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12 GIUGNO 2017 Trattamenti economici Nuova Carife

VERBALE DI ACCORDO

(TRATTAMENTI ECONOMICI DIPENDENTI EX NUOVA CARIFE)

 

INDICE:
Premesse
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Verbale di conciliazione

Il giorno 12 giugno 2017 in Ferrara, presso la Direzione Generale della Capogruppo Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

tra

la Capogruppo Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (di seguito anche la Società o l’Azienda), anche in nome e per conto di Carife S.E.I. S.r.l. e Carife SIM S.p.A. nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. Giovanni Capitanio, coadiuvato dal signor Gabriele Arioli Responsabile Direzione Risorse Umane

e

le Organizzazioni Sindacali di Fabi, First-Cisl, Fisac/Cgil, Ugl Credito, Uilca

Premesso che

  1. con Accordo 4 marzo 2016 si è stabilita fra le Parti la cessazione di ogni effetto, anche quindi della parte economico-normativa, del Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012 dall’I gennaio 2017;
  2. con Accordo 31 dicembre 2016, all’art. 8, si è stabilita, tra l’altro, l’applicazione in via di fatto del Contratto Integrativo di Gruppo, limitatamente agli artt. 6, 9, 10, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 35 e 36 fino alla data ultima del 31 marzo 2017;
  3. Le OO.SS. hanno formalizzato una propria dichiarazione in calce all’art. 8 del citato Accordo 31/12/2016 come segue: “DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.: Le OO.SS. dichiarano che le voci retributive di cui agli articoli 17, 21, 22, 29, 48, storicamente presenti nei Contratti Integrativi Aziendali, devono intendersi a tutti gli effetti elementi stabili e consolidati delle norme retributive individuali dei lavoratori percettori degli stessi, comportando cosi la fattispecie dell’ “assegno ad personam” non assorbibile ad alcun titolo, oltre a costituire base di calcolo delle voci retributive della RAL.”;
  4. l’Azienda, in coerenza con quanto già dichiarato nel corso del negoziato, ha confermato con lettera datata e consegnata alle 00.55. Il l gennaio 2017, l’estensione dell’applicazione in via di fatto fino e non oltre il 31 marzo 2017, anche degli artt. 17, 21, 22, 29 e 48 del Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012 con le modalità indicate nella lettera stessa;
  5. hanno fatto seguito diverse richieste sindacali di non cessare, in particolare, l’applicazione degli artt. 17, 21, 22, 29 e 48 del Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012 oltre la data del 31 marzo 2017; ad esse l’Azienda ha replicato con lettera del 6 aprile 2017 ribadendo la legittimità della posizione assunta e riconfermando che:
    • l’intera materia del Contratto Integrativo di Gruppo ha cessato di produrre ogni suo effetto il 12.2016 e anche in via di fatto per i sopracitati articoli, a decorrere dal 1 aprile u.s., fatta eccezione per il terna riferito all’assistenza sanitaria per la quale, stante la sua rilevante valenza sociale, l’Azienda ha operato per rinnovarla fino alla data del 31 marzo 2018 e quello della previdenza complementare già regolata alle condizioni e modalità di cui all’Accordo sottoscritto fra le Parti in data 31 gennaio 2017;
    • non ha potuto che limitarsi a prendere atto delle diffide pervenute da dipendenti, per il tramite delle SS., sull’argomento dell’applicazione degli artt. 17, 21, 22, 29 e 48 e, per una parte di essi -aderenti al Fondo di Solidarietà di cui all’art 3 sub A) dell’Accordo 31/12/2016 – relativamente alla materia della previdenza complementare, alla cd “clausola di salvaguardia” e alla copertura sanitaria, ribadendo che tali richieste risultano comunque destituite di fondamento in fatto e in diritto e che pertanto non possono trovare accoglimento;
    • relativamente all’istituto del buono pasto, l’Azienda si è resa disponibile ad una riflessione complessiva in ordine al valore giornaliero del ticket e alla platea dei possibili beneficiari, fermo restando che dal 1° aprile 2017 la sua corresponsione è stata regolata come stabilito dal CCNL;
  6. con successiva lettera datata 7 aprile 2017 le OO.SS., preso nota della posizione rappresentata dall’Azienda, hanno chiesto di potersi confrontare su tutti gli argomenti all’attenzione.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, nel rispetto dei diversi ruoli che istituzionalmente le connotano, e consapevoli delle rispettive posizioni, hanno inteso definire la materia come segue:

