11 MAGGIO 2020 REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’
VERBALE DI ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELL’UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ
EMERGENZA COVID 19
INDICE
- Premesso che
- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Utilizzo delle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di settore per gestione dell’emergenza COVID 19
Il giorno 11 maggio 2020, in Modena
tra
l’Azienda BPER Banca S.p.A. in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”)
e
le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:
FABI
FIRST CISL
FISAC CGIL
UILCA
UNITÀ SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB
premesso che
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. A seguire, con appositi decreti e provvedimenti – da ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020 – a livello nazionale e locale, sono state tempo per tempo adottate misure volte alla gestione e al contenimento dell’emergenza del virus COVID 19;
- in data 16 aprile 2020 l’ABI e le OO.SS. Nazionali – dando seguito all’impegno assunto col protocollo del 16 marzo – hanno condiviso le linee guida per il ricorso all’assegno ordinario COVID 19, al fine di contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica sostenendo il reddito dei lavoratori e salvaguardando per quanto possibile la dotazione di ferie relativa all’anno in corso;
- il Gruppo Bper nel periodo di emergenza COVID 19 ha dato attuazione alle diverse misure sanitarie prescritte al fine di contrastare il rischio da contagio adeguandosi alle norme tempo per tempo vigenti, tra le quali il Protocollo del 16 marzo, il successivo Verbale del 24 marzo e quello del 28 aprile 2020;
- per gli effetti di quanto sopra rappresentato, dal 9 marzo 2020 per le Aziende del Gruppo BPER si è resa inevitabile una riduzione/sospensione delle presenze dei lavoratori per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, in particolare a causa delle seguenti misure:
- turnazione con riduzione delle presenze negli uffici e nelle filiali;
- chiusura al pubblico di filiali a giorni alterni;
- riduzione degli orari di apertura al pubblico per le filiali e la chiusura pomeridiana;
- limitazione dell’operatività alle sole esigenze indifferibili;
- le Aziende del Gruppo BPER hanno conseguentemente intrapreso azioni volte a contenere e minimizzare gli impatti relativi alla riduzione delle presenze favorendo, laddove possibile, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working e la formazione in modalità smart learning;
- in relazione a ciò, per i colleghi che non hanno potuto effettuare lavoro agile o smart learning e – per quanto sopra illustrato hanno avuto riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa, nonché per i colleghi adibiti all’interno di strutture per le quali – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e per quanto sopra riportato – si è resa necessaria una contrazione dell’attività e per le risorse che non hanno usufruito degli strumenti previsti dalla legislazione vigente in tema di permessi e congedi, le Aziende del Gruppo hanno dovuto attuare riduzioni e sospensioni della prestazione lavorativa a cui, stante le attuali misure di contenimento, si ipotizza di dover dare ulteriore seguito;
- in data 11 maggio 2020 le Parti hanno sottoscritto un Accordo, che qui si richiama integralmente, per il periodo dal 9 marzo 2020 e sino al 10 maggio 2020 per l’accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, di cui all’art. 5, co. 1, lett. A), punto 2, del D.I. 83486 del 2014, con causale “COVID-19 NAZIONALE” ai sensi dell’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in L. 27 del 24 aprile 2020 per nr. 12.000 dipendenti, inclusi i lavoratori con qualifica di dirigenti, e per un numero complessivo di 70.000 giornate/525.000 ore a livello di Gruppo e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
si conviene quanto segue
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Utilizzo delle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di settore per gestione dell’emergenza COVID 19
Nel periodo 9 marzo 2020 – 10 maggio 2020, le Aziende del Gruppo BPER Banca richiamate nell’Accordo dell’11 maggio 2020 di cui in premessa, per far fronte agli effetti dell’emergenza epidemiologica COVID 19, hanno dovuto attuare la sospensione/riduzione delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti. Si conviene che le assenze giustificate con “permesso non retribuito ordinanza”, “permesso retribuito ordinanza” e “permesso retribuito emergenza” verranno considerate, nei limiti delle risorse disponibili, come giornate di solidarietà ordinaria.
I periodi di sospensione/riduzione attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie non comporteranno pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale delle risorse, come previsto dal richiamato Accordo dell’11 maggio e sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato, come previsto dal sopra menzionato Accordo del 16 aprile.
| Le Organizzazioni Sindacali | L’Azienda |
|---|---|
| FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNITÀ SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB | BPER Banca S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate) |
