richieste di part-time anche di tipo verticale.

Art. 16
Le parti confermano la vocazione territoriale del Gruppo BPER.
Confermano altresì la validità della struttura territoriale di Bper Services, società destinataria dell’accentramento delle attività di back office previste nel Piano Industriale 2012/2014, che attraverso la presenza in più ambiti territoriali permetterà anche un contenimento della mobilità territoriale del proprio Piano Industriale.
Le parti condividono la necessità di sviluppare la dislocazione qualificata della attività territoriali del Gruppo in un’ottica di valorizzazione di tutti i territori in cui opera fermo restando la previsione inserita nel Piano Industriale di un rafforzamento della Capogruppo:

  • individuando attività tecnicamente idonee ad essere prodotte al fine di garantire il presidio e monitoraggio dello stesso dall’inizio alla fine per l’intero processo;
  • promuovendo la crescita e la riqualificazione delle risorse necessarie anche attraverso percorsi formativi mirati;
  • favorendo l’allocazione di adeguati livelli di responsabilità.

L’Azienda si impegna a definire l’effettiva ubicazione e il dimensionamento degli altri poli territoriali in prossimità delle operazioni straordinarie quali fusioni, riorganizzazioni delle Banche territoriali e gestione degli esodi di tutte le Banche del Gruppo secondo le previsioni del Piano Industriale.
L’allargamento e/o la creazione di tali poli consentirà l’attenuazione della mobilità territoriale delle risorse ubicate nel Gruppo.
Per quanto concerne la vocazione di accentrare nel singolo polo è necessario conoscere, oltre al dimensionamento che esso avrà, anche le effettive competenze che il Gruppo avrà a disposizione sui vari territori, al fine di valorizzare e impiegare nel miglior modo possibile le professionalità delle risorse delle Banche del Gruppo.
Sempre in riferimento alla tipologia di lavorazioni da portare sui poli occorre anche considerare che l’azienda sta valutando l’internalizzazione di alcuni processi lavorativi.
Le parti concordano che i poli, unitamente alle altre articolazioni organizzative territoriali del Gruppo, oltre a mitigare la mobilità territoriale e preservare le lavorazioni sui diversi territori, dovranno anche consentire in prospettiva un bacino occupazionale ed il mantenimento della professionalità sui territori stessi.
Nel confermare i Poli esistenti di Modena, Sassari, L’Aquila e Tirreni, Matera e Milano il confronto la costituzione del polo su Lanciano in prossimità dell’operazione straordinaria prevista dal Piano Industriale sulla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, secondo le previsioni del Piano Industriale.
Si riporta nella tabella che segue quale che potrebbe essere l’ipotesi di composizione indicativa dei poli territoriali di Bper Services al termine del Piano:

Polo Territorialen° indicativo risorse a fine Piano
Modenatra le 600 e le 650
Centro*tra le 35 e le 55
Sud**tra le 65 e le 85
Sardotra le 270 e le 300
Milanotra le 15 e le 30

* Il numero di risorse è comprensivo sia dei dipendenti che dei distacchi.
** Il Polo Centro prevede centri localizzati a Lanciano e L’Aquila.
*** Il Polo Sud prevede centri localizzati in Campania e Matera.

Art. 17
L’indicazione riportata in tabella è da intendersi quale ipotesi di studio che non può in alcun modo essere ritenuta vincolante tra le parti.
Dichiarazione aziendale
Sono in corso analisi organizzative di fattibilità, che dovrà necessariamente essere legata anche alle professionalità presenti sui territori, volta alla creazione di una organizzazione che la Capogruppo e l’azienda coinvolte.
L’azienda coinvolgerà le Organizzazioni Sindacali, attraverso le procedure che si apriranno, informandole sullo stato dei progetti legati all’incremento di Bper Services e di dislocazione in presenza della stessa.
Le parti, al fine di limitare ulteriormente la mobilità del personale e di garantire pari opportunità di sviluppo professionale tra i lavoratori del Gruppo ricercheranno soluzioni sulle ricadute occupazionali in merito:

  • all’organizzazione al dislocazione delle lavorazioni svolte dal Polo di Modena e di Bper Services su altri poli per liberare risorse che, attraverso una riqualificazione professionale, possano ricoprire le dichiarate necessità di personale delle strutture BPER;
  • alla creazione di unità organizzative proprie della Capogruppo decentrate sui territori stessi e nell’ambito del nuovo governo del Gruppo;
  • a internalizzazione di processi lavorativi attualmente in outsourcing.

