ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA ABI FALCRI FIBA-CISL FISAC-CGIL UIL C.A.
PROTOCOLLO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE E COMPATIBILE DEL SISTEMA BANCARIO
Il 16 giugno 2004, in Roma
l’Associazione Bancaria Italiana
e
la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri)
la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl)
la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil)
la Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uil C.A.)
premesso che:
· il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si è sviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, e dal Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al metodo concertativo ed agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal ccnl 11 luglio 1999, si articolano nel contratto collettivo nazionale di categoria – che ha durata quadriennale per la
parte normativa e biennale per quella economica – e in un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello;
· in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario, le Parti hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una logica di efficienza e competitività internazionale;
· in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che “il governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione, di responsabilità diffuse e di pari opportunità”;
· in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore;
· le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto ccnl 11 luglio 1999, hanno ravvisato l’opportunità – anche alla luce dell’esperienza applicativa del ccnl stesso – di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell’accordo 4 aprile 2002, di orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno
sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
· il nuovo ccnl, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle aziende ed attese dei lavoratori;
· con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono condividere principi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel miglioramento continuo della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie ed il proprio personale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del sistema;
· il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del ccnl 11 luglio 1999,
A) quanto sopra premesso, le Parti:
1. valutano positivamente il contributo al risanamento offerto dal sistema di relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni ’90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l’impostazione concertativa e la funzione propulsiva, particolarmente rilevante anche nella prospettiva di uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
2. ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale; 3. riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il successo dell’impresa;
4. riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone l’effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale, un’offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro, l’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l’efficacia della prevenzione e degli interventi in materia di salute e sicurezza;
5. si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché – in un mercato globale – vengano rispettati, ovunque si esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;
6. riconoscono che le imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitività e sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all’eccellenza delle performance, in termini di qualità e convenienza dei prodotti e servizi offerti;
7. in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio della propria attività;
8. riaffermano in tema di sistemi incentivanti – qualora adottati dalle imprese – e di valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all’oggettività ed alla trasparenza dei sistemi stessi, e i comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare all’interno delle medesime il necessario clima di fiducia, coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di sistema incentivante – così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10, le attuali previsioni – dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise;
9. ritengono opportuno che le aziende prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità;
10. convengono che le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo potranno chiedere un incontro – da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla richiesta – per dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della procedura contrattuale sul sistema incentivante;
11. confermano che al personale impegnato nella rete in attività di vendita devono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela, anche per quel che attiene alla valutazione, nel caso di vendita di prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto.
In particolare tali obiettivi si realizzano:
· dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica nell’ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl;
· ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi;
· assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a tutela, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.
Dichiarazioni delle Parti
1. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di aziende di credito meridionali, auspicano che, nell’ambito delle appropriate procedure in sede aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la possibilità di un utilizzo mirato e selettivo, anche per aree geografiche, delle risorse del Fondo di solidarietà di settore destinate alla formazione.
2. L’ABI, prendendo atto di quanto sopra, invita le Aziende a valutare con la massima attenzione l’istanza sindacale in tutti i casi in cui ciò sia compatibile con le esigenze organizzative e produttive rivenienti dai processi di cui sopra.
B)
Con riferimento alle aziende che volontariamente intendono adottare l’approccio alla Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti considerano positivamente gli orientamenti assunti dall’Unione Europea in materia, a partire dal Consiglio di Lisbona del 2000, che ha affermato il nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare – quella europea – l’economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
In particolare le Parti assumono la definizione formulata nel Libro Verde della Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità sociale d’impresa è “l’integrazione volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate (stakeholder)”.
Ne consegue che “affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di propria iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali, cui devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente ed al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile”.
Pertanto, le Parti stipulanti il presente Protocollo si impegnano a favorire la diffusione, nell’ambito del sistema bancario, della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d’impresa come sopra definita. A tal fine valuteranno con particolare attenzione le indicazioni del Multistakeholder Forum Europeo e le iniziative conseguenti della Commissione Europea, nonché i risultati del progetto sulla
responsabilità sociale d’impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea, Federazione Casse di Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa Finanza.
Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio nazionale paritetico che avrà il compito di:
· analizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel sistema bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad esempio, il bilancio sociale o ambientale e i codici etici;
· nonché di sviluppare l’analisi e la ricerca di convergenze su tematiche che possono contribuire positivamente a promuovere il “valore” dell’impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, quali:
– relazioni sindacali ai vari livelli;
– assetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;
– salute e sicurezza sul lavoro;
– formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa Finanza e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;
– sviluppo delle competenze e crescita professionale;
– pari opportunità professionali;
– comunicazione interna alle aziende;
– work life balance;
– salvaguardia dell’ambiente per gli impatti diretti (consumi di energia, carta, emissioni inquinanti, riciclo, etc.);
– iniziative a favore di disabili;
– iniziative a favore del volontariato ed iniziative di solidarietà in genere;
– azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici;
– gestione del patrimonio intellettuale delle aziende.
Sui temi di cui sopra, le Parti convengono, altresì, di indire una Conferenza periodica congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui sopra, e di promuovere, sui medesimi, la partecipazione attiva a qualificati organismi, pubblici o privati, sia a livello nazionale che internazionale.
PROTOCOLLO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE
E COMPATIBILE DEL SISTEMA BANCARIO
Il 16 giugno 2004 (*), in Roma
– l’Associazione Bancaria Italiana
e
– la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)
– la Federazione Nazionale del Personale dell’Area Direttiva del Credito
(FEDERDIRIGENTICREDITO)
– il Sindacato Autonomo Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (SINFUB)
premesso che:
il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si è sviluppato secondo le
linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, e dal
Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al metodo concertativo ed
agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal ccnl 11 luglio 1999, si articolano
nel contratto collettivo nazionale di categoria – che ha durata quadriennale per la
parte normativa e biennale per quella economica – e in un secondo livello di
contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli
ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica –
secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo
livello;
in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul
settore bancario, le Parti hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad
una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una logica di efficienza e
competitività internazionale;
in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che “il governo dei costi e le maggiori
flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella
(*) La effettiva sottoscrizione è avvenuta in data ……
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 2/6
ABI
FABI FEDERDIRIGENTICREDITO SINFUB
loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione, di
responsabilità diffuse e di pari opportunità”;
in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l’accordo quadro 28
febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso
i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio
competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in
particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione
nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei
processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il
contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la
modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per
la gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, in condizioni di
equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di
solidarietà di settore;
le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto ccnl 11 luglio 1999, hanno
ravvisato l’opportunità – anche alla luce dell’esperienza applicativa del ccnl stesso –
di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo
delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell’accordo 4 aprile 2002, di
orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno
sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
il nuovo ccnl, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle Parti,
deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente
competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle aziende ed
attese dei lavoratori;
con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono condividere principi
e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel miglioramento continuo
della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie ed il proprio personale, nel
rafforzamento della reputazione complessiva del sistema;
il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del ccnl 11
luglio 1999,
A) quanto sopra premesso, le Parti:
1. valutano positivamente il contributo al risanamento offerto dal sistema di relazioni
sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni ’90 sulla base dei
principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, pertanto, anche nel
mutato scenario, a preservarne l’impostazione concertativa e la funzione propulsiva,
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 3/6
ABI
FABI FEDERDIRIGENTICREDITO SINFUB
particolarmente rilevante anche nella prospettiva di uno sviluppo socialmente
sostenibile e compatibile;
2. ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti
firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo,
per garantire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale;
3. riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro
valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il
successo dell’impresa;
4. riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone l’effettiva parità
delle opportunità di sviluppo professionale, un’offerta formativa continua, la
mobilità su diverse posizioni di lavoro, l’adeguatezza dei criteri di valutazione
professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l’efficacia della
prevenzione e degli interventi in materia di salute e sicurezza;
5. si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché – in un mercato globale – vengano
rispettati, ovunque si esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali,
i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza,
nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;
