CCNL ABI 2015 ONLINE E INTERATTIVO
UTILIZZO RISERVATO
NOTA: I NUMERI DI PAGINA TRA PARENTESI NEGLI ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLA NUMERAZIONE DELLA COPIA CARTACEA UFFICIALE – FRONTESPIZIO ROSSO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI
DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
il 31 marzo 2015, in Roma
tra
– il Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI composto dal Presidente Alessandro Profumo, da Camillo Venesio, Massimo Basso Ricci, Wilma Borello, Massimiliano Calvi, Cesare Castelbarco Albani, Adriano Cauduro, Paolo Cornetta, Giuseppe Corni, Ilaria Dalla Riva, Alfio Filosomi, Anna Grosso, Eliano Lodesani, Antonio Maurino, Cristina Merati, Mario Giuseppe Napoli, Patrizia Ordasso, Gianfilippo Pandolfini, Roberto Quinale, Emanuele Recchia, Gianluca Reggioni, Gianluigi Robaldo, Giovanni Rossi, Pietro Sella, Elvio Sonnino, Roberto
Speziotto, Stefano Verdi, Dino Zampieron e dal Direttore Generale Giovanni Sabatini, assistiti dal Responsabile della Direzione Sindacale e del Lavoro Giancarlo Durante e da Giorgio Mieli, Stefano Bottino e Vittorio Cianchi, con la collaborazione del Vice Direttore Generale Gianfranco Torriero e di Fabrizio Cirrincione, Silvio De Tommaso, Federico Falcioni, Angelo Giuliani, Gianluca La Posta, Gabriele Livi, Stefano Nigrelli e Tiziana Tafani
e
– l’Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte professionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate (Dircredito-FD)1 rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Arena, dal Segretario Generale Aggiunto Silvana Paganessi e dai Segretari Nazionali Filippo Arena, Mario Chiacchio, Tiziano Coco, Tullio Cotini, Mario Garcea, Claudio Nobili, Mauro Santi;
– la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) rappresentata dal Segretario Generale Lando Maria Sileoni, dal Segretario Generale Aggiunto Mauro Bossola, e dai Segretari Nazionali Giuliano De Filippis, Franco Casini, Gianfranco Bertinotti, Attilio Granelli, Giuseppe Milazzo, Mauro Morelli, Mauro Scarin, Giuliano Xausa e dai membri del Comitato Direttivo Centrale Oscar Aragone, Delfo Azzolin, Luca Baroni, Ernesto Biondino, Tommaso Brindisi, Tiberio Carello, Stefano Cefaloni, Paolo Citterio, Leonardo Comucci, Ado Dalla Villa, Emanuele De Marchi, Gianni Debiasi, Cetty Di Benedetto, Vanessa Di Cola, Angelo Di Cristo, Giovanni Donati, Danilo Donzelli, Luigi Ugo Falletta, Guido Fasano, Gianpaolo Fontana, Alessandro Frontini, Giovanni Galli, Angelo Maranesi, Luciano Marzio, Piergiuseppe Mazzoldi, Domenico Mazzucchi, Roberto Mercurio, Carlo Milazzo, Stefano Morini, Gaetano Motta, Marco Muratore, Davide Natale, Ettore Necchi, Franco Ottobre, Mattia Pari, Werner Pedoth, Danilo Piccioni, Aldo Quarantiello, Carmelo Raffa, Vincenzo Saporito, Antonella Sboro, Fabio Scola, Stefano Seghezza, Enrico Simonetti, Fabrizio Tanara, Mauro Tessadrelli, Cosimo Torraco, Alessandro Violini, Riccardo Zaglio;
– la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl)2 rappresentata dal Segretario Generale Giulio Romani e dai Segretari Nazionali Sabrina Brezzo, Alessandro Delfino, Roberto Garibotti, Sergio Girgenti, Mauro Incletolli, Pierluigi Ledda, Giacinto Palladino, Alessandro Spaggiari;
– la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) rappresentata dal Segretario Generale Agostino Megale e dai Segretari Nazionali Elena Aiazzi, Fabio Alfieri, Fulvia Busettini, Giuliano Calcagni, Luca Esposito, Fiorella Fiordelli, Mario Gentile, Maurizio Viscione, Enrico Segantini;