Art. 18
La mobilità territoriale che si dovesse creare per diretta conseguenza del Piano Industriale sarà gestita prioritariamente attraverso la ricerca del consenso del personale interessato.
Le aziende ricorreranno i profili professionali necessari anche favorendo ricorso al proprio personale interno e al turnover reperito nel contenuti e se necessario.
Le parti concordano che per la mobilità territoriale che si verrà a creare fino al 31/12/2014 riguardante:

  • i passaggi di persone tra diverse Aziende del Gruppo, considerando tra queste anche quelle per le quali è prevista l’incorporazione (anche dopo l’operazione di fusione);
  • i trasferimenti all’interno della stessa azienda anche dopo linee di mobilità a conseguenza delle operazioni straordinarie previste dal Piano Industriale (con esplicita esclusione dei trasferimenti ad altro comune diverso da quello del domicilio);
  • mobilità connessa a scorrimento;

saranno applicate le previsioni normative del CCNL 8 dicembre 2007, così come rinnovato dall’accordo del 19 gennaio 2012 (ex art. 105, commi 1, 2, 3 e 4 ed ex art. 82, commi 1, 2 e 3). Mentre la parte economica viene definita come di seguito indicato.
Si specifica che le previsioni contenute nella presente parte C troveranno applicazione esclusivamente ai casi di cui alla nuova assegnazione comporti una condizione di sostanziale maggior disagio rispetto alla presente sede.

A) Mobilità giornaliera

Qualora la mobilità che verrà a crearsi consenta il rientro giornaliero del personale alla propria abitazione si potranno verificare forme di mobilità che potranno essere gestite su base volontaria, qualora se ne ravvisino le possibilità e l’esigenza, l’Azienda valuterà, in via sperimentale, la messa a disposizione di mezzi idonei al trasporto collettivo e risorse. Le Parti potranno valutare modalità di orari che agevolino detta modalità di trasporto. L’azienda riconoscerà un’indennità minima fissa di € 4 per ogni giorno di effettiva presenza sul luogo di lavoro.
a2) Per il personale dipendente che venga assegnato ad almeno 25 km di distanza dal luogo di residenza (intesa come abituale dimora) a quello di lavoro e non rientri nella casistica di cui sopra verranno garantiti gli importi giornalieri, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riportati nella seguente tabella, secondo la data di effettiva presenza in servizio:

KM20/3031/4041/5051/6061/7071/8081/9091/100101/110111/120
€481216202428323640

Al fine di salvaguardare le condizioni di vita personale e familiare del personale coinvolto dalla mobilità le parti individuano, quale percorrenza sostenibile su base giornaliera individuale quella che dai massima rientra in una percorrenza di 100 Km calcolata della residenza (intesa come abituale dimora).

B) Mobilità non giornaliera

b1) Qualora l’interessato venga assegnato ad almeno 50 km di distanza dal luogo di sua residenza e decida di usufruire di un alloggio, l’azienda si farà carico, in prima istanza, di una proposta a proprio intero carico.
b2) Ove il dipendente preferisca individuare autonomamente un alloggio di proprio gradimento, l’azienda sopporterà direttamente il relativo contratto o ne assumerà gli oneri secondo i seguenti limiti mensili:

Categoria€/mese
Dirigenti – QD4 – QD31.300
QD2 – QD11.100
Aree Professionali900

In entrambi i casi, qualora i canoni di affitto sia inferiore ai limiti di cui sopra la differenza sarà convertita in indennità giornaliera, sulla base di 20 gg lavorativi mensili, e riconosciuta all’interessato in base ai giorni di effettiva presenza.
Per personale appartenente alle Aree professionali che decide di trasferire il proprio nucleo familiare si applicherà il trattamento per i QD1 e QD2 di cui sopra.
Gli importi in tabella si applicano in ogni caso in cui l’assegnazione sia ad almeno 120 km di distanza dal luogo di residenza (intesa come abituale dimora) a quello di lavoro, anche nel caso in cui non sia stipulato alcun contratto di affitto.
Gli importi di cui al presente articolo sono da considerarsi al lordo delle ritenute di legge e non verranno computati ai fini di alcun altro istituto contrattuale (ad es. del TFR, della previdenza e dell’assistenza).
Tali indennità verranno garantite comunque non oltre un massimo di 48 mesi.
Le distanze chilometriche tra le località di residenza e quella della sede di lavoro verranno rilevate in base alle mappe di www.viamichelin.it, secondo il percorso consigliato.

Art. 19
In richiesta di rientro e/o di avvicinamento alla piazza di residenza/domicilio prospettate dal personale soggetto a mobilità in seguito all’applicazione del presente accordo potranno essere presentate trascorsi 24 mesi dal trasferimento.
L’azienda dichiara la propria disponibilità ad esaminare, compatibilmente con le esigenze aziendali, le richieste di cui sopra, e di dare 24 mesi dalla presentazione della relativa istanza, ove se ne ravvisino le possibilità, possibilmente ricercando il consenso della risorsa, anche in deroga ai 2103 del c.c., che ne permettono l’accoglimento.