6. riconoscono che le imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in
un mercato globale basato sulla competitività e sulla concorrenza, devono mirare
soprattutto all’eccellenza delle performance, in termini di qualità e convenienza dei
prodotti e servizi offerti;
7. in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui devono
ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle
imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e
compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed
ambientali connessi all’esercizio della propria attività;
8. riaffermano in tema di sistemi incentivanti – qualora adottati dalle imprese – e di
valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza
tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all’oggettività ed alla
trasparenza dei sistemi stessi, e i comportamenti assunti ad ogni livello nelle
imprese, al fine di rafforzare all’interno delle medesime il necessario clima di
fiducia, coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di
sistema incentivante – così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10,
le attuali previsioni – dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di
ricercare soluzioni condivise;
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 4/6
ABI
FABI FEDERDIRIGENTICREDITO SINFUB
9. ritengono opportuno che le aziende prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti,
anche obiettivi di qualità;
10. convengono che le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo potranno
chiedere un incontro – da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla richiesta – per
dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della procedura contrattuale
sul sistema incentivante;
11. confermano che al personale impegnato nella rete in attività di vendita devono
essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da
seguire nella relazione con la clientela, anche per quel che attiene alla valutazione,
nel caso di vendita di prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente
rispetto alle caratteristiche del prodotto.
In particolare tali obiettivi si realizzano:
dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica
nell’ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl;
ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del
sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi;
assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a tutela,
sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel rispetto delle
istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.
Dichiarazioni delle Parti
1. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione di processi di
ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di aziende di
credito meridionali, auspicano che, nell’ambito delle appropriate procedure in sede
aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la possibilità di un
utilizzo mirato e selettivo, anche per aree geografiche, delle risorse del Fondo di
solidarietà di settore destinate alla formazione.
2. L’ABI, prendendo atto di quanto sopra, invita le Aziende a valutare con la massima
attenzione l’istanza sindacale in tutti i casi in cui ciò sia compatibile con le esigenze
organizzative e produttive rivenienti dai processi di cui sopra.
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 5/6
ABI
FABI FEDERDIRIGENTICREDITO SINFUB
B)
Con riferimento alle aziende che volontariamente intendono adottare l’approccio alla
Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti considerano positivamente gli
orientamenti assunti dall’Unione Europea in materia, a partire dal Consiglio di Lisbona
del 2000, che ha affermato il nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare
– quella europea – l’economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del
mondo in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori
posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
In particolare le Parti assumono la definizione formulata nel Libro Verde della
Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità sociale
d’impresa è “l’integrazione volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni
sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti
interessate (stakeholder)”.
Ne consegue che “affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di propria
iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali, cui
devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo
sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente ed al rispetto dei diritti fondamentali,
adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie
parti interessate nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo
sostenibile”.
Pertanto, le Parti stipulanti il presente Protocollo si impegnano a favorire la diffusione,
nell’ambito del sistema bancario, della cultura, dei principi e dei valori connessi alla
responsabilità sociale d’impresa come sopra definita. A tal fine valuteranno con
particolare attenzione le indicazioni del Multistakeholder Forum Europeo e le iniziative
conseguenti della Commissione Europea, nonché i risultati del progetto sulla
responsabilità sociale d’impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea,
Federazione Casse di Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa
Finanza.
Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio nazionale paritetico
che avrà il compito di:
analizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel sistema
bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad esempio, il
bilancio sociale o ambientale e i codici etici;
nonché di sviluppare l’analisi e la ricerca di convergenze su tematiche che possono
contribuire positivamente a promuovere il “valore” dell’impresa e ad ottimizzare il
clima aziendale, quali:
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 6/6
ABI
FABI FEDERDIRIGENTICREDITO SINFUB
– relazioni sindacali ai vari livelli;
– assetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;
– salute e sicurezza sul lavoro;
– formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa Finanza
e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;
– sviluppo delle competenze e crescita professionale;
– pari opportunità professionali;
– comunicazione interna alle aziende;
– work life balance;
– salvaguardia dell’ambiente per gli impatti diretti (consumi di energia, carta,
emissioni inquinanti, riciclo, etc.);
– iniziative a favore di disabili;
– iniziative a favore del volontariato ed iniziative di solidarietà in genere;
– azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o
psicologici;
– gestione del patrimonio intellettuale delle aziende.