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Resta fermo e riconfermato che le sorti del Contratto Integrativo di Gruppo risultano già definitivamente regolate fra le Parti, e che pertanto le Parti stesse convengono la cessazione dell’applicazione anche in via di fatto del Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012 alla data del 31 marzo 2017, come richiamato nelle premesse sub b) e d) nei confronti di tutte le categorie del personale;

Su esplicita richiesta delle OO.SS., le Parti stesse hanno peraltro avviato un confronto per individuare possibili soluzioni sulla materia che mitighino gli impatti sociali sugli argomenti regolati in precedenza e in particolare dagli articoli 17, 21, 22, 29 e 48, tenendo peraltro conto della situazione complessiva in cui si trova l’Azienda e della possibile evoluzione degli assetti societari.

Alla luce di quanto sopra le Parti convengono tutto quanto segue:

  1. l’Azienda si dichiara disponibile, in via del tutto eccezionale, ad introdurre una erogazione, a favore dei dipendenti di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., Carife S.E.I. e Carife SIM inquadrati nella categoria delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi in servizio alla data dell’1 aprile 2017, che alla data del 31 dicembre 2016 sono risultati percettori dei trattamenti economici denominati premio di rendimento extra standard (disciplinato all’art. 17 come anche all’art. 2 dell’Accordo 26 aprile 2016 relativo agli ex dipendenti della Società Commercio e Finanza), assegno aziendale (art. 21), assegno aziendale di produttività (art. 22), maggiorazione laurea e albo (art. 29) assegno di anzianità ex Banca Popolare di Roma (art. 48), da corrispondersi mediante “assegno ex intesa 12/6/2017” non computato e non computabile nella base di calcolo utile ai fini del TFR e comunque non rivalutabile. Detta erogazione sarà ridotta a partire rispettivamente dall’1/1/2018 e ulteriormente ridotta dall’1/1/2019, secondo gli importi mensili espressi in euro della tabella che segue (valori riferiti ai dipendenti full-time), suddivisi per inquadramento contrattuale:
LIVELLO
CONTRATTUALE
Misure di riduzione mensile dal
1/1/2018
Misure di riduzione mensile dal
1/1/2019
2A1L2424
2A2L2525
2A3L2626
3A 1L2828
3A 2L2929
3A 3L3131
3A 4L3333
QD13737
QD24040
QD34444
QD45252

Eventuali future erogazioni a titolo di Premio Aziendale e/o eventuali erogazioni integrative o sostitutive dello stesso, non saranno cumulabili fino a concorrenza dell’importo annuo dell’assegno ex intesa 12/6/2017, secondo il criterio di competenza.

La corresponsione dell’assegno ex intesa 12/6/2017 avverrà esclusivamente e tassativamente solo nei confronti dei dipendenti che ne hanno titolo a condizione che essi stessi diano piena attuazione a quanto stabilito nel successivo art.3.

Tale assegno, nel suo valore annuo complessivo ed omnicomprensivo, sarà composto dall’importo derivante dalla sommatoria delle percentuali indicate nel prospetto che segue da applicarsi agli importi da ciascuno percepiti in precedenza – la cui erogazione è definitivamente venuta meno alla data del 31 marzo 2017 – delle voci di seguito indicate:

Nuovo valore assegno ex intesa 12/6/2017

percentualevoci prese a riferimento
1)80 %dell’ex premio di rendimento extra standard relativo all’esercizio 2016 tenuto conto dell’inquadramento e degli scatti di anzianità acquisiti a tutto il 31 dicembre 2016 -valori full time
2)80 %dell’ex assegno aziendale erogato nell’anno 2016 (voci 5764 e 5765 della busta

paga). In caso di dipendente che nel corso del 2016 ha avuto periodi di prestazione lavorativa part time, il valore verrà rapportato al tempo pieno

3)80 %dell’ex assegno aziendale di produttività tenuto conto del livello di inquadramento e del numero di scatti di anzianità a gennaio 2017 – valori full time
4)80 %della ex maggiorazione laurea e albo erogata nel mese di dicembre 2016 moltiplicata per 13 mensilità — valori full time
5)80 %dell’ex assegno di anzianità di Banca Popolare di Roma in pagamento a dicembre
2016 moltiplicato per 13 mensilità — valori full time

L’assegno ex intesa 12/6/2017 così costituito viene, nel suo ammontare complessivo, suddiviso per 12 mensilità e sarà correlativamente ridotto e riproporzionato in base alla eventuale prestazione ridotta e/o resa a part time; esso non è computato e non è computabile nella base di calcolo utile ai fini del TFR.