– la Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub) rappresentata dal Segretario Generale Pietro Pisani, dai Segretari Nazionali Roberto Belardo, Ettore Nardi, Stefano Giuliano, Gianluca Passerini, assistiti dai Dirigenti Nazionali Alessandro Casagrande, Andrea Folco, Claudio Griggio, Federico Sciaraffia, Enrico Sorrentino, Domenicantonio Valentini, Romolo D’Amico, coadiuvati dal Direttore della Federazione Sergio Santiangeli;
– la Ugl Credito rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Fabio Verelli (Alla data di completamento del testo coordinato del presente contratto, il Segretario Generale è Piero Peretti) e dai Segretari Nazionali Manlio Augello, Roberto Benedetti, Massimo Bernetti, Carlo Carcione, Mario Coletta, Ennio De Luca, Francesca Lodi, Enrico Marongiu, Sergio Migliorini, Piero Peretti, Vincenzo Fratta, Alessio Storace, Pietro Agrillo, Patrizia Corvi, Enzo Gentili, Maurizio Gorza, Ennio Occhipinti, Filippo Virzì, Gabriele Voltolini;
– la Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uilca) rappresentata dal Segretario Generale Massimo Masi, dal Segretario Organizzativo Vito Pepe e dai Segretari Nazionali Giuseppe Del Vecchio, Fulvio Furlan, Paola Minzon, Renato Pellegrini, Giovanna Ricci, Maria Teresa Ruzza, Mariangela Verga, coadiuvata da Simona Cambiati, Valeria Cavrini, Maurizio Mattioli, Roberto Telatin; – l’Unità Sindacale Falcri Silcea (Unisin) rappresentata dal Segretario Generale Emilio Contrasto, dai Vice Segretari Generali Sergio Mattiacci e Gabriele Slavazza e dai Segretari Nazionali Roberto Ferrari, Giuseppe Ettore Fremder, Antonio Liberatore, Angelo Peretti, Roberto Vitantonio;
si è convenuto di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
La redazione del testo coordinato del presente contratto è stata completata il 14 aprile 2016, con la Presidenza del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI di Eliano Lodesani.
PREMESSA
Il contesto economico internazionale, con particolare riguardo all’area Euro, è connotato da una fase di marcata incertezza. L’economia italiana registra una situazione complessiva di fragilità che è caratterizzata da una contrazione dei livelli di reddito delle famiglie e delle imprese, da tassi di inflazione che si mantengono su livelli bassi e da una dinamica dell’occupazione da tempo sfavorevole. Tale contesto macroeconomico si riflette sulla redditività delle banche italiane ed in particolare nel deterioramento della qualità degli attivi, nella contrazione della domanda di credito e dei margini di ricavo e le prospettive restano difficili. Le richieste del Regolatore europeo per incrementare il patrimonio delle banche e i crescenti vincoli da ciò derivanti a carico delle imprese bancarie determinano ulteriori rigidità.
In tale situazione è indispensabile il rinnovato impegno di tutti gli attori sociali per contribuire, con il massimo senso di responsabilità, a favorire la crescita e lo sviluppo del Paese, cogliendo i segnali di ripresa in atto, in uno scenario di sostenibilità e di coesione sociale, a partire da una riflessione comune nelle aziende sul ruolo che le imprese di credito e il sistema bancario nel suo insieme possono assumere in riferimento al sostegno all’economia, nonché sull’innovazione dei processi e dei prodotti e sulla valorizzazione del personale e della sua professionalità. In tale contesto sarà posta particolare attenzione al tema della equità distributiva. La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale si è sviluppata in una fase decisiva e storica del riassetto complessivo del sistema creditizio e finanziario italiano. Nello specifico, il confronto ha anche tenuto conto della razionalizzazione dei processi produttivi ed organizzativi, delle strutture distributive, in ragione delle modifiche del quadro normativo, dell’evoluzione dei comportamenti della clientela e delle innovazioni tecnologiche.
