NOVITÀ ACCORDO ARMONIZZAZIONE
Contrattazione di secondo livello GruppoBPER
Il 1° luglio 2022 è stato raggiunto un accordo che prevede la complessiva armonizzazione dei trattamenti di secondo livello in BPER Banca.
L’applicazione delle previsioni del suddetto accordo avverrà con decorrenze diverse, già a partire dal prossimo 1° ottobre 2022, per completarsi il 1° gennaio 2023.
In questa nota informativa ci soffermeremo sulle novità che riguardano:
- orario di lavoro → permessi e flessibilità
- trattamento economico → buono pasto, borse di studio, contributo monoreddito, assegno familiari portatori di handicap
- pacchetto giovani
NB: tutte le modalità di richiesta e le ulteriori informazioni specifiche saranno disciplinate da apposite circolari, tempo per tempo emanate dalla Banca.
ORARI DI LAVORO
PERMESSI RETRIBUITI
Decorrenza: 1° ottobre 2022 (riproporzionato su base annua per l’anno in corso)
Tutti i permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge/CCNL in analoghe materie potranno essere richiesti:
- una volta esauriti eventuali residui di ferie di anni precedenti
- di norma, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, salvo il caso di urgenza e di improrogabilità dell’evento
PERMESSI RETRIBUITI (22,5 ore complessive per anno)
MOTIVAZIONE | DURATA |
inserimento del figlio anche adottivo/affidato/affiliato o equiparato presso l’asilo nido/scuola materna, con presentazione a consuntivo del certificato di presenza rilasciato dalle strutture |
max 22h 30’ complessive (riproporzionato per i dipendenti part time)
utilizzabili:
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assistenza a figli minorenni anche adottivi/affidati/affiliati o equiparati con patologie e/o disagi comportamentali, quali ad esempio tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES con certificazione pubblica, tra cui DSA), autismo e sindromi collegate – esauriti gli eventuali permessi mensili previsti dalle norme di legge e di contratto | |
visite mediche documentate effettuate dal dipendente, compresa l’effettuazione di diverse prestazioni sanitarie – si intende ricompreso nelle ore di permesso anche il tempo di viaggio dichiarato dalla risorsa | |
accompagnamento al pronto soccorso o in struttura vaccinale del figlio minore anche adottivo/affidato/affiliato o equiparato o del coniuge/unito civilmente o dei conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016 risultanti dallo stato di famiglia, con relativa documentazione della struttura sanitaria |
PERMESSI RETRIBUITI PER SINGOLO EVENTO
Per particolari eventi sono previsti permessi delle durate indicate nella tabella che segue.
TIPOLOGIA DI EVENTO | DURATA | MODALITÀ DI FRUIZIONE |
per genitori e figli anche adottivi/affidati/affiliati o equiparati, per il coniuge/unito civilmente more uxorio ovvero per il convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 risultante dallo stato di famiglia: assistenza ad intervento chirurgico, utilizzabile anche per assistenza domiciliare post-intervento | 2 gg | anche frazionabili ad ore |
per genitori e figli anche adottivi/affidati/affiliati o equiparati, per il coniuge/unito civilmente more uxorio ovvero per il convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 risultante dallo stato di famiglia: assistenza in caso di ricovero | 2 gg | |
per nascita / adozione/ affido di figli, anche adottivi / affidati / affiliati o equiparati | 3 gg | aggiuntivi rispetto alla norma di legge tempo per tempo prevista e da fruire nei medesimi termini previsti dalla normativa sul congedo di paternità tempo per tempo prevista |
casistiche di Legge 53/2000, che attualmente prevede un permesso retribuito 3 gg lavorativi annui in caso di decesso o documentata grave infermità: · del coniuge · di un parente entro il secondo grado · del convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica) | 3 gg | aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla L.53/2000 |