Per l’anno 2017, esso sarà corrisposto a decorrere dalla mensilità di aprile.

L’Azienda comunicherà a ciascuno degli interessati la data in cui costoro dovranno sottoscrivere la conciliazione entro e non oltre il giorno 10 luglio 2017; il facsimile dell’atto conciliativo viene allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante; la sottoscrizione della transazione costituisce condizione tassativa per erogare l’assegno ex intesa 12/6/2017. A transazione sottoscritta l’Azienda inizierà a corrispondere l’assegno ex intesa e relativi arretrati con il cedolino di luglio ovvero di agosto del c.a.

Ove la transazione non venisse perfezionata entro il 10 luglio p.v. l’erogazione dell’assegno ex intesa 12/6/2017 si intenderà decaduta e preclusa ad ogni conseguente effetto nei confronti del soggetto che non ha conciliato.

DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA: in accoglimento di specifica richiesta delle OO.SS., l’Azienda assicura che i tre ratei di premio di rendimento extra standard maturati nell’arco temporale gennaio —marzo 2017 verranno liquidati agli interessati, sempre nella percentuale definita all’80% di cui al punto 1) della suindicata tabella, nel cedolino stipendio del primo mese in cui verrà corrisposto l’assegno ex intesa 12/6/2017.

  1. l’Azienda, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente Accordo e sino al 31 dicembre 2017, riconoscerà a ciascun dipendente con contratto full time ed ai turnisti, con esclusione dei Dirigenti, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo, il buono per la consumazione del pasto del valore facciale di euro 5,25 giornalieri. Ai dipendenti con contratto part-time, il buono pasto viene erogato in misura proporzionalmente ridotta rispetto alla misura spettante al personale con contratto full-time, tenuto conto della riduzione della prestazione oraria giornaliera rispetto a quella del tempo pieno. Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto;
  2. per il periodo dal 1° aprile 2017 e sino al 31 marzo 2018, viene riconosciuta a tutto il personale dipendente, con premio a carico Azienda, l’assistenza sanitaria secondo modalità, condizioni e termini già definiti dall’Azienda (tramite Casdic con l’operatore Unisalute) ed illustrate alle Organizzazioni Sindacali;
  3. in materia di infortuni professionali ed extra professionali viene confermata la piena operatività nelle stesse modalità che erano in essere sino al 31 dicembre 2016 della relativa polizza, con scadenza ultima alla data del 31 dicembre 2017;
  4. in caso di premorienza e invalidità totale e permanente comportante la perdita di ogni capacità lavorativa e conseguente collocamento a riposo per cause diverse dall’infortunio, continueranno ad essere applicate fino al 31 dicembre 2017 le regole già in essere con i seguenti importi:
    • euro 213.696,56 per i Quadri Direttivi di 3° livello, Quadri Direttivi di 4° livello;
    • euro 136.228,03 per tutti gli altri dipendenti a tempo indeterminato;
  1. la copertura Kasco per le autovetture dei dipendenti in missione avrà validità e efficacia sino al 31 dicembre 2017, con i limiti e le modalità di cui alla polizza assicurativa già in essere e non più rinnovabile alla scadenza;
  2. fino al 31 dicembre 2017, qualora non già erogato per l’anno in corso, verrà riconosciuto un contributo annuo di euro 1.033,00 ai dipendenti con figli portatori di handicap, da erogarsi entro 30 giorni dalla richiesta debitamente documentata. Nella sola ipotesi in cui il figlio portatore di handicap risulti fiscalmente a carico del dipendente, tale contributo verrà elevato a euro 2.000,00.

Art. 3 – Fermo restando la cessazione, in fatto ed in diritto, ad ogni effetto conseguente dell’erogazione degli assegni di cui alla lett. d) delle premesse alla data del 31 marzo 2017, le Parti stabiliscono e si confermano che condizione essenziale per l’erogazione individuale dell’“assegno ex intesa 12/6/2017” di cui al precedente art. 2, è la sottoscrizione, in via anticipata rispetto all’erogazione medesima, da parte di ciascuno dei dipendenti interessati (i percettori in servizio alla data del 1 aprile 2017 che alla data del 3 l dicembre 2016 beneficiavano dei trattamenti economici di cui al precedente art. 2), di quanto previsto dall’ultimo comma della lett. a) dell’art. 2 ai sensi dell’art. 2113 ultimo comma c.c., dinanzi alle Commissioni di conciliazione presso l’ABI, contrattualmente previste.

