PROMEMORIA SCADENZE GIUSTIFICATIVI ASSENZA ANNO 2021

In vista del fine anno, Vi ricordiamo la scadenza di alcuni giustificativi di assenza: utile chiarimento per tutti i lavoratori del nostro Gruppo.

 

  • (AD) ULTERIORE RIDUZIONE (F3E)

Giustificativo a disposizione delle Aree Professionali, utilizzabile anche a ore (minimo 1 ora ma, oltre l’ora anche a frazioni – ad esempio 1 ora e 20 minuti), il cui inserimento in procedura Zucchetti può essere effettuato solo dal Responsabile Unità Operativa o dal Vicario.

NB: se non utilizzato entro il 31 dicembre, andrà perso e non darà diritto a liquidazione!

 

  • (AE) EX ARTICOLO 56 (F4E)

Giustificativo relativo alle sole colleghe/i part-time delle Aree Professionali in sostituzione dei permessi banca ore, utilizzabile anche a ore (minimo 1 ora ma, oltre l’ora anche a frazioni – ad esempio 1 ora e 20 minuti), il cui inserimento in procedura Zucchetti può essere effettuato solo dal Responsabile Unità Operativa o dal Vicario.

NB: se non utilizzato entro il 31 dicembre, andrà perso e non darà diritto a liquidazione!

 

  • EX FESTIVITÀ

Come da art. 56 CCNL possono essere utilizzate nel periodo dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno. Nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Sindacale siglato in data 29 ottobre 2019, tutta la dotazione di permessi per ex festività degli anni 2020 e 2021 deve essere goduta nell’anno di competenza.

 

  • BANCA ORE

Come previsto dal CCNL devono essere fruite entro 24 mesi. Trascorso tale termine, l’Azienda nei successivi 6 mesi ne fisserà il recupero – previo accordo con il collega.

 

Seguendo questo percorso in procedura Zucchetti sarà possibile vedere la propria situazione di BANCA ORE, seppur non trattandosi di un vero e proprio scadenzario:

HR WORK FLOW → PRESENZE VISUALIZZAZIONE RICHIESTE → CARTELLINO → TOTALIZZATORI

 

NB: residuo banca ore maturate esprime il residuo ad oggi della banca ore rispetto al goduto.

 

CONGEDI COVID

 

Il recente D.lgs. 146/2021 prevede le seguenti misure:

  • EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA ALLA MALATTIA

 

  • FINANZIAMENTO DEI CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI

Riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione nei periodi di astensione, riservata a:

  • genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica/educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’AUSL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19 (qualora il genitore non possa usufruire di Smart Working)
  • ai genitori di figli/e con disabilità grave – alle stesse condizioni, a prescindere dall’età anagrafica – qualora sia soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato

 

Restiamo in attesa delle indicazioni INPS per le specifiche in proposito e per l’utilizzo di tali permessi.

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KMS Pico