Il negoziato è stato, quindi, orientato a definire un accordo di rinnovo del contratto nazionale idoneo a fornire adeguate risposte agli interessi di carattere professionale ed occupazionale dei lavoratori e, nel contempo, alle esigenze di stabilità ed equilibrio delle imprese creditizie e finanziarie, che rappresentano requisiti necessari affinché l’industria bancaria continui a svolgere efficacemente il proprio ruolo di sostegno all’economia.
Si conferma, anzitutto, la centralità del contratto nazionale e si mira a valorizzare le relazioni industriali a livello aziendale e di gruppo: il primo, infatti, ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore, nonché di declinare i criteri ed i principi sulla base dei quali indirizzare la contrattazione di secondo livello; le seconde rappresentano le sedi più idonee
a meglio rispondere alla progressiva diversificazione delle singole realtà, in funzione delle scelte strategiche ed organizzative, nel rapporto con la clientela e nell’offerta di prodotti e servizi, anche in funzione del miglioramento della produttività e della redditività aziendale.
In un contesto caratterizzato dalle rilevanti ricadute sociali rivenienti dalla crisi, con particolare riferimento alla progressiva perdita di posti di lavoro ed alla disoccupazione giovanile che ha recentemente toccato i massimi livelli, le Parti hanno inteso definire un contratto connotato da una forte valenza sociale, introducendo e rafforzando strumenti utili per fronteggiare efficacemente l’attuale fase e, al tempo stesso, in
grado di cogliere i segnali della ripresa.
In quest’ottica, rivestono particolare rilievo le misure che consentono la tutela delle retribuzioni, così come quelle volte a favorire l’occupazione e l’occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici, anche in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale.
Le Parti, consapevoli delle criticità che interessano soprattutto i giovani nella ricerca di un impiego, hanno previsto di implementare misure volte ad agevolare le possibilità di accesso al mondo del lavoro, intervenendo efficacemente in favore delle nuove generazioni.
* * *
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali – che costituisce una normazione unitaria e inscindibile – è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità.
Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1).
L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.
Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 2015
PARTE GENERALE
CAPITOLO I
AREA CONTRATTUALE
Art. 1 – Ambito di applicazione del contratto
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
2. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento (v. gli articoli che seguono).
3. Nell’attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l’eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all’articolo che segue, è garantita l’applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l’espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
4. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 17, che dovrà comunque coinvolgere sia l’impresa acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L’impresa alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l’acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo del credito con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.
5. Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l’applicazione dei contratti complementari che l’appalto anche ad imprese che non applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 3.
* * *
6. Il presente contratto non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l’esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 2 – Attività che richiedono specifiche regolamentazioni
1. Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma che seguono:
A) Intermediazione mobiliare.
B) Leasing e Factoring.
C) Credito al consumo.
D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
E) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
F) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
– nell’area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari/bancari;
– nell’area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;
– nell’area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
– nell’area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
– nell’area supporto: anagrafe; conti correnti;
– nell’area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori.
G) Gestione amministrativa degli immobili d’uso.
2. Orari di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Cap. XIII.
3. Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data del 1° novembre 1999 si applica la seguente declaratoria di inquadramento:
– i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati dall’impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo.
4. Per i servizi di elaborazione dati:
– le Parti stipulanti si riservano di definire, nell’ambito del Cantiere di lavoro in tema di inquadramenti di cui all’art. 26, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l’impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del credito, ma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche.
Art. 3 – Attività complementari e/o accessorie appaltabili
1. Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
a) Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all’articolo che precede, lett. F) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office.
b) Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori.
c) Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica.
d) Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d’uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per “lavorazioni di data entry relative ad attività di back office” si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l’inserimento dati negli archivi informatici.