Art. 4 – L’Azienda, in via del tutto eccezionale, in accoglimento di specifica proposta sindacale, condivide di favorire il personale che accederà alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà nel corso del 2017, continuando a riconoscere al medesimo, subordinatamente alla permanenza nel Fondo di Solidarietà, l’assistenza sanitaria di cui all’art. 2 punto c) nelle stesse modalità e condizioni in essere per il personale dipendente. Dette condizioni di assistenza sanitaria saranno riconosciute al personale che accederà al Fondo di Solidarietà per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso, a condizione che la medesima copertura venga mantenuta tempo per tempo al personale in servizio ed alle stesse condizioni.

Art. 5 – Le Parti, in accoglimento di specifica richiesta da parte delle OO.SS., si danno reciprocamente atto che in presenza di modifiche legislative che determinino variazioni nei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici dell’A.G.O. tali da pregiudicare l’accesso agli stessi al termine previsto delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, si incontreranno per valutare la situazione determinatasi e per ricercare adeguate soluzioni, ferma la valutazione circa la sostenibilità di eventuali oneri.

Art. 6 – Le Parti, in relazione alla “sospensione dell’attività lavorativa”, nel riconfermare tutto quanto previsto nell’Accordo 27 novembre 2013, ferma e riconfermata la legittimità di tutto quanto è stato operato ed è intervenuto in Azienda sulla materia specifica da parte di ciascuno dei dipendenti nel rispetto del regime fino ad oggi in vigore, stante la particolare situazione aziendale, convengono che:

  1. per l’anno 2017 il plafond individuale già definito venga ridotto di 6 giornate annue pro capite. I lavoratori che intendessero fruire integralmente del plafond individuale senza la predetta riduzione, in tutto o in parte, delle 6 giornate decurtate, dovranno far pervenire richiesta scritta alla Direzione Risorse Umane entro e non oltre il 30/6/2017. L’azienda si riserva di accettare o respingere tali richieste sulla base delle ragioni tecnico-organizzative;
  2. per l’anno 2018 le giornate di solidarietà da fruire scendono a 10 giornate annue pro capite per tutto il personale, fermo il resto previsto all’art. 6 dell’Accordo 27 novembre 2013.

Qualora alla data dell’1/7/2017, in sede di riduzione delle giornate per l’anno 2017, non vi fosse capienza nel plafond individuale, si procederà a decurtare le sole giornate residue non finanziate e non ancora fruite.

Per gli aderenti alle forme di esodo di cui all’art. 3 dell’Accordo 31 dicembre 2016, resta confermata la riparametrazione delle spettanze rispetto ai mesi di permanenza in servizio nel corrente anno e, qualora in sede di riparametrazione, non vi fosse capienza nel plafond individuale, si procederà a decurtare le sole giornate residue non ancora fruite.

Art. 7 – Le Parti si confermano che ogni clausola del presente Accordo viene ritenuta dalle Parti medesime e va conseguentemente considerata collegata in modo funzionale ed inscindibile alle altre clausole che compongono l’Accordo medesimo e lo rendono conseguentemente unitario ed inscindibile in ogni sua parte.

 

Letto, approvato e sottoscritto

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori

FABI – FIRST CISL – FISAC CGIL – UGL CREDITO – UILCA UIL

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
anche in nome e per conto di
Carife S.E.I. S.r.l. e Carife SIM S.p.A.
L’amministratore delegato
Giovanni Capitanio

 


ALLEGATO ALL’ACCORDO 12/6/2017

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

(Costituita ai sensi dell’art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale del 31 marzo 2015)

VERBALE DI CONCILIAZIONE

(art. 412-ter, c.p.c.)