Sui temi di cui sopra, le Parti convengono, altresì, di indire una Conferenza periodica
congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui sopra, e di promuovere, sui
medesimi, la partecipazione attiva a qualificati organismi, pubblici o privati, sia a livello
nazionale che internazionale.
6-7-7e.doc
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
ABI
SILCEA UGL CREDITO
PROTOCOLLO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE
E COMPATIBILE DEL SISTEMA BANCARIO
Il 16 giugno 2004, in Roma
l’Associazione Bancaria Italiana
e
Il Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (SILCEA)
UGL CREDITO
premesso che:
il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si è sviluppato secondo le
linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, e dal
Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al metodo concertativo ed
agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal ccnl 11 luglio 1999, si articolano
nel contratto collettivo nazionale di categoria – che ha durata quadriennale per la
parte normativa e biennale per quella economica – e in un secondo livello di
contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli
ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica –
secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo
livello;
in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul
settore bancario, le Parti hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad
una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una logica di efficienza e
competitività internazionale;
in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che “il governo dei costi e le maggiori
flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella
loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione, di
responsabilità diffuse e di pari opportunità”;
in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l’accordo quadro 28
febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso
i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 2/6
ABI
SILCEA UGL CREDITO
competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in
particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione
nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei
processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il
contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la
modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per
la gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, in condizioni di
equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di
solidarietà di settore;
le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto ccnl 11 luglio 1999, hanno
ravvisato l’opportunità – anche alla luce dell’esperienza applicativa del ccnl stesso –
di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo
delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell’accordo 4 aprile 2002, di
orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno
sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
il nuovo ccnl, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle Parti,
deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente
competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle aziende ed
attese dei lavoratori;
con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono condividere principi
e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel miglioramento continuo
della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie ed il proprio personale, nel
rafforzamento della reputazione complessiva del sistema;
il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del ccnl 11
luglio 1999,
A) quanto sopra premesso, le Parti:
1. valutano positivamente il contributo al risanamento offerto dal sistema di relazioni
sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni ’90 sulla base dei
principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, pertanto, anche nel
mutato scenario, a preservarne l’impostazione concertativa e la funzione propulsiva,
particolarmente rilevante anche nella prospettiva di uno sviluppo socialmente
sostenibile e compatibile;
2. ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti
firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo,
per garantire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale;
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 3/6
ABI
SILCEA UGL CREDITO
3. riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro
valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il
successo dell’impresa;
4. riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone l’effettiva parità
delle opportunità di sviluppo professionale, un’offerta formativa continua, la
mobilità su diverse posizioni di lavoro, l’adeguatezza dei criteri di valutazione
professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l’efficacia della
prevenzione e degli interventi in materia di salute e sicurezza;
5. si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché – in un mercato globale – vengano
rispettati, ovunque si esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali,
i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza,
nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;
6. riconoscono che le imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in
un mercato globale basato sulla competitività e sulla concorrenza, devono mirare
soprattutto all’eccellenza delle performance, in termini di qualità e convenienza dei
prodotti e servizi offerti;
7. in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui devono
ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle
imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e
compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed
ambientali connessi all’esercizio della propria attività;
8. riaffermano in tema di sistemi incentivanti – qualora adottati dalle imprese – e di
valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza
tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all’oggettività ed alla
trasparenza dei sistemi stessi, e i comportamenti assunti ad ogni livello nelle
imprese, al fine di rafforzare all’interno delle medesime il necessario clima di
fiducia, coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di
sistema incentivante – così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10,
le attuali previsioni – dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di
ricercare soluzioni condivise;
9. ritengono opportuno che le aziende prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti,
anche obiettivi di qualità;
10. convengono che le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo potranno
chiedere un incontro – da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla richiesta – per
dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della procedura contrattuale
sul sistema incentivante;
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 4/6
ABI
SILCEA UGL CREDITO
11. confermano che al personale impegnato nella rete in attività di vendita devono
essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da
seguire nella relazione con la clientela, anche per quel che attiene alla valutazione,
nel caso di vendita di prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente
rispetto alle caratteristiche del prodotto.