CONTRATTI COMPLEMENTARI
2. Per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l’obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento, si applicano le seguenti previsioni:
– orario di lavoro settimanale di 40 ore nei confronti del personale assunto o adibito a tali attività successivamente al 19 gennaio 2012; in tale ultima fattispecie si procederà al riconoscimento a titolo di riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore e 30 minuti per il numero delle settimane effettivamente lavorate nell’anno;
– inquadramento del personale tramite l’applicazione della declaratoria di cui all’art. 2 nei confronti del personale assunto successivamente al 19 gennaio 2012;
– tabelle retributive ridotte del 20%, nei confronti del personale assunto successivamente al 19 gennaio 2012.
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3. Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell’art. 1 del d.lgs. n. 385/93, specifiche
regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno venire individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.
Art. 4 – Insourcing
1. Nei casi di applicazione del Protocollo di cui all’appendice 1 (ivi comprese le fattispecie di trasferimento d’azienda) i lavoratori interessati osservano un orario settimanale
di 40 ore e mantengono il trattamento economico percepito all’atto del passaggio secondo le intese previste dal Protocollo stesso. Le relative intese potranno anche definire tempi, criteri e modalità per un progressivo allineamento alle tabelle retributive nazionali da realizzare entro un periodo massimo di 4 anni. Resta fermo in ogni caso che il trattamento economico massimo percepibile dagli interessati non potrà essere superiore a quello previsto al comma 2, terzo alinea, del medesimo articolo 3.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti firmatarie chiariscono che la presente previsione non si applica al personale il cui rapporto di lavoro risulta già regolato dalle norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 5 – Nozione di controllo
1. Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 c.c., comma 1, n. 1 e n. 3.
2. È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con imprese creditizie o finanziarie di cui all’art. 1, comma 1, svolga per esse attività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
NORMA TRANSITORIA
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2016 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina in tema di controllo societario, in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
CAPITOLO II
SISTEMA DI RELAZIONI
SINDACALI
Premessa
Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore del credito si caratterizzano per una dimensione sovranazionale, una nazionale di categoria, una di gruppo, una aziendale e una territoriale fermo quanto previsto dall’accordo quadro sugli assetti contrattuali – Regole per un contratto sostenibile del 24 ottobre 2011
(appendice n. 11) e dall’art. 6 del presente contratto. In considerazione dei diversi modelli organizzativi e delle differenti dimensioni delle imprese e dei gruppi bancari, il modello di relazioni sindacali è strutturato secondo le previsioni che seguono.
Art. 6 – Assetti della contrattazione collettiva
– Decorrenze e scadenze
1. Gli assetti contrattuali del settore prevedono:
– un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale. A far tempo dalla fase di rinnovo del presente ccnl, e comunque dal 1° gennaio 2019, saranno ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, ad ogni conseguente effetto, solo le organizzazioni sindacali firmatarie del presente ccnl che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti. A tali fini, la rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina sulla base dell’ultima rilevazione effettuata ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 25 novembre 2015 in materia di libertà sindacali;
– un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo, alle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal presente contratto.
2. I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi sindacali di cui all’accordo 25 novembre 2015, possono in particolare prevedere norme e/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l’adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire
lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal ccnl di categoria, relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell’organizzazione del lavoro.
3. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2018.
4. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art. 7 – Procedure per il rinnovo del contratto nazionale
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del presente contratto, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la “saldatura” tra un contratto in scadenza e quello successivo.
2. Durante i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
3. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
4. Qualora l’inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà – a carico dei sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali – l’applicazione delle misure previste dall’art. 4, comma 2, della l. 12 giugno 1990, n. 146 in materia di contributi sindacali.
5. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo di cui all’art. 8 che segue.
6. Tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano il 55% dei lavoratori iscritti, destinatari del contratto medesimo.
7. La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 25 novembre 2015.
8. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l’accordo per il rinnovo del contratto.
