13 LUGLIO 2024 SPECIALE EROGAZIONE WELFARE 2024
VERBALE DI ACCORDO
SPECIALE EROGAZIONE WELFARE 2024
INDICE
Premesse
Art 1. Premessa
Art 2. Speciale erogazione welfare: categorie di dipendenti destinatari, tempistiche di attribuzione e valore dello stesso
Art 3. “Speciale erogazione welfare”: partecipazione al Piano Welfare
Art 4. Clausole finali
Il giorno 13 luglio 2024, in Modena,
tra
● l’azienda BPER Banca S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “BPER” o “Azienda”);
e
● gli Organismi Sindacali Aziendali:
– FABI nelle persone di Antonella Sboro, Alessandro Mutini, Stefano Seghezza, Stefano Del Soldato Scavino, Pierluigi Baldini, Giuseppe De Felice, Adriano Di Martino, Andrea Zucchi, Alessandro Frontini, Giuseppe Imperio, Alberto Loda, Antonio Giovanni Vavassori, Luca Panfietti, Alfio Catania, Alfredo Villa, Rossella Penserini, Lanfranco Nanetti, Rossella Orlando, Antonella Favoino, Stefano Rossi Mel, Federica Padovani, Laura Querzè, Mauro Bertolino, Vincenzo Persico, Massimo Morelli, Antonio Patera, Fabio Maravalli, Giuseppe Galleri, Giovanni Dell’Aquila, Franca Di Gaetano, Antonino Geraci;
– FIRST CISL nelle persone di Elisabetta Artusio, Emilio Verrengia, Alberto Broggi, Maurizio Davi, Michele Fiscarelli, Bruna Massa, Francesco Melis, Matteo Muzio, Massimiliano Perona, Mario Raimondi, Sabrina Schieri, Gianpietro Spigone, Andrea Anguissola, Fabrizio Mattioli, Luca Mellano, Marco Militerno, Giulio Olivieri, Eva Pellegrini, Marco Piccolo, Antonio Polcaro, Raffaella Ravarra, Patrizia Severi, Roberto Simonazzi, Fulvio Velotto;
– FISAC CGIL nelle persone di Andrea Matteuzzi, Eleonora Orlandi, Nicola Cavallini, Pasquale Bruno Lorenzo, Marco Del Brocco, Maria Agueci, Nunzia Colantonio, Sabrina Marricchi, Alfredo Pellone, Carlo Gallinotti, Samuel Paganini, Grazia Carla Maria Scarpa, Luca Copersini, Gianni Gaudenzi, Lucilla Ferrari, Stefano Parini, Michele Sciotto, Micaela Muzi;
– UILCA nelle persone di Paolo Tassi, Alberto Forlai, Alessandra Piccoli, Antonella Losenno, Antonino La Rosa, Antonio Continolo, Barbara Arienti, Calogero Tramuto, Cesira Fusco, Claudia Dabbene, Claudio Migliorini, Dario Tognoli, Davide Micheli, Francesco Battaglia, Gabriele Bortolani, Giacomo Negro, Giuseppe Abate, Luca Cremonini, Marco Aversa, Maria Luisa Serina, Mario Rosario Azzaro, Massimiliano Penna, Maurizio Fusari, Mauro Corte, Pierre D’Alessio, Sandro Marchese;
– UNISIN nelle persone di Andrea Bonvicini, Claudio Febbraro, Alessia Ronchetti, Raffaello Andalò, Manuel Mari, Luca Troilo, Fortunato Bruno, Matteo Bruni, Marco Pegolo, Nicola Scognamiglio, Maria Angela Angeretti, Alessandro Pellicoro, Samantha Burzi, Simone Menichini, Mirko Menicacci, Roberto Venturelli, Alberto Carloni, Paolo Bellotti, Sara Brancolini, Marco Farfanelli, Federico Soliani Raschini, Fabio Massini, Simone Gizzi, Gianluigi Budriesi, Luca Ghimenti;
– l’Azienda e le OO.SS., ponendo grande attenzione agli istituti di Welfare, propongono di integrare la propria offerta ai dipendenti prevedendo la possibilità di corrispondere a questi ultimi utilità di valenza sociale e/o assistenziale, approfondendo pertanto la
possibilità di individuare strumenti diversi ed innovativi volti comunque a riconoscere l’impegno del Personale;
– al fine di riconoscere l’impegno sia dal lato ordinario che straordinario del Personale, le parti hanno pertanto approfondito la possibilità di offrire una ‘Speciale erogazione welfare’
si è convenuto quanto segue:
Art 1. Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art 2. Speciale erogazione welfare: categorie di dipendenti destinatari, tempistiche di attribuzione e valore dello stesso
Per i dipendenti della BPER Banca beneficiari del Premio Aziendale 2024 di cui agli Accordi sottoscritti in data 13 luglio 2024, al verificarsi delle condizioni che determinano l’erogazione del citato Premio, si prevede – quale una tantum – l’assegnazione di una
‘Speciale erogazione welfare’ tramite l’erogazione di una combinazione tra beni, servizi ed utilità, lasciando ai lavoratori la facoltà di scegliere la composizione della stessa secondo le previsioni di cui ai successivi artt. 3 e 4.