Il giorno________________ in Ferrara dinanzi alla Commissione Paritetica di Conciliazione composta dal:

  1. BOTTINO STEFANO dell’Associazione Bancaria Italiana
  2. _________ dell’Organizzazione Sindacale sono comparsi:

(di seguito anche l’Azienda) con sede legale, codice fiscale/partita IVA 13613381006 e Registro delle Imprese di Roma n. 13613381006, in persona del procuratore speciale Sig. Arioli Gabriele giusta procura

e

  • il/la Sig/ra_______ , nato/a a __________ Li il ________ , codice fiscale ______________________

residente in _______________ ), ______________  (di seguito il/la Dipendente)

Premesso che:

  1. con Accordo sindacale sottoscritto il 4 marzo 2016 si è stabilito che il Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012 avrebbe cessato di produrre ogni suo effetto, anche quindi della parte economico-normativa, a decorrere dal 1° gennaio 2017;
  2. con Accordo sindacale sottoscritto il 31 dicembre 2016, all’art. 8, si è stabilito, tra l’altro, che nonostante la disposta cessazione definitiva dal 1° gennaio 2017 del Contratto Integrativo di Gruppo, l’Azienda, in via di fatto, avrebbe continuato a dare applicazione alla normativa aziendale di Gruppo limitatamente agli artt. 6, 9, 10, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 35 e 36 fino alla data ultima 31 marzo 2017;
  3. Le OO.SS. hanno formalizzato una propria dichiarazione in calce all’art.8 del citato accordo 31/12/2016 come segue: ” DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.: Le OO.SS. dichiarano che le voci retributive di cui agli articoli 17, 21, 22, 29, 48, storicamente presenti nei Contratti Integrativi Aziendali, devono intendersi a tutti gli effetti elementi stabili e consolidati delle norme retributive individuali dei lavoratori percettori degli stessi, comportando così la fattispecie dell’ “assegno ad personam” non assorbibile ad alcun titolo, oltre a costituire base di calcolo delle voci retributive della RAL.”
  4. L’Azienda non condividendo affatto la fondatezza della suddetta dichiarazione resa dalle OO.SS., come peraltro già confermato nel corso della trattativa alle medesime, in coerenza con quanto già dichiarato nel corso del negoziato, ha confermato con lettera datata e consegnata alle OO.SS.11 1 gennaio 2017, che l’applicazione in via di fatto fino e non oltre il 31 marzo 2017 veniva estesa anche agli artt. 17, 21, 22, 29 e 48 del Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012 con le modalità indicate nella lettera stessa;
  5. coerentemente con quanto dichiarato dall’Azienda nella citata lettera sub d), l’applicazione in via di fatto delle erogazioni previste agli artt. 17, 21, 22, 29 e 48 è cessata a decorrere dal 1° aprile 2017;
  6. il 29 marzo e 7 aprile uu.ss. le OO.SS. hanno consegnato all’Azienda le lettere di alcuni dipendenti che hanno diffidato Nuova Carife dal cessare di riconoscere loro, da aprile 2017, i trattamenti economico-normativi riferiti agli articoli sopra indicati, aprendo nei fatti la via di un potenziale contenzioso che si è concluso positivamente con la sottoscrizione dell’Accordo sindacale del 12 giugno 2017 che qui si dà per trascritto e si richiama in ogni sua parte;
  7. detto Accordo, all’art. 2, ha confermato che con il 31 marzo 2017 le erogazioni di cui agli artt. 17, 21, 22, 29 e 48, del citato Contratto integrativo di Gruppo sono definitivamente cessate ad ogni conseguente effetto;
  8. peraltro al fine di mitigare le ricadute della predetta cessazione dei predetti assegni, l’accordo ha altresì previsto a favore dei dipendenti di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., Carife S.E.I. e Carife SIM in servizio alla data del 1 aprile 2017, che alla data del 31 dicembre 2016 sono risultati percettori dei trattamenti economici di cui agli artt. 17, 21, 22, 29 e 48, l’erogazione, in luogo dei suddetti trattamenti venuti a cessare definitivamente alla data del 31 marzo u.s., di un importo denominato “assegno ex intesa 12/6/2017” composto dalla sommatoria degli importi derivanti dall’applicazione, alle predette voci cessate, delle percentuali indicate nella tabella contenuta nel medesimo articolo 2; esso non sarà computato e non sarà computabile nella base di calcolo utile ai fini del TFR e non sarà rivalutabile. Detta erogazione verrà ridotta a partire rispettivamente dal 1/1/2018 e ulteriormente ridotta dal 1/1/2019, secondo gli importi mensili espressi in euro della tabella che segue, suddivisi per inquadramento
LIVELLO
CONTRATTUALE
Misure di assorbimento mensile
da
1/1/2018
Misure di assorbimento mensile da 1/1/2019
2A1L2424
2A2L2525
2A3L2626
3A 1L2828
3A 21_2929
3A 3L3131
3A 4L3333
QD13737
QD24040
QD34444
QD45252