Art. 20
Tenuto conto delle previsioni dell’art. 18 CCNL 8 dicembre 2007, così come rinnovato dall’accordo del 19 gennaio 2012, e in conformità con le medesime, nei confronti delle risorse interessate dai processi di riqualificazione/riconversione conseguenti all’applicazione e/o sviluppo del Piano, si precisa che, al fine di poter mantenere i lavoratori negli ambiti territoriali di provenienza, al Personale potranno essere attribuite mansioni non equivalenti in deroga all’art. 2103 c.c., possibilmente ricercando il consenso della risorsa. Sarà invece possibile procedere al trasferimento della sede di lavoro, solo dopo tale formale riqualificazione/riconversione.

Art. 21
In considerazione del fatto che il saldo netto dell’organico di Gruppo a fine Piano dovrà essere ridotto di 450 risorse (salvo quanto previsto all’art. 9), l’Azienda provvederà a sostituire non nuove assunzioni utilizzando anche i nuovi strumenti messi a disposizione dal CCNL, le uscite superiori alle stime.
Qualora al termine delle verifiche di cui all’art. 7 venga constatata l’effettiva adozione di tutti gli aventi diritto e/o che le verifiche dei processi di cui all’art. 8 diano un esito positivo dall’art. 8 del presente accordo, l’Azienda provvederà ad assumere con nuovo decreto un numero di lavoratori coordinato con il Piano complessivo del Gruppo anche su riguardo ai processi di riorganizzazione e alle nuove assunzioni.
In considerazione della presenza del Gruppo anche su regioni nelle quali sono date minori opportunità di impiego e in aree caratterizzate da difficoltà occupazionali ed in relazione alla volontà di contribuire a garantire condizioni di equilibrio sociale sui diversi territori, l’Azienda si dichiara disponibile a promuovere le nuove assunzioni, al fine di coprire le esigenze che si apriranno nelle aziende, secondo i criteri utilizzati presso la Capogruppo, con una particolare attenzione alle richieste pervenute da detti territori.
Si specifica come il presente assunto nei territori secondo le modalità sopra identificate, qualora venga adibito ad incarichi in luoghi diversi da quelli di provenienza, potrà essere riportato nei territori di origine al sussistere delle idonee opportunità organizzative.
Si valuteranno prioritariamente e compatibilmente con i profili richiesti le risorse che prestano o hanno prestato attività lavorativa presso le Aziende con contratti a tempo determinato ovvero in apprendistato.

Art. 22
A richiesta di una parte, sarà possibile effettuare incontri di verifica annuali, al di fuori di quelli già indicati nell’accordo, al fine di verificare lo stato di applicazione dell’accordo stesso.

Art. 23
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono di considerare esaurite le procedure avviate in applicazione degli articoli 18 e 19 del CCNL dell’8/12/2007, così come rinnovato dall’accordo del 19 gennaio 2012.

L’Azienda
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA S.C.

Le Organizzazioni Sindacali
DIRCREDITO – F.D.  FABI  FIBA-CISL  FISAC-CGIL
SINFUB  UGL CREDITO   UILCA-UIL

Allegato A

DELEGA – modulo per richiesta diretta a INPS/istituto di patronato dell’estratto assicurativo, dell’estratto di posizione e del successivo invio dell’estratto conto certificativo (ECOCERT). Da restituire all’Azienda entro il 12/10/2012.

Allegato B

DICHIARA – modulo con cui il lavoratore dichiara di aver dato delega al patronato e si impegna a presentare alla Direzione Risorse Umane di Gruppo, entro il 30/11/2012, l’estratto conto certificativo, l’indicazione decorrenza pensione e l’importo presuntivo pensione INPS.

Allegato C

NOTA INFORMATIVA per raccolta dati anagrafici, periodi di attività/lavoro, esclusione di particolari forme di previdenza e particolari agevolazioni di legge. Da allegare carta di identità e codice fiscale.

Allegato C1

AUTOCERTIFICAZIONE da compilarsi in ogni caso, anche se già registrati in posizione INPS, relativa all’accredito della contribuzione figurativa per maternità/malattia e servizio militare o civile.

Allegato D

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’OFFERTA DI INCENTIVAZIONE ALL’ESODO – per lavoratori con requisiti pensionistici entro il 30 giugno 2013. Prevista irrevocabilità subordinata alla conferma dei dati ECOCERT.

Allegato E

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’OFFERTA DI INCENTIVAZIONE ALL’ESODO ED ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ – per lavoratori con requisiti pensionistici tra 1 luglio 2013 e 31 dicembre 2014 o non appena disponibili i requisiti previsti dalla legge. Con opzioni selezionabili e irrevocabilità subordinata alla conferma dei contenuti del modello ECOCERT.

Allegato F

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’OFFERTA DI INCENTIVAZIONE ALL’ESODO ED ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ – per lavoratori con requisiti pensionistici compresi tra 1 gennaio 2015 e 30 giugno 2016. Previsto impegno a comunicare all’Azienda e al Fondo di Solidarietà l’eventuale instaurazione di nuovo rapporto di lavoro durante il periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie.


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