In particolare tali obiettivi si realizzano:
dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica
nell’ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl;
ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del
sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi;
assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a tutela,
sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel rispetto delle
istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.
Dichiarazioni delle Parti
1. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione di processi di
ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di aziende di
credito meridionali, auspicano che, nell’ambito delle appropriate procedure in sede
aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la possibilità di un
utilizzo mirato e selettivo, anche per aree geografiche, delle risorse del Fondo di
solidarietà di settore destinate alla formazione.
2. L’ABI, prendendo atto di quanto sopra, invita le Aziende a valutare con la massima
attenzione l’istanza sindacale in tutti i casi in cui ciò sia compatibile con le esigenze
organizzative e produttive rivenienti dai processi di cui sopra.
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 5/6
ABI
SILCEA UGL CREDITO
B)
Con riferimento alle aziende che volontariamente intendono adottare l’approccio alla
Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti considerano positivamente gli
orientamenti assunti dall’Unione Europea in materia, a partire dal Consiglio di Lisbona
del 2000, che ha affermato il nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare
– quella europea – l’economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del
mondo in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori
posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
In particolare le Parti assumono la definizione formulata nel Libro Verde della
Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità sociale
d’impresa è “l’integrazione volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni
sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti
interessate (stakeholder)”.
Ne consegue che “affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di propria
iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali, cui
devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo
sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente ed al rispetto dei diritti fondamentali,
adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie
parti interessate nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo
sostenibile”.
Pertanto, le Parti stipulanti il presente Protocollo si impegnano a favorire la diffusione,
nell’ambito del sistema bancario, della cultura, dei principi e dei valori connessi alla
responsabilità sociale d’impresa come sopra definita. A tal fine valuteranno con
particolare attenzione le indicazioni del Multistakeholder Forum Europeo e le iniziative
conseguenti della Commissione Europea, nonché i risultati del progetto sulla
responsabilità sociale d’impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea,
Federazione Casse di Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa
Finanza.
Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio nazionale paritetico
che avrà il compito di:
analizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel sistema
bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad esempio, il
bilancio sociale o ambientale e i codici etici;
nonché di sviluppare l’analisi e la ricerca di convergenze su tematiche che possono
contribuire positivamente a promuovere il “valore” dell’impresa e ad ottimizzare il
clima aziendale, quali:
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 6/6
ABI
SILCEA UGL CREDITO
– relazioni sindacali ai vari livelli;
– assetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;
– salute e sicurezza sul lavoro;
– formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa Finanza
e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;
– sviluppo delle competenze e crescita professionale;
– pari opportunità professionali;
– comunicazione interna alle aziende;
– work life balance;
– salvaguardia dell’ambiente per gli impatti diretti (consumi di energia, carta,
emissioni inquinanti, riciclo, etc.);
– iniziative a favore di disabili;
– iniziative a favore del volontariato ed iniziative di solidarietà in genere;
– azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o
psicologici;
– gestione del patrimonio intellettuale delle aziende.
Sui temi di cui sopra, le Parti convengono, altresì, di indire una Conferenza periodica
congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui sopra, e di promuovere, sui
medesimi, la partecipazione attiva a qualificati organismi, pubblici o privati, sia a livello
nazionale che internazionale.
6-7-7d.doc