Art. 8 – Apposito elemento della retribuzione
1. In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.
2. Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Art. 9 – Osservatorio nazionale
1. All’Osservatorio nazionale – composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori/lavoratrici stipulante e nello stesso numero complessivo per l’ABI – sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;
b) evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare banca, i nuovi mestieri e le connesse professionalità;
c) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
d) evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio, in relazione alle finalità individuate nel contratto, nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali, con riferimento anche ai gruppi o aziende sovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
e) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all’occupazione giovanile e a quella femminile;
f) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull’occupazione e sull’evoluzione delle figure professionali;
g) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
h) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
i) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall’integrazione europea, con riferimento anche ai gruppi o aziende sovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
l) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
m) possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
n) assetto previdenziale del settore;
o) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
p) trattamento dei dati personali “sensibili” ai fini della corretta applicazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e delle disposizioni dell’Autorità garante;
q) elementi conoscitivi rivenienti dall’informativa di cui all’art. 12, comma 1, lett. c).
2. L’Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso l’ABI.
3. I componenti dell’Osservatorio resteranno in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre organizzazioni stipulanti.
4. Nell’ambito dei membri dell’Osservatorio viene scelto un Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall’ABI e viceversa.
5. Il Presidente e il Vice Presidente dell’Osservatorio nazionale costituiscono l’ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle Parti stipulanti il presente contratto, svolge opera di coordinamento dell’attività dell’Osservatorio anche nei rapporti con gli esperti.
6. Per il migliore funzionamento dell’Osservatorio viene attivata una “banca dati” gestita operativamente da ABI con accesso da parte di componenti l’Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti.
7. Attraverso la “banca dati” si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da utilizzare per l’esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell’Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
8. L’Osservatorio sottopone, di volta in volta, all’approvazione delle Parti stipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle Parti medesime.
9. L’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l’anno.
10. Nell’ambito dell’Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura amministrativa e organizzativa.
Art. 10 – Osservatorio nazionale sulla produttività
1. È costituito fra le Parti firmatarie un Osservatorio nazionale paritetico sulla produttività nel cui ambito verrà effettuato un monitoraggio su:
– l’andamento della produttività e della redditività del sistema nell’ambito del contesto generale dell’economia e dei mercati finanziari;
– lo stato di attuazione delle innovazioni introdotte dal contratto collettivo nazionale in materia di orari di lavoro e di sportello, anche alla luce degli accordi nel frattempo intervenuti nelle sedi aziendali o di gruppo;
– l’utilizzo presso le imprese della riduzioni di orario, della banca delle ore, delle ex festività e delle ferie al fine di verificare il raggiungimento dell’obiettivo della coincidenza tra l’orario contrattuale e l’orario di fatto.
2. L’Osservatorio si riunirà con cadenza almeno annuale.
Art. 11 – Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato
1. Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione dell’art. 412 ter c.p.c.
Conciliazione
2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.
3. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.
4. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia.
5. La predetta Commissione è composta:
a) per le imprese, da un rappresentante dell’ABI;
b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
6. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI.
7. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta.
8. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
9. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a formulare una proposta conciliativa. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.
10. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c.
11. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.
12. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c.
13. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al presente articolo è abilitata alla “convalida” delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92. A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi
dell’art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
14. La medesima Commissione paritetica è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
Arbitrato
15. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. è istituito un Collegio di arbitrato per la soluzione delle controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.
a) Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall’ABI e dalla organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale organizzazione sindacale e dall’ABI.
b) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell’ABI o dell’organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma.
c) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
d) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.
e) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
f) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. 51 c.p.c.
g) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI.
h) Le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.
i) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
l) Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.
m) Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
n) Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
o) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi.
p) Il lodo è impugnabile ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. Sulle controversie aventi ad oggetto le validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato, secondo i tempi e i modi di cui all’art. 412 c.p.c.
q) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
r) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.
NOTA A VERBALE
Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell’arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.