Il valore della “Speciale erogazione welfare” è di euro 450,00.
Tale “Speciale erogazione welfare”, in quanto spettante, viene corrisposta entro il mese di luglio 2025 (competenza 2024) al personale con rapporto di lavoro in essere al momento dell’erogazione (con l’eccezione di quanto di seguito espressamente indicato),
non sarà riparametrata in funzione dei livelli di inquadramento dei beneficiari.
Alla stessa verranno applicate le medesime regole di attribuzione del Premio Aziendale (di cui all’accordo del 13 luglio 2024).
Al riguardo, resta stabilito che:
- la Speciale erogazione welfare è ridotta di tanti dodicesimi quanti sono gli effettivi mesi di assenza dal servizio (nel caso di assenza retribuita, la riduzione non si applica se l’assenza non supera i tre mesi e in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza duri per l’intero anno);
- la Speciale erogazione welfare non è ridotta per i periodi di assenza di ferie e, relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi;
- la Speciale erogazione welfare viene riconosciuta in denaro, con tassazione piena, ai lavoratori che nel corso del 2024 hanno prestato servizio con contratto di somministrazione, secondo le disposizioni di cui al presente verbale, anche per l’anno o frazione in cui si sia verificata la risoluzione del rapporto di somministrazione per raggiungimento del termine previsto o per assunzione della risorsa;
- la Speciale erogazione welfare spetta anche al personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante;
- la Speciale erogazione welfare spetta anche al personale assunto con contratto a tempo determinato anche per l’anno o frazione in cui si sia verificata la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine previsto;
- la Speciale erogazione welfare per il personale a part-time è proporzionata all’orario di lavoro prestato;
- la Speciale erogazione welfare spetta ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova nell’anno di riferimento;
- la Speciale erogazione welfare è esclusa dal computo del trattamento di fine rapporto;
- la Speciale erogazione welfare viene erogata per l’anno o frazione in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro con accesso al Fondo Straordinario di Solidarietà o per accesso a pensione di legge o inabilità e riproporzionata al periodo di servizio;
- la Speciale erogazione welfare è esclusa dalla determinazione del trattamento integrativo di pensione;
- la Speciale erogazione welfare non viene attribuita in caso di giudizio professionale di sintesi negativo.
Per quanto riguarda il personale destinatario del presente accordo non più in servizio alla data di attribuzione della “Speciale erogazione welfare”, il corrispondente valore, se spettante, verrà versato presso la forma di Previdenza Aziendale cui l’interessato aderisce, ove presente, e se non iscritto alla previdenza aziendale al momento dell’erogazione l’importo eventualmente spettante verrà riconosciuto in denaro, con tassazione piena.
Art 3. “Speciale erogazione welfare”: partecipazione al Piano Welfare
Per i dipendenti destinatari della ‘Speciale erogazione welfare’, la destinazione delle somme a welfare avverrà secondo quanto di seguito previsto.
Piano Welfare:
Il “Piano Welfare” prevede l’erogazione di una combinazione tra beni, servizi ed utilità, lasciando ai lavoratori la facoltà di scegliere la composizione degli stessi tra un paniere di servizi preventivamente definiti rientranti tra quelli previsti dal comma 2, dal comma 3, dal comma 4 dell’art. 51 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dalla L. 208/2015, dalla L. 232/2016 e dalla L. 205/2017 e successive modifiche e integrazioni intervenute per effetto di Atti di legge successivi, tempo per tempo vigenti e in conformità agli orientamenti di prassi intervenuti nel tempo.
Art 4. Clausole finali
I contenuti dell’iniziativa relativa alla “Speciale erogazione welfare” saranno oggetto di apposita comunicazione a tutto il Personale, anche con riferimento al periodo di fruizione dei beni, servizi ed utilità.
La quota destinata al Piano Welfare eventualmente non fruita dal dipendente non darà mai diritto ad alcuna liquidazione monetaria della stessa.
La quota residua risultante dal Piano Welfare a fine 2025 (riferita all’eventuale destinazione della Speciale erogazione welfare di cui al presente accordo), una volta scaduto il termine che verrà definito entro il quale effettuare le scelte nell’ambito dello stesso, verrà destinata all’anno successivo (2026), e potrà essere utilizzata per fruire di beni e servizi di cui al “Piano welfare”. Laddove la cifra residua non venga utilizzata entro il termine che verrà definito per l’anno 2026, la stessa verrà destinata ad alimentare la posizione individuale del dipendente presso la forma di previdenza aziendalmente prevista cui lo stesso aderisce.
| Organismi Sindacali Aziendali FABI FIRST – CISL FISAC – CGIL UILCA UNISIN | BPER Banca S.p.A. |
