DIFENDERSI DAI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
FABI IN… FORMA
CONTESTAZIONI DISCIPLINARI: COSA È UTILE SAPERE E COME COMPORTARSI.
Assistiamo da sempre tanti colleghi e colleghe che si sono visti “recapitare” dall’Azienda una lettera di contestazione disciplinare per presunte violazioni di normative oppure di regolamenti aziendali.
Sapere come comportarsi in questi casi è di fondamentale importanza.
Riteniamo, quindi, quanto mai opportuno con questo breve Vademecum farvi conoscere cosa fare e i vostri diritti prima della formalizzazione della lettera di contestazione disciplinare.
FONTI NORMATIVE.
Le contestazioni disciplinari sono normate e regolate dal CCNL e dalla Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) che all’art.7, “Sanzioni disciplinari”, 2° e 3° Comma così recita: “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce e conferisce mandato”.
COSA FARE QUANDO SI VIENE CONTATTATI DALL’AZIENDA.
Capita che l’Audit o l’Ufficio Controlli o il Gestore del Personale, nello svolgimento delle proprie attività, effettui indagini durante le quali:
- contatta i colleghi (ma senza indicare il motivo della convocazione);
- interroga il collega da “solo” anche di fronte a più ispettori;
prende nota delle dichiarazioni del collega, spesso dopo aver prospettato la possibilità che le dichiarazioni rese possano servire per evitare l’apertura di una contestazione, chiedendo infine di sottoscrivere il relativo verbale.
PERCHE’ FARSI ASSISTERE DA UN SINDACALISTA DI FIDUCIA
È bene evidenziare che questi incontri anche se non rientrano nell’iter normativo della Contestazione Disciplinare e anche se non vi è una specifica normativa che li regolamenta sono, comunque, incontri da considerare come una vera e propria fase istruttoria. Pertanto il collega avrà la necessità di essere assistito da un sindacalista di sua fiducia, al fine di garantirgli l’effettività del diritto di difesa, assicurargli il contraddittorio e rimuovere gli ostacoli alla valutazione delle sue ragioni.
Siamo certi che l’Azienda non troverà alcun ostacolo affinché si possa realizzare, così, il 2° Comma dell’Art.24 della nostra Costituzione che sancisce: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.”
È EVIDENTE CHE LE DICHIARAZIONI RESE IN TALE SEDE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE DALL’AZIENDA NELL’EVENTUALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CHE SI DOVESSE INSTAURARE IN SEGUITO.
Se infatti, anche a seguito dell’incontro, Audit o Ufficio Controlli o Gestore del Personale dovessero riscontrare “fatti potenzialmente rilevanti”, sotto il profilo disciplinare, provvederanno a interessare le funzioni aziendali competenti. Queste valuteranno gli elementi sottoposti dalla funzione di Controllo (tra cui il resoconto del colloquio informativo) e procederanno, se ritenuto necessario, alla formalizzazione di una lettera di contestazione.
COME COMPORTARSI, QUINDI, IN CASO DI CONVOCAZIONE DA PARTE DELL’AZIENDA?
Il lavoratore in sede di convocazione:
- può chiedere preventivamente il motivo della convocazione;
- può chiedere l’assistenza del suo sindacalista di fiducia;
deve, in qualsiasi caso, fare molta attenzione a ciò che dichiara, soprattutto se non ricorda esattamente i fatti, perché può essere passato tanto tempo, in quanto tali dichiarazioni possono essere utilizzate dall’Azienda in una eventuale successiva contestazione disciplinare; - può, perché non obbligatorio, firmare il Verbale solo dopo averlo riletto con la massima attenzione e verificare che le sue dichiarazioni siano riportate in modo pienamente conforme.
È OBBLIGATORIO RILASCIARE DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIVERLE?
Un obbligo normativo specifico non esiste.
Va però ricordato che in generale il lavoratore, nel rapporto con l’Azienda, è tenuto a prestare la propria collaborazione attiva ed intensa. Questo si può concretizzare anche nel rispondere alle domande dell’Azienda volte all’accertamento dei fatti, ma nella consapevolezza che le risposte potranno essere prese in considerazione nell’ambito di futuri procedimenti disciplinari.
Il collega può astenersi dal rilasciare qualsiasi dichiarazione se non sicuro di quanto richiesto in merito a fatti, date e persone coinvolte. Inoltre, è suo pieno diritto rifiutarsi di sottoscrivere il Verbale se non corrispondente in toto a quanto dichiarato.
LE REGOLE IN CASO DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE.
Ai sensi della Legge 300/70 e del nostro CCNL, entro 7 giorni lavorativi dal formale ricevimento della contestazione, il lavoratore può inviare all’Azienda le sue giustificazioni a difesa del proprio operato e/o chiedere di essere ascoltato.
SEGRETERIA FABI GRUPPO BPER