 

  1. Eventuali future erogazioni a titolo di Premio Aziendale e/o eventuali erogazioni integrative o sostitutive dello stesso, non saranno cumulabili fino a concorrenza dell’importo annuo dell’assegno ex intesa 12/6/2017, secondo il criterio di competenza.
  2. i) all’art. 3 dell’ Accordo sindacale 12/6/2017 è stato previsto che la condizione essenziale per l’erogazione individuale dell’ “assegno ex intesa 12/6/2017”,sia la sottoscrizione, in via anticipata rispetto all’erogazione medesima, da parte di ciascuno dei dipendenti interessati (tutti i percettori alla data del 31 dicembre 2016 dei trattamenti economici di cui al precedente art. 2), dell’apposito verbale di conciliazione da sottoscriversi ai sensi dell’art. 2113 ultimo comma c.c., dinanzi alle Commissioni di conciliazione presso ABI contrattualmente previste, per definire e concludere definitivamente ogni eventuale controversia individuale riferita al cessato Contratto Integrativo di Gruppo. Dette conciliazioni individuali assumono infatti la qualità di condizione per l’applicazione e l’erogazione di quanto stabilito dall’articolo 2 nei confronti di tutto il personale interessato.
  3. I) le Parti, pertanto, intendono concordemente esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. 31/3/2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2113, quarto comma, c.c.;
  4. le Parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all’avvio del tentativo di conciliazione di cui al punto che precede;
  5. la Commissione Paritetica di Conciliazione, aderendo alla richiesta delle Parti come sopra costituite, ha provveduto ad accertare l’identità delle Parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

  1. Le premesse formano parte integrante del presente Verbale.
  2. Come stabilito dall’Accordo sindacale 12 giugno 2017 che si dà qui per integralmente richiamato e trascritto in ogni sua parte, l’Azienda, allo scopo di dirimere ogni possibile questione conseguente alla cessazione dell’applicazione degli artt. 17, 21, 22, 29 e 48 del Contratto Integrativo di gruppo 6/8/2012, corrisponderà al/alla Dipendente, con effetto dalla mensilità di aprile 2017, un assegno denominato “assegno ex intesa 12/6/2017” alle condizioni stabilite all’art. 2 dell’Accordo medesimo.
  3. II/La Dipendente, quale condizione essenziale per l’erogazione allo stesso dell’assegno ex intesa 12/6/2017, con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione accetta incondizionatamente i contenuti tutti dell’accordo medesimo a definizione di ogni eventuale rivendicazione, conseguentemente rinuncia ad ogni eventuale pretesa riferita ai cessati trattamenti regolati dal Cia di Gruppo che definitivamente non produce alcun effetto anche in via di fatto dal 31 marzo 2017.
  4. II/La Dipendente dà atto e riconosce che con quanto sopra si intende definita ogni questione, concernente l’applicazione del Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012 nonché qualsiasi questione o pretesa concernente nello specifico quanto previsto agli artt. 17, 21, 22, 29 e 48 del medesimo contratto, nonché per la parte correlata applicabile agli ex dipendenti della Società Commercio e Finanza Leasing e Factoring.

Conseguentemente, ad ogni buon fine, rinuncia ad ogni pretesa economico-normativa riferita alla soprarichiamata contrattazione.

  1. La Società Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo, accetta tutte le rinunce di cui sub 3 e sub 4.
  2. Ogni singola clausola del presente atto viene ritenuta e pertanto va considerata collegata in modo funzionale ed inscindibile alle altre clausole che compongono il presente atto e lo rendono unitario ed inscindibile in ogni sua parte.

In relazione alla volontà come sopra espressa dalle Parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita ex ad. 412-ter c.p.c, accertato che le stesse sono pienamente consapevoli del significato dei patti raggiunti in questa sede e delle conseguenze che ne derivano. prende atto della definizione di ogni predetta questione tra nuova Carife ed il sig. __________ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31/3/2015, e di cui all’art. 2113, quarto comma c.c..

I componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente verbale sono vere ed autentiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Copia del presente verbale di Conciliazione viene depositata presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro Ferrara-Rovigo Sede di Ferrara.

Ferrara,__________

Il/La dipendenteL’azienda
La commissione di conciliazione
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